SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 gennaio 2012 ( *1 )

«Regolamento (CE) n. 800/1999 — Articolo 15, paragrafi 1 e 3 — Prodotti agricoli — Regime delle restituzioni all’esportazione — Restituzione differenziata all’esportazione — Presupposti per la concessione — Importazione del prodotto nello Stato terzo di destinazione — Pagamento dei dazi all’importazione»

Nella causa C-392/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 8 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2010, nel procedimento

Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. E. Levits, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dal sig. J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam, da P.N. Söhngen, Rechtsanwältin;

per la Commissione europea, da P. Rossi e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell’11 marzo 2003 (GU L 67, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società tedesca Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam (in prosieguo: la «Suiker Unie»), subentrata nei diritti della società Danisco Zucker GmbH (in prosieguo: la «Danisco Zucker»), e l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas; in prosieguo: l’«Hauptzollamt») in merito ad un domanda di rimborso di una restituzione all’esportazione accordata da quest’ultimo alla Danisco Zucker sotto forma di anticipo.

Contesto normativo

Il regolamento (CEE) n. 3665/87

3

L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) prevedeva che un prodotto agricolo per il quale era stata richiesta una restituzione differenziata all’esportazione «si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».

Il regolamento n. 800/1999

4

Nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti della controversia principale, il regolamento n. 800/1999, il quale ha sostituito il regolamento n. 3665/87, prevede, al suo diciassettesimo considerando, che «dev’essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; (…) l’espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all’importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato».

5

L’articolo 15 di tale regolamento è formulato come segue:

«1.   Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi, conformemente all’articolo 49.

2.   Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione.

Tuttavia,

(…)

un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.

3.   Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all’importazione nei paesi terzi.

(…)».

6

L’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«1.   La prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

a)

il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; (...)

b)

l’attestato di scarico e di importazione, compilato (...) conformemente alle norme stabilite nell’allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell’allegato VII; l’attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione».

7

L’allegato VI, capitolo III, del citato regolamento prevede, al suo punto 2, in particolare, che gli attestati di scarico e di importazione previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento devono comprendere anche «la verifica che le merci sono state sdoganate ai fini dell’importazione definitiva».

8

L’articolo 20 del regolamento n. 800/1999, contenuto nella sezione 3, intitolata «Misure specifiche di tutela degli interessi finanziari della Comunità», inclusa nel titolo II, capitolo 1, di tale regolamento, prevede quanto segue:

«1.   Allorché

a)

sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,

oppure

b)

il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l’importo del dazio non preferenziale all’importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione,

oppure

c)

vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotto nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell’esenzione dai dazi all’importazione o di una riduzione degli stessi,

la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2 è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell’articolo 7 e

i)

nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il “codice doganale”)] entro lo stesso termine;

ii)

nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell’articolo 15 e dell’articolo 16.

Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d’importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del [codice doganale].

(...)

4.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione.

La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev’essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constatano:

a)

che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del [codice doganale], a meno che l’esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l’esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma;

b)

che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del [codice doganale] e che l’esportazione non è stata realizzata nell’ambito di una normale transazione commerciale;

c)

che il prodotto esportato è reintrodotto nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del [codice doganale], che il dazio non preferenziale all’importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l’esportazione non è stata realizzata nell’ambito di una normale transazione commerciale;

d)

che i prodotti esportati di cui all’allegato V sono reintrodotti nella Comunità:

previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all’articolo 24 del [codice doganale], e

beneficiano dell’applicazione di un dazio all’importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.

(...)».

Il codice doganale

9

L’articolo 24 del codice doganale prevede quanto segue:

«Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Causa principale e questione pregiudiziale

10

Con dichiarazione di esportazione del 16 maggio 2003 la Danisco Zucker dichiarava 23000 kg di zucchero bianco per l’esportazione in Lituania e chiedeva all’Hauptzollamt la concessione a tal titolo di una restituzione all’esportazione anticipata. Con decisione 2 giugno 2003 l’Hauptzollamt accordava quanto richiesto.

11

Con lettera del 29 agosto 2003 la Danisco Zucker inviava all’Hauptzollamt taluni documenti doganali lituani relativi all’esportazione controversa, che recavano nella casella 37 il codice 5100, corrispondente ad un’«importazione temporanea in vista di una riesportazione come prodotto compensatore» senza pagamento di dazi all’importazione. Lo zucchero bianco veniva trasformato in Lituania in bevande rinfrescanti e successivamente esportato in Lettonia ed Estonia.

