Causa C-619/10

Trade Agency Ltd

contro

Seramico Investments Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell’attestato — Violazione dell’ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione»

Massima — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Omessa notificazione o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace in tempo utile – Controllo del giudice richiesto – Portata – Verifica della correttezza delle informazioni contenute nell’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento – Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, considerando 16 e 17, artt. 34, punto 2, 36, 45 e 54)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Valutazione da parte del giudice richiesto – Limiti – Controllo da parte della Corte

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, 36 e 45, § 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Valutazione da parte del giudice richiesto – Decisione pronunciata in contumacia e senza motivazione nello Stato di origine – Esame dell’eventuale esistenza di una lesione manifesta e smisurata al diritto del convenuto a un equo processo – Elementi da prendere in considerazione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 45, § 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma)

  1.  L’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato redatto ai sensi dell’articolo 54 del medesimo regolamento, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

    Invero, il regolamento n. 44/2001 ha stabilito un meccanismo di duplice controllo volto a garantire, in particolare, il rispetto dei diritti del convenuto contumace non soltanto nel corso del procedimento iniziale nello Stato membro d’origine, ma anche durante il procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto, meccanismo secondo cui il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l’esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese. In tale contesto, la questione di sapere se detto convenuto abbia ricevuto comunicazione della domanda giudiziale costituisce un elemento pertinente dalla valutazione globale, di natura fattuale, che deve essere operata dal giudice dello Stato membro richiesto al fine di verificare se tale convenuto abbia avuto il tempo necessario per preparare le proprie difese o per intraprendere le azioni necessarie a evitare la pronuncia di una decisione in contumacia.

    A tale riguardo, il fatto che la decisione straniera sia corredata dell’attestato, redatto ai sensi articolo 54 del regolamento n. 44/2001, non può limitare la portata della valutazione che deve essere effettuata, in forza del duplice controllo, dal giudice dello Stato membro richiesto. Anzitutto, infatti, il richiamato regolamento n. 44/2001 non vieta espressamente al giudice richiesto di verificare la correttezza delle informazioni sui fatti contenute nell’attestato, giacché gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, di tale regolamento limitano il divieto di riesame nel merito unicamente alla decisione giudiziaria dello Stato membro d’origine. Inoltre, poiché il giudice o l’autorità competente per il rilascio di tale attestato non coincide necessariamente con l’organo che ha emesso la decisione di cui è richiesta l’esecuzione, tali medesime informazioni presentano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, il cui valore è semplicemente informativo. Da ultimo, le informazioni contenute nell’attestato si limitano all’indicazione della data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali, senza tuttavia menzionare altre indicazioni utili al fine di verificare se il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi, quali in particolare le modalità di notificazione e di comunicazione o l’indirizzo di quest’ultimo.

    In tale contesto, anche se la funzione assegnata all’attestato consiste nel facilitare l’adozione, in una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine, l’obiettivo così perseguito non può però essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa.

    (v. punti 32-38, 41, 42, 44, 46, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49, 50)

  3.  L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell’oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa dell’impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

    Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata.

    (v. punti 60, 62, dispositivo 2)


Causa C-619/10

Trade Agency Ltd

contro

Seramico Investments Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell’attestato — Violazione dell’ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione»

Massima — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Omessa notificazione o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace in tempo utile — Controllo del giudice richiesto — Portata — Verifica della correttezza delle informazioni contenute nell’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento — Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, considerando 16 e 17, artt. 34, punto 2, 36, 45 e 54)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto — Valutazione da parte del giudice richiesto — Limiti — Controllo da parte della Corte

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, 36 e 45, § 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto — Valutazione da parte del giudice richiesto — Decisione pronunciata in contumacia e senza motivazione nello Stato di origine — Esame dell’eventuale esistenza di una lesione manifesta e smisurata al diritto del convenuto a un equo processo — Elementi da prendere in considerazione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 45, § 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma)

  1.  L’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato redatto ai sensi dell’articolo 54 del medesimo regolamento, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

    Invero, il regolamento n. 44/2001 ha stabilito un meccanismo di duplice controllo volto a garantire, in particolare, il rispetto dei diritti del convenuto contumace non soltanto nel corso del procedimento iniziale nello Stato membro d’origine, ma anche durante il procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto, meccanismo secondo cui il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l’esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese. In tale contesto, la questione di sapere se detto convenuto abbia ricevuto comunicazione della domanda giudiziale costituisce un elemento pertinente dalla valutazione globale, di natura fattuale, che deve essere operata dal giudice dello Stato membro richiesto al fine di verificare se tale convenuto abbia avuto il tempo necessario per preparare le proprie difese o per intraprendere le azioni necessarie a evitare la pronuncia di una decisione in contumacia.

    A tale riguardo, il fatto che la decisione straniera sia corredata dell’attestato, redatto ai sensi articolo 54 del regolamento n. 44/2001, non può limitare la portata della valutazione che deve essere effettuata, in forza del duplice controllo, dal giudice dello Stato membro richiesto. Anzitutto, infatti, il richiamato regolamento n. 44/2001 non vieta espressamente al giudice richiesto di verificare la correttezza delle informazioni sui fatti contenute nell’attestato, giacché gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, di tale regolamento limitano il divieto di riesame nel merito unicamente alla decisione giudiziaria dello Stato membro d’origine. Inoltre, poiché il giudice o l’autorità competente per il rilascio di tale attestato non coincide necessariamente con l’organo che ha emesso la decisione di cui è richiesta l’esecuzione, tali medesime informazioni presentano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, il cui valore è semplicemente informativo. Da ultimo, le informazioni contenute nell’attestato si limitano all’indicazione della data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali, senza tuttavia menzionare altre indicazioni utili al fine di verificare se il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi, quali in particolare le modalità di notificazione e di comunicazione o l’indirizzo di quest’ultimo.

    In tale contesto, anche se la funzione assegnata all’attestato consiste nel facilitare l’adozione, in una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine, l’obiettivo così perseguito non può però essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa.

    (v. punti 32-38, 41, 42, 44, 46, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49, 50)

  3.  L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell’oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa dell’impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

    Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata.

    (v. punti 60, 62, dispositivo 2)