Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Libera prestazione dei servizi

Restrizioni

Normativa nazionale che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli istituti di credito e fiduciari economici nazionali

Inammissibilità

Giustificazione mediante l’interesse generale

Insussistenza (Art. 49 CE; accordo SEE, art. 36) (v. punti 25, 31‑34 e dispositivo)

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) – Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.

Dispositivo

Dispositivo

1) La Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.