SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2012 *

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5, paragrafo 1 — Applicazione nel tempo — Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea — Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro — Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea — Applicabilità»

Nella causa C-527/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria), con decisione del 26 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2010, nel procedimento

ERSTE Bank Hungary Nyrt

contro

Magyar Állam,

BCL Trading GmbH,

ERSTE Befektetési Zrt,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per l’ERSTE Bank Hungary Nyrt, da T. Éless e L. Molnár, ügyvédek;

per la Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, da D. Bojkó, ügyvéd;

per la Komerční Banka as, da P. Lakatos, I. Sólyom, A. Ungár, P. Köves e B. Fazakas, ügyvédek;

per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, K. Szíjártó e K. Veres, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Sipos e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una procedura d’insolvenza avviata nei confronti della BCL Trading GmbH (in prosieguo: la «BCL Trading»), una società di diritto austriaco.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), enuncia quanto segue:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

4

I considerando 6, 11 e 23-25 del regolamento dispongono quanto segue:

«(6)

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure d’insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(…)

(11)

Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura d’insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. (…) Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall’altro, oltre ad una procedura principale d’insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.

(…)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza.

(24)

Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.

(25)

Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l’apertura della procedura d’insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere l’apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale».

5

L’articolo 3 del regolamento, che disciplina la competenza internazionale, dispone quanto segue:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura d’insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

(…)».

6

L’articolo 4 del regolamento, relativo alla legge applicabile, prevede quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura d’insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura d’insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

b)

beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura d’insolvenza;

(…)

f)

gli effetti della procedura d’insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g)

i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura d’insolvenza;

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

i)

le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura d’insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

(…)».

7

Per quanto riguarda i diritti reali dei terzi, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento enuncia quanto segue:

«L’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro».

8

In relazione al riconoscimento della procedura d’insolvenza, l’articolo 16 del regolamento stabilisce quanto segue:

«1.   La decisione di apertura della procedura d’insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura d’insolvenza negli altri Stati membri.

2.   Il riconoscimento di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non osta all’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest’ultima è una procedura secondaria d’insolvenza ai sensi del capitolo III».

9

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, che disciplina gli effetti del riconoscimento della procedura d’insolvenza, è del seguente tenore:

«La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

10

L’articolo 43 del regolamento, che disciplina l’applicazione nel tempo di quest’ultimo, prevede quanto segue:

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure d’insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento».

11

L’articolo 47 del regolamento dispone infine quanto segue:

«Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002».

Il diritto ungherese

12

Le norme sulla garanzia reale finanziaria, come applicabili ratione temporis al procedimento principale, sono contenute negli articoli 270 e 271 della IV legge del 1959 con cui è stato emanato il codice civile (Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény).

13

L’articolo 270 di tale legge così dispone:

«1.   Quando viene fornita una garanzia reale finanziaria al fine di garantire l’esecuzione di un’obbligazione, nel caso di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto, il creditore può rivalersi direttamente per il suo credito sui valori oggetto della garanzia.

2.   Una garanzia reale finanziaria può essere costituita da una somma di denaro ovvero da un libretto di risparmio o da titoli. Ove la garanzia reale sia costituita su un altro bene, sono applicabili le norme relative al pegno.

3.   La costituzione di una garanzia reale finanziaria per garantire il pagamento di un credito che non può essere fatto valere dinanzi ad un giudice è nulla. La presente disposizione non si applica ad una garanzia reale finanziaria fornita per garantire il pagamento di un credito già prescritto.

4.   La prescrizione di un credito non impedisce di rivalersi sulla garanzia reale finanziaria costituita per garantire il pagamento».

14

L’articolo 271 della medesima legge dispone quanto segue:

«1.   Una garanzia reale finanziaria può essere utilizzata unicamente per soddisfare il credito; ogni accordo in senso contrario è nullo.

2.   L’oggetto della garanzia reale finanziaria deve essere restituito nel caso in cui si sia estinto il contratto che ne costituiva il fondamento o qualora sia scaduto il periodo di garanzia, in mancanza di una base giuridica che giustifichi la rivalsa sulla garanzia reale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15

La presente causa trae origine dalla controversia che vede contrapposta l’ERSTE BANK Hungary Nyrt. (in prosieguo: l’«ERSTE BANK») al Magyar Állam (Stato ungherese), alla BCL Trading e all’ERSTE Befektetési Zrt.

