SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2012 ( *1 )

«Proprietà intellettuale e industriale — Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Privilegio degli agricoltori — Nozione di “equa compensazione” — Risarcimento del danno subito — Infrazioni»

Nella causa C-509/10,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 30 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2010, nel procedimento

Josef Geistbeck,

Thomas Geistbeck

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per J. e T. Geistbeck, da J. Beismann e M. Miersch, Rechtsanwälte;

per la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, da K. von Gierke e C. von Gierke, Rechtsanwälte;

per il governo greco, da X. Basakou e A.-E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da F. Díez Moreno, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B. Schima, F. Wilman e M. Vollkommer, in qualità di agenti;

– sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU L 328, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n.°1768/95»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone i sigg. Geistbeck, agricoltori, alla Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), che rappresenta gli interessi dei titolari delle varietà vegetali protette Kuras, Quarta, Solara e Marabel, in merito all’impianto, non completamente dichiarato, di tali varietà da parte dei ricorrenti nel procedimento principale.

Contesto normativo

Il regolamento n. 2100/94

3

A norma dell’articolo 11 del regolamento n. 2100/94, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al «costitutore», vale a dire alla «persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa».

4

L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», così dispone:

«1.   In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali», richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)

produzione o riproduzione (moltiplicazione),

(…)

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

(…)»

5

L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

6

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 così dispone:

«Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

(…)

i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; (…)

(…)

agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

(…)

le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; (…)»

7

L’articolo 94 di tale regolamento, riguardante le azioni di diritto civile che si possono intentare qualora l’uso di una varietà vegetale integri un’infrazione, recita:

«1.   Chiunque:

a)

compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

(…)

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2.   Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

8

L’applicazione complementare del diritto nazionale in materia di infrazioni è disciplinata dall’articolo 97 del regolamento in parola che, al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Se l’autore dell’infrazione ai sensi dell’articolo 94 ha ottenuto, grazie all’infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l’autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso».

Il regolamento n. 1768/95

9

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 è redatto nei seguenti termini:

«Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro».

10

L’articolo 5 del regolamento n. 1768/95, che sancisce le seguenti norme in ordine alla remunerazione dovuta al titolare, recita:

«1.   L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore.

2.   Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.

(…)

5.   Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.

(…)»

11

L’articolo 14 del regolamento di cui trattasi, riguardante il controllo, da parte del titolare, dell’adempimento degli obblighi dell’agricoltore, al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai fini del controllo, da parte del titolare, del rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di base, richiamato nel presente regolamento, per quanto concerne l’adempimento degli obblighi dell’agricoltore, questi, su richiesta del titolare:

a)

fornisce una prova a sostegno delle sue dichiarazioni ai sensi dell’articolo 8, esibendo i documenti pertinenti in suo possesso, quali fatture, etichette impiegate o ogni altro strumento appropriato, come quello previsto dall’articolo 13, paragrafo 1 punto a) riguardante:

la fornitura di servizi di trattamento del prodotto del raccolto della varietà del titolare destinato a essere piantato da terzi,

o

nel caso previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), la fornitura di materiale di moltiplicazione della varietà del titolare,

o attraverso una presentazione del terreno o delle infrastrutture di magazzinaggio.

b)

fornisce o mette a disposizione la prova di cui all’articolo 4, paragrafo 3 o all’articolo 7, paragrafo 5».

12

Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1768/95:

«1.   Per ottenere il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base, richiamato dal presente regolamento, il titolare può citare in giudizio la persona di cui all’articolo 17.

2.   Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2 del regolamento di base comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette delle rispettive specie vegetali nella stessa zona, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore».

Causa principale e questioni pregiudiziali

13

Tra il 2001 e il 2004, i sigg. Geistbeck hanno proceduto a piantare le varietà protette Kuras, Quarta, Solara e Marabel, dopo averne dato comunicazione alla STV. In seguito ad un controllo, quest’ultima ha tuttavia constatato che i quantitativi realmente coltivati eccedevano, talvolta per più del triplo, i quantitativi dichiarati. Di conseguenza, la STV ha chiesto il versamento della somma di EUR 4 576,15, che corrisponderebbe alla remunerazione che le sarebbe spettata. Poiché i ricorrenti nel procedimento principale hanno corrisposto soltanto la metà della somma sopra indicata, la STV ha promosso un ricorso e ha richiesto il pagamento dell’importo residuo nonché la rifusione delle spese sostenute in fase precontenziosa, pari a EUR 141,05.