12

Con avviso di rettifica del 25 novembre 2003 l’Hauptzollamt chiedeva il rimborso della restituzione all’esportazione concessa anticipatamente alla Danisco Zucker con una soprattassa del 10 % per un ammontare complessivo di EUR 12180,18, rilevando che lo zucchero bianco non era stato immesso in consumo in Lituania e che, pertanto, non sarebbero stati soddisfatti i requisiti perché fosse accordata una restituzione differenziata.

13

La Danisco Zucker, dopo aver esperito infruttuosamente una procedura di opposizione, presentava un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg il 2 novembre 2007. Essa rilevava che, anche se ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999, il prodotto doveva essere importato come tale nel paese terzo, tuttavia, secondo il paragrafo 3 di tale articolo, il prodotto si considera importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e, in particolare, quelle relative alla riscossione dei dazi all’importazione nel paese terzo interessato. A suo parere, se è vero che l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87, stabiliva che il prodotto si considerava importato solo quando fossero state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo interessato, si dovrebbe concludere che, poiché l’articolo 15 del regolamento n. 800/1999 non fa riferimento all’«immissione in consumo», il legislatore comunitario avrebbe volutamente escluso tale requisito.

14

La Danisco Zucker ha inoltre sostenuto che, poiché la nozione di «importazione» non è legislativamente definita e la finalità della restituzione all’esportazione è di far uscire i relativi prodotti dal mercato dell’Unione, sarebbe decisivo solo l’espletamento delle formalità doganali. Sarebbe invece privo di pertinenza accertare se siano stati pagati i dazi doganali.

15

Infine, la Danisco Zucker ha obiettato che il regime di sdoganamento del prodotto nel paese terzo non può fare differenza a seconda che si tratti del regime di perfezionamento attivo nell’ambito del sistema della restituzione dei dazi doganali oppure — come nel presente caso — di un regime sospensivo di dazi. La Corte si sarebbe già pronunciata considerando sufficiente, ai fini della prova dell’importazione, lo sdoganamento del prodotto in regime di perfezionamento attivo nell’ambito del sistema di restituzione dei dazi doganali. La ricorrente, frattanto subentrata alla Danisco Zucker, ha dunque chiesto l’annullamento dell’avviso di rettifica del 25 novembre 2003, nonché della decisione sull’opposizione 1o ottobre 2007.

16

L’Hauptzollamt ha chiesto, da parte sua, il rigetto del ricorso. Esso ha sottolineato che, nel caso di specie, lo zucchero bianco, sdoganato esclusivamente in regime di perfezionamento attivo senza pagamento dei dazi all’importazione, sarebbe rimasto sotto controllo doganale dall’immissione fino alla conclusione del perfezionamento attivo attraverso l’esportazione dei prodotti compensatori. Pertanto, lo zucchero bianco non sarebbe potuto essere liberamente commercializzato nel paese terzo.

17

Ciò premesso, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il requisito per la concessione di una restituzione differenziata, disciplinato dall’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento [n. 800/1999], vale a dire l’espletamento delle formalità doganali di importazione, sia soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all’importazione, abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del [codice doganale] ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo».

Sulla questione pregiudiziale

18

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 800/1999, debba essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata prevista da tale disposizione, vale a dire l’espletamento delle formalità doganali di importazione, sia soddisfatto quando, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all’importazione, il prodotto abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.

19

A tale proposito si deve constatare che la nozione di «importazione», come giustamente sottolineato dalla ricorrente in via principale, non è definita nel regolamento n. 800/1999. Occorre pertanto determinare la portata di tale nozione nel contesto dell’articolo 15 di tale regolamento tenendo conto, da un lato, dello scopo perseguito dalla restituzione cosiddetta «differenziata» all’esportazione e, dall’altro, della formulazione delle disposizioni del regolamento n. 800/1999.

20

Per quanto riguarda lo scopo delle restituzioni differenziate all’esportazione, emerge da una costante giurisprudenza che esse mirano ad aprire o mantenere aperti alle esportazioni dell’Unione europea i mercati dei paesi terzi interessati, mentre la differenziazione della restituzione è stata dettata dal proposito di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato di importazione sul quale l’Unione europea intende essere presente (v. sentenza del 18 marzo 2010, SGS Belgium e a., C-218/09, Racc. pag. I-2373, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).