16

L’8 maggio 1998 la Postabank és Takarékpénztár rt. (in prosieguo: la «Postabank») ha concesso un credito documentario a beneficio della BCL Trading.

17

La BCL Trading ha successivamente ceduto tale credito a diversi istituti bancari. Dato che la Postabank ha rifiutato il versamento dell’importo corrispondente a tale credito a detti istituti bancari, questi ultimi hanno proposto un ricorso volto ad ottenere il pagamento del credito ceduto.

18

Il 9 luglio 2003 la BCL Trading ha dato in garanzia le azioni della Postabank in suo possesso, nell’eventualità che il credito documentario divenisse esigibile e quest’ultima fosse conseguentemente tenuta a versare gli importi corrispondenti. Dette azioni costituivano pertanto l’oggetto di una garanzia finanziaria.

19

Una procedura d’insolvenza nei confronti della BCL Trading, con sede a Vienna (Austria), veniva aperta il 5 dicembre 2003 e pubblicata il 4 febbraio 2004.

20

Quanto alle azioni della Postabank detenute dalla BCL Trading, che costituivano l’oggetto di detta garanzia finanziaria, il Legfelsőbb Bíróság ha imposto al Magyar Állam, il 6 dicembre 2005, di acquistarle, in ragione del fatto che quest’ultimo esercitava un’influenza determinate sulla Postabank, circostanza che, nel diritto ungherese, faceva sorgere a suo carico l’obbligo di acquistare le azioni di quest’ultima offerte in vendita dai piccoli azionisti. In esecuzione di tale sentenza, il Magyar Állam ha acquistato tali azioni per l’importo stabilito dal Legfelsőbb Bíróság e ha sottoposto a deposito giudiziario la somma in contanti venuta a sostituirsi a dette azioni preventivamente dematerializzate.

21

Il 27 gennaio 2006 l’ERSTE Bank, con sede a Budapest (Ungheria), subentrata nei diritti della Postabank, ha proposto ricorso dinanzi al Fővárosi Bíróság (Tribunale di Budapest) avverso le convenute nel procedimento principale, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa dell’esistenza di una garanzia reale finanziaria sulla somma di denaro sottoposta a deposito giudiziario.

22

Nelle more di tale ricorso, l’8 gennaio 2007, l’ERSTE Bank ha del pari chiesto l’apertura in Ungheria di una seconda procedura d’insolvenza nei confronti della BCL Trading, sulla base del fatto che quest’ultima aveva una sede in tale paese e che una procedura d’insolvenza era già stata avviata in Austria nei suoi confronti. Pur riconoscendo l’applicabilità del regolamento, il Legfelsőbb Bíróság ha respinto tale domanda sulla base del fatto che la ricorrente non era stata in grado di dimostrare che il debitore, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, avesse una sede in Ungheria.

23

Il 7 gennaio 2009 il Fővárosi Bíróság ha dichiarato che una procedura d’insolvenza nei confronti della BCL Trading era già stata aperta in Austria e che la legge fallimentare austriaca costituiva la legge applicabile alla procedura d’insolvenza e alle sue conseguenze. Orbene, dato che tale legge esclude la facoltà di proporre ricorso contro un operatore economico in liquidazione relativamente alla massa fallimentare, non era possibile proporre ricorso nei confronti della BCL Trading, giacché quest’ultima era in liquidazione. In tali condizioni il Fővárosi Bíróság ha emesso un’ordinanza di archiviazione.

24

In seguito all’appello proposto dall’ERSTE Bank avverso tale decisione, il 4 febbraio 2010 il Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello di Budapest), fondandosi sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, ha confermato la decisione resa in primo grado dal Fővárosi Bíróság. Esso ha altresì dichiarato che è con riguardo al diritto austriaco che si deve determinare se l’ERSTE Bank possa ottenere una sentenza dichiarativa dell’esistenza di una garanzia reale finanziaria.

