Causa C‑559/10

Deli Ostrich NV

contro

Belgische Staat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Carne di cammello congelata, non proveniente da un allevamento — Classificazione nella sottovoce 0208 90 40 (altre carni di selvaggina) o 0208 90 95 (altre)»

Massime della sentenza

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Carne di cammello — Classificazione nella sottovoce 0208 90 40 della nomenclatura combinata — Presupposto — Cammelli vissuti allo stato selvatico e che sono stati oggetto di caccia

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1549/2006)

La nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che la carne di cammello deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 come «altre carni di selvaggina» se i cammelli da cui proviene tale carne vivevano allo stato selvatico e sono stati oggetto di caccia.

(v. punto 31 e dispositivo)








SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

27 ottobre 2011 (*)

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Carne di cammello congelata, non proveniente da un allevamento – Classificazione nella sottovoce 0208 90 40 (altre carni di selvaggina) o 0208 90 95 (altre)»

Nel procedimento C‑559/10,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio), con decisione 17 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2010, nella causa

Deli Ostrich NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, facente funzione di Presidente dell’Ottava Sezione, dai sigg. L. Bay Larsen e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Deli Ostrich NV, dall’avv. K. Spagnoli, advocaat,

–        per il governo belga, dalla sig.ra M. Jacobs e dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B. Burggraaf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), in particolare delle sottovoci 0208 90 40 e 0208 90 95.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deli Ostrich NV (in prosieguo: la «Deli Ostrich») e il Belgische Staat, rappresentato dal Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen (Servizio pubblico federale delle finanze, dogane ed accise), in merito alla classificazione doganale della carne di cammello congelata, proveniente dall’Australia.

 Contesto normativo

 La NC

3        La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87. La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nella causa principale è quella risultante dal regolamento n. 1549/2006.

4        La NC si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

5        La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A di quest’ultima, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

6        La seconda parte della NC comprende una classificazione delle merci in sezioni, capitoli, voci e sottovoci.

7        In suddetta parte, la sezione I di quest’ultima, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale», comprende il capitolo 2, a sua volta intitolato «Carni e frattaglie commestibili». In tale capitolo compare la voce 0208, redatta nei seguenti termini:

«0208          Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

(…)

0208 90 - altre

0208 90 10 - - di piccioni domestici

                  - - di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:

0208 90 20 - - - di quaglie

0208 90 40 - - - altre

0208 90 55 - - Carni di foca

0208 90 60 - - di renne

0208 90 70 - - Cosce di rane

0208 90 95 - - altre».

8        Ai sensi degli artt. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta le note esplicative della NC, che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9        Le note esplicative applicabili all’epoca dei fatti della causa principale sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 febbraio 2006 (C 50, pag. 1). Per quanto riguarda la sottovoce 0208 90 40, esse sono redatte nei seguenti termini:

«Si possono in particolare citare come appartenenti a questa sottovoce:

1.      fra la selvaggina con pelo: i cervi, daini, caprioli, camosci comuni o dei Pirenei (Rupicapra rupicapra), alci, antilopi-capre, antilopi, gazzelle, orsi e canguri;

2.      fra la selvaggina con penne: i piccioni selvatici, oche selvatiche, anatre selvatiche, pernici, fagiani, beccacce, beccaccini, galli cedroni, ortolani e struzzi.

La carne e le frattaglie commestibili di animali che abitualmente sono oggetto di caccia (fagiani, beccacce, struzzi, daini, ecc.) devono essere classificate come carne e frattaglie commestibili di selvaggina anche quando tali animali siano stati allevati in cattività.

Le carni e frattaglie commestibili di renne sono escluse da questa sottovoce e vanno classificate nella sottovoce 0208 90 60. Tuttavia, devono essere classificate in questa sottovoce le carni e le frattaglie commestibili di talune specie di renne (per esempio: i caribi) purché sia dimostrato che tali carni e frattaglie commestibili provengano da animali che vivevano allo stato selvaggio e siano stati oggetto di caccia.

