Causa C-512/10

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria – Obblighi degli Stati membri – Equilibrio contabile del gestore dell’infrastruttura – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 6, § 1)

  2. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo – Obblighi degli Stati membri – Misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti – Insussistenza – Inadempimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 6, § 2)

  3. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo – Obblighi degli Stati membri – Calcolo del diritto per l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria – Diritto corrispondente al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario – Insussistenza – Inadempimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 7, § 3)

  1.  L’obbligo, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, secondo il quale gli Stati membri stabiliscono le modalità necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura, dev’essere interpretato nel senso che esso mira ad un equilibrio contabile del conto profitti e perdite del gestore dell’infrastruttura. Tuttavia, uno squilibrio del conto profitti e perdite del gestore dell’infrastruttura non è sufficiente, da solo, per concludere che lo Stato membro in questione non ha soddisfatto gli obblighi incombentigli a norma della suddetta disposizione. Infatti, onde pervenire ad una conclusione del genere, occorre anche provare, secondo la stessa formulazione letterale di tale disposizione, che lo squilibrio contabile intervenga «in condizioni normali di attività» e «nell’arco di un periodo ragionevole».

    (v. punti 26, 34, 35)

  2.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, uno Stato membro che ha omesso di adottare misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti d’accesso.

    A tale riguardo, la circostanza che la normativa nazionale adottata per recepire la direttiva 2001/14 nel diritto interno preveda come obiettivo la riduzione delle spese e dell’importo dei diritti di utilizzo non è sufficiente qualora detta normativa ometta di definire il meccanismo di incentivi mediante il quale tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto.

    (v. punti 57, 90, dispositivo 1)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, uno Stato membro che consente che nel calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

    A tale riguardo, in quanto includano costi di natura fissa legati alla messa a disposizione di una tratta di rete ferroviaria che il gestore deve sopportare anche in assenza di movimenti dei treni, i costi di manutenzione o di gestione del traffico previsti da tale normativa devono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario solo parzialmente. Inoltre, i costi finanziari e i costi indiretti dell’attività non hanno manifestamente alcun rapporto diretto con la prestazione del servizio ferroviario. Infine, in quanto siano determinati non sulla base dell’usura reale dell’infrastruttura imputabile al traffico, ma in funzione di regole contabili, nemmeno gli ammortamenti possono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario.

    (v. punti 82-84, 90, dispositivo 1)


Causa C-512/10

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013

  1. Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo — Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria — Obblighi degli Stati membri — Equilibrio contabile del gestore dell’infrastruttura — Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 6, § 1)

  2. Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo — Obblighi degli Stati membri — Misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti — Insussistenza — Inadempimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 6, § 2)

  3. Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo — Obblighi degli Stati membri — Calcolo del diritto per l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria — Diritto corrispondente al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Insussistenza — Inadempimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 7, § 3)

  1.  L’obbligo, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, secondo il quale gli Stati membri stabiliscono le modalità necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura, dev’essere interpretato nel senso che esso mira ad un equilibrio contabile del conto profitti e perdite del gestore dell’infrastruttura. Tuttavia, uno squilibrio del conto profitti e perdite del gestore dell’infrastruttura non è sufficiente, da solo, per concludere che lo Stato membro in questione non ha soddisfatto gli obblighi incombentigli a norma della suddetta disposizione. Infatti, onde pervenire ad una conclusione del genere, occorre anche provare, secondo la stessa formulazione letterale di tale disposizione, che lo squilibrio contabile intervenga «in condizioni normali di attività» e «nell’arco di un periodo ragionevole».

    (v. punti 26, 34, 35)

  2.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, uno Stato membro che ha omesso di adottare misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti d’accesso.

    A tale riguardo, la circostanza che la normativa nazionale adottata per recepire la direttiva 2001/14 nel diritto interno preveda come obiettivo la riduzione delle spese e dell’importo dei diritti di utilizzo non è sufficiente qualora detta normativa ometta di definire il meccanismo di incentivi mediante il quale tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto.

    (v. punti 57, 90, dispositivo 1)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49, uno Stato membro che consente che nel calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

    A tale riguardo, in quanto includano costi di natura fissa legati alla messa a disposizione di una tratta di rete ferroviaria che il gestore deve sopportare anche in assenza di movimenti dei treni, i costi di manutenzione o di gestione del traffico previsti da tale normativa devono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario solo parzialmente. Inoltre, i costi finanziari e i costi indiretti dell’attività non hanno manifestamente alcun rapporto diretto con la prestazione del servizio ferroviario. Infine, in quanto siano determinati non sulla base dell’usura reale dell’infrastruttura imputabile al traffico, ma in funzione di regole contabili, nemmeno gli ammortamenti possono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario.

    (v. punti 82-84, 90, dispositivo 1)