Causa C-509/10

Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Proprietà intellettuale e industriale — Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Privilegio degli agricoltori — Nozione di “equa compensazione” — Risarcimento del danno subito — Infrazione»

Massime della sentenza

  1. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 – Determinazione dell’equa compensazione dovuta da un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti – Base di calcolo

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 14, § 3, e 94, § 1; regolamenti della Commissione n. 1768/95, art. 8, e n. 2605/98)

  2. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 – Determinazione dell’equa compensazione dovuta da un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti – Calcolo

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 94, § 1)

  1.  Al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento n. 2605/98, si deve prendere come base di calcolo l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella stessa zona.

    (v. punto 43 e dispositivo)

  2.  Il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non rientra nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    (v. punto 51 e dispositivo)


Causa C-509/10

Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Proprietà intellettuale e industriale — Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Privilegio degli agricoltori — Nozione di “equa compensazione” — Risarcimento del danno subito — Infrazione»

Massime della sentenza

  1. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 — Determinazione dell’equa compensazione dovuta da un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti — Base di calcolo

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 14, § 3, e 94, § 1; regolamenti della Commissione n. 1768/95, art. 8, e n. 2605/98)

  2. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 — Determinazione dell’equa compensazione dovuta da un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti — Calcolo

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 94, § 1)

  1.  Al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento n. 2605/98, si deve prendere come base di calcolo l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella stessa zona.

    (v. punto 43 e dispositivo)

  2.  Il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non rientra nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    (v. punto 51 e dispositivo)