La presente sottovoce non comprende le carni e frattaglie commestibili di conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus) né quelle delle lepri, che sono classificate nella sottovoce 0208 10 90».

 Causa principale e questione pregiudiziale

10      Il 22 ottobre 2007, la società DHL Global Forwarding NV (in prosieguo: la «DHL») ha presentato al kantoor der douane en accijnzen te Antwerpen (Ufficio delle dogane e delle accise di Anversa) una dichiarazione di immissione in consumo di 660 cartoni contenenti pezzi di carne di cammello congelata senza ossa. La Deli Ostrich era menzionata in detta dichiarazione come destinataria di suddetta merce. Tale carne di cammello è stata dichiarata alla sottovoce 0208 90 95 della NC.

11      La DHL aveva allegato a tale dichiarazione un certificato veterinario dell’autorità australiana competente, datato 10 settembre 2007, che indicava che la carne di cammello di cui trattasi proveniva da animali che vivevano allo stato selvatico e che erano stati macellati.

12      Il 12 dicembre 2007, dietro istruzione della Deli Ostrich, la DHL ha presentato una domanda diretta al rimborso di un determinato importo di dazi all’importazione, adducendo che la citata merce avrebbe dovuto essere dichiarata alla sottovoce 0208 90 40 della NC. Poiché tale domanda, nonché il ricorso amministrativo presentato dalla Deli Ostrich sono stati respinti, quest’ultima ha investito della controversia il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa).

13      Il giudice del rinvio sottolinea che nessuna delle parti nella causa principale contesta che la carne di cui trattasi provenga da animali che non sono cammelli da allevamento. La Deli Ostrich deduce, tuttavia, che si tratta di animali selvatici, mentre il Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen ritiene che il criterio rilevante per la classificazione doganale debba essere desunto dalla circostanza che si tratta di animali abitualmente cacciati, il che non sarebbe il caso dei cammelli.

14      Considerando che la soluzione della controversia della quale è investito dipende dall’interpretazione delle disposizioni della NC relative ai prodotti del regno animale, il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[S]otto quale sottovoce doganale, al momento della dichiarazione, il 22 ottobre 2007, dovesse essere classificata la carne di cammello, incontrovertibilmente di animali non allevati in cattività».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

15      Nelle sue osservazioni scritte, la Deli Ostrich si interroga sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. A suo avviso, la questione posta riguarda non l’interpretazione del diritto dell’Unione, bensì una valutazione dei fatti della causa principale che spetta al giudice nazionale effettuare.

16      A tal riguardo, occorre rammentare che il procedimento previsto all’art. 267 CE si basa sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenza 5 ottobre 2006, cause riunite C‑290/05 e C‑333/05, Nádasdi e Németh, Racc. pag. I‑10115, punto 28, nonché la giurisprudenza ivi citata).

17      Quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo (v. sentenze 16 luglio 2009, causa C‑56/08, Pärlitigu, Racc. pag. I‑6719, punto 23, nonché 20 maggio 2010, causa C‑370/08, Data I/O, Racc. pag. I‑4401, punto 24).

18      Nella specie, dagli atti di causa emerge che la questione posta dal giudice del rinvio mira ad ottenere un’interpretazione della NC e più precisamente una delucidazione sui criteri che consentono la classificazione di una merce in una delle sottovoci inerenti alla voce 0208 della NC, al fine di risolvere la controversia pendente dinanzi a tale giudice.

19      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere considerata ricevibile.

 Nel merito

20      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la carne di cammelli non allevati in cattività debba essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 della NC («altre carni di selvaggina») o nella sottovoce 0208 90 95 della NC («altri»).

