Causa C-406/10

SAS Institute Inc.

contro

World Programming Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

«Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso»

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 91/250 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Ambito di applicazione – Forma di espressione di un programma per elaboratore – Nozione

    (Direttiva del Consiglio 91/250, art. 1, § 2)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 91/250 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Deroghe relative alle attività riservate – Persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma

    (Direttiva del Consiglio 91/250, art. 5, § 3)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Manuale d’uso di un programma per elaboratore

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 2, a)]

  1.  L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

    Ammettere infatti che una funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata in quanto tale equivarrebbe a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a detrimento del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

    Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d’applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso.

    Tuttavia, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250.

    Infine, il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati possono beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore.

    (v. punti 40, 42-43, 45-46, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.

    Non può esserci lesione del diritto d’autore sul programma per elaboratore allorché il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.

    (v. punti 61-62, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.

    (v. punto 70, dispositivo 3)


Causa C-406/10

SAS Institute Inc.

contro

World Programming Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

«Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso»

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Ambito di applicazione — Forma di espressione di un programma per elaboratore — Nozione

    (Direttiva del Consiglio 91/250, art. 1, § 2)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Deroghe relative alle attività riservate — Persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma

    (Direttiva del Consiglio 91/250, art. 5, § 3)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Manuale d’uso di un programma per elaboratore

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 2, a)]

  1.  L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

    Ammettere infatti che una funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata in quanto tale equivarrebbe a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a detrimento del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

    Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d’applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso.

    Tuttavia, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250.

    Infine, il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati possono beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore.

    (v. punti 40, 42-43, 45-46, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.

    Non può esserci lesione del diritto d’autore sul programma per elaboratore allorché il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.

    (v. punti 61-62, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.

    (v. punto 70, dispositivo 3)