Causa C-527/10

ERSTE Bank Hungary Nyrt

contro

Magyar Állam e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5, paragrafo 1 — Applicazione nel tempo — Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea — Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro — Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea — Applicabilità»

Massime della sentenza

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Riconoscimento della decisione di apertura di una procedura di insolvenza – Decisione che produce i suoi effetti, riconosciuti nello Stato di apertura, in uno Stato divenuto membro dell’Unione europea a partire dalla data della sua adesione

    (Atto di adesione del 2003, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 16, § 1, 17, § 1, e 43)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Diritti reali dei terzi – Beni del debitore, oggetto di una procedura di insolvenza, che si trovano nel territorio di un altro Stato divenuto membro dell’Unione dopo l’apertura di tale procedura – Applicabilità del regolamento – Presupposti – Beni che devono trovarsi in tale Stato alla data della sua adesione

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 5, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 33-36)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione nel caso in cui, alla data dell’adesione di quest’ultimo, i beni del debitore, una società in fallimento con sede in uno Stato già membro, oggetto del diritto reale di cui trattasi, si trovassero nel territorio di questo nuovo Stato membro.

    (v. punto 46 e dispositivo)


Causa C-527/10

ERSTE Bank Hungary Nyrt

contro

Magyar Állam e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5, paragrafo 1 — Applicazione nel tempo — Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea — Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro — Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea — Applicabilità»

Massime della sentenza

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Applicazione nel tempo — Riconoscimento della decisione di apertura di una procedura di insolvenza — Decisione che produce i suoi effetti, riconosciuti nello Stato di apertura, in uno Stato divenuto membro dell’Unione europea a partire dalla data della sua adesione

    (Atto di adesione del 2003, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 16, § 1, 17, § 1, e 43)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Applicazione nel tempo — Diritti reali dei terzi — Beni del debitore, oggetto di una procedura di insolvenza, che si trovano nel territorio di un altro Stato divenuto membro dell’Unione dopo l’apertura di tale procedura — Applicabilità del regolamento — Presupposti — Beni che devono trovarsi in tale Stato alla data della sua adesione

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 5, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 33-36)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione nel caso in cui, alla data dell’adesione di quest’ultimo, i beni del debitore, una società in fallimento con sede in uno Stato già membro, oggetto del diritto reale di cui trattasi, si trovassero nel territorio di questo nuovo Stato membro.

    (v. punto 46 e dispositivo)