14

Tale ricorso è stato accolto in primo grado. L’appello interposto dai ricorrenti nel procedimento principale è stato respinto. Questi ultimi hanno dunque proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

15

Basandosi sulla sentenza della Corte del 10 aprile 2003, Schulin (C-305/00, Racc. pag. I-3525), tale giudice ritiene che l’agricoltore che non abbia debitamente assolto i suoi obblighi di informazione nei confronti del titolare della varietà protetta non possa avvalersi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e si esponga ad un’azione per infrazione ai sensi dell’articolo 94 dello stesso regolamento, nonché al pagamento di un’equa compensazione.

16

Il suddetto giudice si interroga sulle modalità di calcolo dell’«equa compensazione», dovuta a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 al titolare del diritto protetto nonché del risarcimento dovuto in applicazione del paragrafo 2 del medesimo articolo.

17

Sarebbe possibile prendere come base di calcolo di tale compensazione o l’importo medio riscosso per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella medesima zona, oppure la remunerazione dovuta in caso di impianto autorizzato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95 (in prosieguo: il «corrispettivo per impianto autorizzato»).

18

Nella prima ipotesi, l’autore dell’infrazione dovrebbe versare il suddetto importo medio alle medesime condizioni e alle medesime tariffe di un terzo, mentre, nella seconda ipotesi, egli potrebbe avvalersi della tariffa privilegiata riservata agli agricoltori, ossia il 50% degli importi dovuti per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione.

19

Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’“equa compensazione” che un agricoltore deve versare al titolare di un diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 per aver utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, ottenuto mediante impianto, senza aver adempiuto agli obblighi stabiliti all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 e all’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, debba essere calcolata in base all’importo medio riscosso per la produzione, soggetta a licenza, di un quantitativo equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette della rispettiva specie di vegetale della stessa zona o se invece essa debba essere calcolata in base alla remunerazione (inferiore) da versare, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 e dell’articolo 5 del regolamento n. 1768/95, in caso di impianto autorizzato.

2)

Qualora, nella predetta situazione, si debba fare riferimento solo alla remunerazione dovuta per un impianto autorizzato,

se il titolare della privativa possa calcolare, in modo forfettario, il danno risarcibile ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, per un’unica violazione imputabile all’agricoltore, in base al corrispettivo per la concessione di una licenza per la produzione di materiale di moltiplicazione

3)

Se, in sede di calcolo dell’“equa compensazione” dovuta ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, o dell’ulteriore risarcimento del danno dovuto ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sia ammesso o addirittura necessario tenere conto della particolare onerosità del controllo eseguito da un organismo che tutela i diritti di numerosi titolari di privative, in modo da attribuire il doppio della compensazione solitamente concordata o della remunerazione dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la prima questione il giudice del rinvio, in sostanza, desidera conoscere gli elementi che consentono di determinare l’importo dell’«equa compensazione» dovuta conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 da parte di un agricoltore che non abbia ottemperato agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto e sesto trattino, del citato regolamento. In particolare, esso chiede se occorra prendere come base di calcolo di tale compensazione il corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, denominata «licenza C», o il corrispettivo per un impianto autorizzato, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 che, in base all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95, ammonta al 50% degli importi dovuti per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione.

21

Occorre ricordare in limine che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, per quanto attiene ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria di un ritrovato vegetale è richiesta, in particolare, per la produzione o riproduzione (moltiplicazione), per il condizionamento a fini di moltiplicazione, per la messa in vendita, per la vendita o un’altra forma di commercializzazione e per il magazzinaggio per uno di tali scopi (v. sentenza Schulin, cit., punto 46).

