Parole chiave
Massima

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Accordi internazionali — Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Accesso a un’attività lavorativa autonoma ed esercizio della stessa — Lavoratori autonomi frontalieri

(Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato I, art. 15, n. 1)

Massima

Il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità, per l’autorità competente di tale Stato membro, di impugnare un contratto d’affitto rurale avente ad oggetto un terreno situato in una zona determinata del territorio del medesimo Stato membro e concluso tra un residente di quest’ultimo e un residente frontaliero dell’altra parte contraente, in ragione del fatto che il terreno preso in affitto è funzionale alla produzione di prodotti agricoli destinati a essere esportati in esenzione dai dazi doganali al di fuori del mercato interno dell’Unione europea e in quanto ne derivano distorsioni della concorrenza, qualora l’applicazione di tale normativa pregiudichi un numero nettamente più elevato di cittadini dell’altra parte contraente rispetto ai cittadini dello Stato membro sul territorio del quale tale normativa si applica. Spetta al giudice del rinvio verificare se ricorra tale ultima circostanza.

(v. punto 36 e dispositivo)