21

Da questa giurisprudenza deriva che la ratio del sistema di differenziazione verrebbe disattesa qualora il semplice scarico nel paese terzo della merce esportata come tale fosse sufficiente a conferire il diritto al versamento di una restituzione (sentenza SGS Belgium e a., cit., punto 39). Il regime di differenziazione impone al contrario, come sottolineato dalla Commissione, che il prodotto di cui trattasi raggiunga effettivamente e definitivamente il mercato di destinazione, in modo tale da potervi essere commercializzato. Tale regime si distingue quindi dal regime di restituzione a tasso unico.

22

È certo che l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87, il quale non è applicabile nel caso di specie, menzionava ancora esplicitamente a tale proposito, diversamente dall’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 800/1999, che dovevano essere «espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo». Tuttavia, da un lato, il diciassettesimo considerando del regolamento n. 800/1999 dispone che l’espletamento delle formalità doganali di importazione nel paese terzo consiste, in particolare, nel pagamento dei dazi all’importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato nel mercato del paese terzo interessato.

23

Dall’altro lato, l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 800/1999 prevede che il prodotto interessato è considerato importato in un paese terzo unicamente quando siano state espletate le formalità doganali di importazione «e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all’importazione nei paesi terzi». Infine, l’allegato VI di tale regolamento dispone, nel suo capitolo III, punto 2, che gli attestati di scarico e di importazione previsti dal suo articolo 16, paragrafo 1, lettera b), devono comprendere anche la verifica che le merci sono state sdoganate «ai fini dell’importazione definitiva».

24

Tenuto conto di quanto precede non emerge dunque che il legislatore comunitario, nell’adottare l’articolo 15 del regolamento n. 800/1999, abbia rinunciato al requisito che il prodotto importato debba aver raggiunto definitivamente il mercato del paese terzo interessato per potervi essere commercializzato.

25

Orbene, occorre constatare che lo sdoganamento di un prodotto nell’ambito del regime doganale del «perfezionamento attivo» non riguarda la commercializzazione di tale prodotto nel mercato del paese terzo interessato. Siffatto regime doganale persegue, al contrario, proprio la finalità di esonerare dai dazi doganali soltanto le merci che vengono introdotte nel territorio nazionale a titolo meramente temporaneo, al fine di essere lavorate, riparate o trasformate e, successivamente, riesportate (v. sentenza del 4 giugno 2009, Pometon, C-158/08, Racc. pag. I-4695, punto 24).

26

Di conseguenza, non si può considerare che il mero sdoganamento di un prodotto per il quale è stata richiesta una restituzione differenziata all’esportazione, nel paese terzo interessato e nell’ambito di un regime doganale di «perfezionamento attivo», costituisca un’«importazione» in tale paese terzo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 800/1999.

27

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il prodotto interessato ha formato oggetto di una trasformazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale nel paese terzo. A tale proposito basti constatare che la scelta del regime doganale del «perfezionamento attivo» implica che né il prodotto stesso né il prodotto compensatore che lo contiene saranno commercializzati nel paese terzo interessato.

28

Essa non è neanche rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale tale interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 800/1999 sarebbe in contrasto con l’articolo 20 di tale regolamento, poiché quest’ultimo articolo prevede che, in taluni casi, la prova della trasformazione sostanziale di un prodotto ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale è atta a dissipare i dubbi sul rispetto delle condizioni previste per la concessione della restituzione all’esportazione.

29

Infatti, come anche sottolineato dalla Commissione, l’articolo 20 del regolamento n. 800/1999 persegue, in quanto clausola anti-abuso, un obiettivo diverso da quello dell’articolo 15 di tale regolamento. Detto articolo 20 consente di prevenire una domanda di rimborso ingiustificata di una restituzione già concessa a giusto titolo, ma esso non crea condizioni nuove o anche diverse per ottenere una restituzione all’esportazione. Esso non può dunque applicarsi al caso in cui, come nella causa principale, emerge fin dall’inizio che i requisiti per la concessione di una restituzione all’esportazione non sono soddisfatti.

30

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 800/1999 deve essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata prevista da tale disposizione, vale a dire l’espletamento delle formalità doganali d’importazione, non è soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione di dazi all’importazione, abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.

Sulle spese

31

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell’11 marzo 2003, deve essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata previsto da tale disposizione, vale a dire l’espletamento delle formalità doganali d’importazione, non è soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione di dazi all’importazione, abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.