22

In tale contesto, l’articolo 14 del regolamento n. 2100/94 costituisce una deroga al principio dell’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria di un ritrovato vegetale (v., in tal senso, sentenza Schulin, cit., punto 47), nel senso che l’uso del prodotto del raccolto ottenuto dagli agricoltori, nelle loro aziende, a fini di moltiplicazione nei campi, non è soggetto all’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria qualora essi soddisfino talune condizioni espressamente elencate dal suddetto articolo 14, paragrafo 3.

23

A tal riguardo, la Corte ha già statuito che l’agricoltore che non versi al titolare un’equa remunerazione quando utilizza il prodotto del raccolto ottenuto coltivando materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, non può invocare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, pertanto, si deve ritenere che abbia compiuto, senza esservi stato autorizzato, uno degli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento (sentenza Schulin, cit., punto 71).

24

Orbene, la situazione in cui si trovavano i ricorrenti nel procedimento principale è simile a quella degli agricoltori che non hanno provveduto al pagamento dell’«equa remunerazione», di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, in quanto, non avendo dichiarato una parte del quantitativo del prodotto del raccolto da essi piantato, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno versato la suddetta remunerazione.

25

Ne consegue che l’impianto di sementi non dichiarate dai ricorrenti nel procedimento principale configura, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, un’«infrazione» a norma dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94. È dunque in applicazione della suddetta disposizione che occorre definire le modalità di fissazione di un’equa compensazione, come quella dovuta dai sigg. Geistbeck alla convenuta nel procedimento principale.

26

A tal riguardo, i sigg. Geistbeck deducono che, poiché gli articoli 14, paragrafo 3, quarto trattino, e 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 impiegano termini pressoché identici, è opportuno fissare l’«equa compensazione», dovuta in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, in base al corrispettivo per un impianto autorizzato.

27

Siffatta interpretazione non può, tuttavia, essere accolta.

28

Infatti, in primo luogo, va constatato che, sebbene nella versione francese del regolamento n. 2100/94 l’espressione «rémunération équitable» ricorra in entrambe le disposizioni in esame, ciò non avviene in altre versioni linguistiche, segnatamente nelle versioni in lingua tedesca ed inglese, come menzionato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni. Pertanto, dalla somiglianza delle espressioni impiegate in suddette disposizioni del regolamento n. 2100/94 non si può dedurre che queste ricoprano la medesima nozione.

29

In secondo luogo, va sottolineato che, in quanto disposizione derogatoria al principio della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l’articolo 14 del predetto regolamento deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può quindi essere applicato in un contesto diverso da quello espressamente istituito da questo stesso articolo.

30

Invero, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi da 45 a 47 delle sue conclusioni, la nozione di «equa remunerazione», di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, letto congiuntamente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95, mira a stabilire un equilibrio tra i legittimi interessi reciproci degli agricoltori e dei titolari dei ritrovati vegetali.

31

Per contro, l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, la cui formulazione non opera distinzioni in funzione della qualità dell’autore dell’infrazione, riguarda specificamente il versamento di un’equa compensazione nel contesto di un’azione per infrazione.

32

Ne discende che, nelle circostanze del procedimento principale, il corrispettivo per un impianto autorizzato, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, non può essere preso in considerazione come base di calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento.

33

Il giudice del rinvio indica come base di calcolo alternativa della compensazione di cui trattasi il corrispettivo per produzione soggetta a licenza, ossia la licenza C.

34

Come ricordato al punto 23 della presente sentenza, l’agricoltore che non ottempera agli obblighi ad esso incombenti, segnatamente in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, non può avvalersi del privilegio che trarrebbe da questa disposizione.

35

Pertanto, egli deve essere considerato alla stregua di un terzo che ha proceduto ad uno degli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, senza esservi stato autorizzato.

36

Atteso che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 mira a risarcire il danno subito dal titolare del ritrovato vegetale vittima di un’infrazione, si deve considerare che, nel procedimento principale, poiché i sigg. Geistbeck non possono invocare il «privilegio dell’agricoltore», ossia la deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali sancita all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento in parola, quale risulta dal paragrafo 3 dello stesso articolo, tale danno ammonta perlomeno ad un importo equivalente alla licenza C che un terzo avrebbe dovuto corrispondere.

37

Di conseguenza, per fissare l’«equa compensazione», prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, nella fattispecie di cui al procedimento principale, occorre prendere come base di calcolo un importo equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta a licenza.