25

L’ERSTE Bank ha pertanto presentato ricorso in cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, al fine di ottenere, a titolo principale, che fosse annullata l’ordinanza definitiva di archiviazione e che fosse ordinato al giudice di primo grado di riesaminare la domanda di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza nei confronti della BCL Trading. Essa, inoltre, ha sostenuto che il regolamento non era applicabile nel caso di specie dal momento che la decisione di avviare la procedura d’insolvenza nei confronti della BCL Trading in Austria era stata pronunciata prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea, il che, di conseguenza, rendeva impossibile, in forza del medesimo regolamento, considerare detta società in stato di liquidazione in Ungheria.

26

Ritenendo che la decisione che era chiamato ad adottare dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni del regolamento, il Legfelsőbb Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento] si debba applicare ad un procedimento civile relativo all’esistenza di un diritto reale [in particolare, di una garanzia finanziaria (óvadék)], nel caso in cui il paese di ubicazione dei beni oggetto della garanzia, ossia i titoli e, successivamente, la somma in contanti che li ha sostituiti, non fosse ancora uno Stato membro dell’Unione europea alla data di apertura, in un altro Stato membro, della procedura d’insolvenza pendente, ma lo fosse al momento della presentazione del ricorso».

Sulla questione pregiudiziale

27

Con la sua questione, il Legfelsőbb Bíróság chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile nell’ambito di un procedimento civile relativo all’esistenza di un diritto reale, in particolare, una garanzia reale finanziaria, nel caso in cui i beni ai quali si riferisce tale diritto, quali una somma di denaro sottoposta a deposito giudiziario, siano ubicati in uno Stato che non era ancora membro dell’Unione alla data di apertura della procedura d’insolvenza in uno Stato membro, ma lo fosse divenuto al momento della proposizione del ricorso che ha avviato detto procedimento giurisdizionale.

28

Prima di rispondere a tale questione, si devono dissipare i dubbi manifestati da talune parti della presente causa in relazione alla possibilità che il regolamento stesso si applichi, ratione temporis, a fatti quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

29

Al riguardo si deve ricordare, in limine, che, ai sensi del suo articolo 1, il regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

30

Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento, che disciplina l’applicazione nel tempo del medesimo, il regolamento si applica soltanto alle procedure d’insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore che, come precisato dall’articolo 47 dello stesso regolamento, è stabilita al 31 maggio 2002.

31

Orbene, risulta dall’ordinanza di rinvio che la procedura d’insolvenza nei confronti della BCL Trading è stata avviata in Austria il 5 dicembre 2003.

32

Sulla scorta di tali considerazioni, è indubbio che tale procedura è stata effettivamente aperta in uno Stato membro successivamente al 31 maggio 2002 e che, di conseguenza, essa rientra nell’ambito di applicazione del regolamento.

33

Si deve rilevare inoltre che risulta dalla lettura combinata degli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, del regolamento che la decisione di apertura di una procedura d’insolvenza in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato di apertura, e determina in ogni altro Stato membro, senz’altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura (sentenza del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia, C-444/07, Racc. pag. I-417, punto 26).

34

Come risulta dal considerando 22 del regolamento, la norma sulla priorità contenuta in detto articolo 16, paragrafo 1, poggia sul principio della fiducia reciproca. È, infatti, tale principio che ha consentito non soltanto la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, ma anche la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure d’insolvenza (sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Racc. pag. I-3813, punti 39 e 40, nonché MG Probud Gdynia, cit., punti 27 e 28).

35

Per quanto riguarda il procedimento principale, si deve precisare che, in forza dell’articolo 2 dell’Atto di adesione, le disposizioni del regolamento sono applicabili in Ungheria a partire dalla data di adesione di tale Stato all’Unione, vale a dire dal 1o maggio 2004.

36

A partire da tale data, pertanto, i giudici ungheresi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono tenuti a riconoscere ogni decisione di apertura di una procedura d’insolvenza pronunciata da un giudice di uno Stato membro competente in forza dell’articolo 3 di tale regolamento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni decisione di apertura di una procedura d’insolvenza adottata da un giudice di uno Stato membro produce in linea di principio in Ungheria, a partire dal 1o maggio 2004 e senz’altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura.