21      A giudizio della Deli Ostrich e della Commissione, la NC dev’essere interpretata nel senso che la carne di cammello di cui trattasi deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 della NC, relativa alle «altre carni di selvaggina». Nelle sue osservazioni scritte, il governo belga fa valere invece che tale carne deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 95 della NC.

22      A tal riguardo, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenza 14 luglio 2011, causa C‑196/09, Paderborner Brauerei Haus Cramer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31, nonché la giurisprudenza ivi citata).

23      Le note esplicative della NC, elaborate dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 29 aprile 2010, causa C‑123/09, Roeckl Sporthandschuhe, Racc. pag. I‑4065, punto 37, e 28 ottobre 2010, causa C‑423/09, X, Racc. pag. I‑10821, punto 16).

24      Per contro, una lettera di un capounità della Commissione, come quella del 29 aprile 1997 del capo della direzione generale «Unione doganale e imposizione indiretta» (DG XXI) della Commissione, in risposta ad un quesito del Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen riguardante la classificazione della carne di cammello, invocata dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, è priva della portata afferente alle suddette note esplicative.

25      Nella specie, occorre rilevare che la carne di cammello non è esplicitamente menzionata nel testo delle voci e sottovoci della NC, né nelle note di sezione o di capitolo di quest’ultima e nemmeno nelle note esplicative riguardanti la sottovoce 0208 90 40 della NC.

26      Infatti, detta nota esplicativa precisa che «[l]a carne e le frattaglie commestibili di animali che abitualmente sono oggetto di caccia (...) devono essere classificate come carne e frattaglie commestibili di selvaggina anche quando tali animali siano stati allevati in cattività». Tuttavia, da tale precisazione non risulta che soltanto la carne e le frattaglie di animali, che abitualmente sono oggetto di caccia, possono essere classificate in tale sottovoce.

27      A tal riguardo, va rammentato che, al punto 3 della sua sentenza 12 dicembre 1973, causa 149/73, Witt (Racc. pag. 1587), la Corte ha rilevato, a proposito della carne di renna che può provenire da animali selvatici o domestici, che il termine «selvaggina», nel linguaggio comune, riguarda le categorie di animali che vivono allo stato selvatico e sono oggetto di caccia.

28      Allo stesso punto della summenzionata sentenza Witt, la Corte ha sostanzialmente evidenziato che le autorità doganali possono giustamente esigere la prova che sono selvaggina gli animali la cui carne sia stata dichiarata dall’importatore come rientrante nella sottovoce relativa alle altre carni di selvaggina, consentendo quindi di classificare diversamente le carni a seconda che esse provengano da animali selvatici o domestici della stessa specie.

29      Per quanto riguarda le caratteristiche e proprietà oggettive che consentono di classificare la carne di cammello nella sottovoce 0208 90 40 della NC come «altre carni di selvaggina», il criterio da prendere in considerazione risiede pertanto nella questione se la carne, della cui classificazione si controverte, provenga da animali che vivevano allo stato selvatico e che sono stati oggetto di caccia, il che deve essere verificato dal giudice nazionale investito della controversia.

30      Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che le parti nella causa principale non contestano che la carne di cui trattasi provenga da cammelli che non sono cammelli da allevamento. Inoltre, nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha fornito elementi di fatto che confermano che gran parte della popolazione di cammelli in Australia è ritornata allo stato selvatico, ove essi sono effettivamente oggetto di prelievi periodici, segnatamente al fine della loro trasformazione in alimenti, circostanza da cui si può eventualmente dedurre che la carne di cui trattasi proviene da cammelli che sono stati oggetto di caccia.

31      Di conseguenza, la questione posta va risolta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che la carne di cammello deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 come «altre carni di selvaggina» se i cammelli da cui proviene tale carne vivevano allo stato selvatico e sono stati oggetto di caccia.

 Sulle spese

32      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che la carne di cammello deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 come «altre carni di selvaggina» se i cammelli da cui proviene tale carne vivevano allo stato selvatico e sono stati oggetto di caccia.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.