Causa C‑405/10

Procedimento penale

contro

QB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bruchsal)

«Tutela dell’ambiente — Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 — Controllo delle spedizioni di rifiuti — Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti»

Massime della sentenza

Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Esportazione di rifiuti destinati al recupero — Esportazione verso paesi cui non è applicabile la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, artt. 36, n. 1, lett. f), e 37; regolamento della Commissione n. 1418/2007]

Il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e del regolamento n. 1418/2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, come modificato dal regolamento n. 740/2008, deve essere interpretato nel senso che è vietata l’esportazione dall’Unione verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all’elenco B della parte 1 dell’allegato V del regolamento n. 1013/2006.

Come indicato dalla menzione di tale codice alla voce «Libano», nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, le autorità del Libano hanno infatti ufficialmente fatto sapere alla Commissione, nella loro risposta alla richiesta da essa inviata ai sensi dell’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, che la spedizione di rifiuti di tale tipo dall’Unione al Libano a fini di recupero in tale paese terzo era vietata.

Tale interpretazione, che è la sola conforme agli obiettivi perseguiti nella fattispecie dalla normativa dell’Unione, non può essere messa in discussione dal fatto che la categoria B1120 compaia parimenti, per quanto riguarda il Libano, nella colonna d) dell’allegato al regolamento n. 1418/2007.

Rientra peraltro nella sfera di valutazione del giudice nazionale la questione di stabilire se, in simili circostanze, le disposizioni del diritto dell’Unione presentino un grado di chiarezza tale da poter costituire gli elementi di una qualificazione penale nazionale conformemente al principio della legalità penale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito in particolare all’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti quando infliggono una pena diretta a sanzionare l’inosservanza di disposizioni del diritto dell’Unione.

(v. punti 35, 38, 41, 47-49 e dispositivo)