37

Sulla scorta di quanto precede, si deve ritenere che il regolamento sia applicabile in circostanze analoghe a quelle di cui al procedimento principale, dal momento che la procedura d’insolvenza di cui trattasi, come risulta dai punti 31 e 32 della presente sentenza, rientra nel suo ambito di applicazione e che, a partire dal 1o maggio 2004, i giudici ungheresi erano pertanto tenuti a riconoscere la decisione di apertura di tale procedura adottata dai giudici austriaci.

38

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento contiene inoltre la norma secondo la quale la determinazione del giudice competente implica quella della legge applicabile. Infatti, ai sensi di tale disposizione, per quanto riguarda tanto la procedura principale d’insolvenza quanto la procedura secondaria o territoriale, la legge applicabile alla procedura d’insolvenza ed ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lex concursus) (v., in tal senso, sentenze Eurofood IFSC, cit., punto 33; MG Probud Gdynia, cit., punto 25, e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C-191/10, Racc. pag. I-13209, punto 16). Tale legge disciplina, come sancito dal considerando 23 del regolamento, tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura della procedura d’insolvenza.

39

Tuttavia, al fine di salvaguardare l’affidamento legittimo e la certezza giuridica delle transazioni in Stati membri diversi da quello di apertura della procedura d’insolvenza, il regolamento prevede, ai suoi articoli 5-15, alcune eccezioni alla citata norma sulla legge applicabile per taluni diritti e situazioni giuridiche considerati, secondo i termini del suo considerando 11, come particolarmente importanti.

40

In tal modo, per quanto riguarda, in particolare, i diritti reali, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento dispone che l’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale di un creditore o di un terzo su beni di proprietà del debitore e che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

41

La portata di tale disposizione è illustrata dai considerando 11 e 25 del regolamento, secondo i quali è necessario prevedere per i diritti reali criteri di collegamento particolari «che deroghino alla legge dello Stato di apertura», poiché i medesimi diritti hanno grande rilevanza per la concessione di crediti. Ai sensi del considerando 25, pertanto, la costituzione, la validità e la portata di siffatto diritto reale devono essere determinate, di norma, in forza della legge del luogo in cui si trova il bene oggetto di detto diritto (lex rei sitae) e su di esse non deve incidere l’apertura di una procedura d’insolvenza.

42

Di conseguenza si deve interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento come una disposizione che, in deroga alla norma che prevede la legge dello Stato di apertura, consente di applicare al diritto reale di un creditore o di un terzo su taluni beni di proprietà del debitore la legge dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene di cui trattasi.

43

Per quanto riguarda il procedimento principale, è pur vero che, al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza in Austria, il 5 dicembre 2003, i beni del debitore oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovavano in Ungheria, vale a dire nel territorio di uno Stato che, all’epoca, non era ancora uno Stato membro dell’Unione.

44

Tuttavia, ciò non toglie che, come rammentato ai punti 35 e 37 della presente sentenza, le disposizioni del regolamento sono applicabili in Ungheria a partire dalla data di adesione di tale Stato all’Unione, vale a dire dal 1o maggio 2004. Di conseguenza, a partire da tale data, i giudici ungheresi erano tenuti a riconoscere la decisione di apertura della procedura d’insolvenza adottata dai giudici austriaci.

45

Alla luce di tali circostanze, al fine di assicurare la coerenza del sistema predisposto dal regolamento e l’efficacia della procedura d’insolvenza, si deve interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultimo nel senso che tale disposizione è applicabile anche alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione, nel caso in cui, come avviene nel procedimento principale, il 1o maggio 2004, i beni del debitore oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovassero nel territorio di detto Stato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

46

Alla luce di tali considerazioni si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile, in circostanze quali quelle del procedimento principale, anche alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione nel caso in cui, il 1o maggio 2004, i beni del debitore che erano oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovassero nel territorio di detto Stato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile, in circostanze quali quelle del procedimento principale, anche alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea nel caso in cui, il 1o maggio 2004, i beni del debitore che erano oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovassero nel territorio di detto Stato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme