Causa C-456/10

Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

contro

Administración del Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera circolazione delle merci — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati — Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati — Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative — Giustificazione — Tutela dei consumatori»

Massime della sentenza

  1. Monopoli nazionali di natura commerciale – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Norme sull’esistenza e sul funzionamento di un monopolio – Monopolio nazionale di vendita al pubblico di tabacchi lavorati

    (Artt. 34 TFUE e 37 TFUE)

  2. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Art. 34 TFUE)

  1.  La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati dev’essere valutata alla luce dell’articolo 34 TFUE e non dell’articolo 37 TFUE, dal momento che, da un lato, essa incide sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione senza tuttavia disciplinare l’esercizio del diritto di esclusiva attinente ad un monopolio di natura commerciale e, dall’altro, risulta scindibile dal funzionamento del monopolio, poiché non si riferisce alle modalità della vendita al pubblico di tabacchi lavorati nel territorio dello Stato membro interessato, bensì al mercato a monte di tali prodotti. Una misura di tal genere non mira infatti a disciplinare il sistema di scelta dei prodotti da parte del monopolio e non si concentra né sulla rete di vendita del monopolio in questione né sulla commercializzazione o sulla pubblicità dei prodotti distribuiti da detto monopolio.

    (v. punti 22, 26, 29-31)

  2.  L’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai titolari delle rivendite di tabacco e valori bollati di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    Una normativa di tal genere costituisce infatti una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi di tale disposizione, dal momento che obbliga i rivenditori di tabacco a rifornirsi da grossisti autorizzati. Tali rivenditori possono commercializzare un tabacco lavorato proveniente da un altro Stato membro solo se è presente nella gamma dei prodotti dei grossisti autorizzati nello Stato membro interessato e se questi ultimi lo hanno in deposito.

    Tale restrizione non può peraltro essere giustificata né dalla necessità di garantire un controllo fiscale, doganale e sanitario dei tabacchi lavorati, né da quella di tutelare i consumatori, né da motivi di natura puramente economica.

    (v. punti 38-39, 50, 52-53, 56 e dispositivo)


Causa C-456/10

Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

contro

Administración del Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera circolazione delle merci — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati — Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati — Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative — Giustificazione — Tutela dei consumatori»

Massime della sentenza

  1. Monopoli nazionali di natura commerciale — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Norme sull’esistenza e sul funzionamento di un monopolio — Monopolio nazionale di vendita al pubblico di tabacchi lavorati

    (Artt. 34 TFUE e 37 TFUE)

  2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

    (Art. 34 TFUE)

  1.  La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati dev’essere valutata alla luce dell’articolo 34 TFUE e non dell’articolo 37 TFUE, dal momento che, da un lato, essa incide sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione senza tuttavia disciplinare l’esercizio del diritto di esclusiva attinente ad un monopolio di natura commerciale e, dall’altro, risulta scindibile dal funzionamento del monopolio, poiché non si riferisce alle modalità della vendita al pubblico di tabacchi lavorati nel territorio dello Stato membro interessato, bensì al mercato a monte di tali prodotti. Una misura di tal genere non mira infatti a disciplinare il sistema di scelta dei prodotti da parte del monopolio e non si concentra né sulla rete di vendita del monopolio in questione né sulla commercializzazione o sulla pubblicità dei prodotti distribuiti da detto monopolio.

    (v. punti 22, 26, 29-31)

  2.  L’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai titolari delle rivendite di tabacco e valori bollati di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    Una normativa di tal genere costituisce infatti una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi di tale disposizione, dal momento che obbliga i rivenditori di tabacco a rifornirsi da grossisti autorizzati. Tali rivenditori possono commercializzare un tabacco lavorato proveniente da un altro Stato membro solo se è presente nella gamma dei prodotti dei grossisti autorizzati nello Stato membro interessato e se questi ultimi lo hanno in deposito.

    Tale restrizione non può peraltro essere giustificata né dalla necessità di garantire un controllo fiscale, doganale e sanitario dei tabacchi lavorati, né da quella di tutelare i consumatori, né da motivi di natura puramente economica.

    (v. punti 38-39, 50, 52-53, 56 e dispositivo)