Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Slovenia

(causa C‑365/10)

«Inadempimento di uno Stato – Controllo dell’inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e dettagliata delle censure – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punti 19-20)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) – Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM 10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati.

Dispositivo

1)

Avendo superato, per gli anni 2005 – 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

2)

La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.