38

In primo luogo, per opporsi ad una siffatta interpretazione, i sigg. Geistbeck affermano che il materiale di moltiplicazione derivante da un primo raccolto sarebbe di qualità inferiore a quello di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Tuttavia, un argomento del genere non è pertinente, in quanto la moltiplicazione del materiale protetto non può incidere sull’esistenza del diritto di proprietà intellettuale inerente a tale materiale.

39

In secondo luogo, i sigg. Geistbeck non possono neppure sostenere che considerare un importo equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta alla licenza C come base di calcolo dell’«equa compensazione», dovuta a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 da parte di un agricoltore che non abbia soddisfatto i requisiti contemplati dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento in parola, letto congiuntamente all’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, significherebbe riconoscere alle disposizioni di tale articolo 94 carattere di risarcimento punitivo, estraneo all’obiettivo stesso dell’articolo di cui trattasi.

40

Infatti, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, l’agricoltore che non abbia invocato le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere considerato come un terzo che ha compiuto senza autorizzazione uno degli atti menzionati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in parola. Pertanto, il vantaggio che trae l’autore dell’infrazione, che l’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento mira a compensare, corrisponde all’importo equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta alla licenza C che non ha versato.

41

D’altronde, prendere come base di calcolo, per fissare l’equa compensazione dovuta in caso d’infrazione, non l’importo equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta alla licenza C, bensì un importo inferiore corrispondente al corrispettivo per un impianto autorizzato, potrebbe produrre l’effetto di favorire gli agricoltori che non adempiono agli obblighi d’informazione nei confronti del titolare ad essi incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e dell’articolo 8 del regolamento n. 1768/95 rispetto a coloro che dichiarano correttamente le sementi piantate.

42

Orbene, il carattere di incentivo afferente alla nozione di «equa remunerazione», quale prevista dall’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 si impone a fortiori in quanto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, del summenzionato regolamento, i titolari sono i soli responsabili del controllo e della sorveglianza dell’utilizzo delle varietà protette nell’ambito dell’impianto autorizzato e dipendono pertanto dalla buona fede e dalla collaborazione degli agricoltori interessati.

43

Dall’insieme di tali considerazioni emerge che occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che, al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, si deve prendere come base di calcolo l’importo equivalente al corrispettivo dovuto per produzione soggetta a licenza C.

44

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

45

Ai termini della sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, da un lato, se l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale rientri nel calcolo dell’equa compensazione, prevista dal paragrafo 1 dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, o se un siffatto pagamento rientri nel calcolo dell’importo del risarcimento del danno, previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo. D’altro lato, nel caso in cui il titolare invochi un siffatto danno, il giudice del rinvio chiede se tale indennizzo possa essere calcolato in modo forfettario e corrispondere al doppio della remunerazione solitamente concordata o dell’equa remunerazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento in parola.

46

Nelle sue osservazioni, la Commissione ha rilevato che tale questione sarebbe puramente ipotetica, posto che la STV non ha reclamato il pagamento di siffatte spese.

47

A tal riguardo, secondo una costante giurisprudenza, la procedura delineata dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Racc. pag. I-2119, punto 65, nonché del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C-197/10, Racc. pag. I-8495, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

48

Nell’ambito di siffatta cooperazione, le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché Unió de Pagesos de Catalunya, cit., punto 17).

49

Nella specie, giacché dalla decisione di rinvio si evince che, con la sua azione nel procedimento principale, la STV ha effettivamente richiesto il pagamento di un’«equa compensazione» ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, occorre rispondere alla terza questione del giudice del rinvio nella parte in cui concerne detta nozione di «equa compensazione».

50

A tale proposito, è sufficiente constatare che il paragrafo 1 dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 si limita a prevedere un’equa compensazione in caso di utilizzo illegittimo di un ritrovato vegetale, senza tuttavia prevedere il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento della compensazione di cui trattasi.

51

Ciò premesso, occorre rispondere alla terza questione posta dichiarando che il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non può rientrare nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, si deve prendere come base di calcolo l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella stessa zona.

 

2)

Il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non rientra nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.