Parole chiave
Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Giudice dello Stato membro del domicilio del consumatore — Mancanza di un domicilio conosciuto — Competenza del giudice dell’ultimo domicilio conosciuto — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 16, n. 2, e 59)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizione nazionale che consente che si svolga un procedimento nei confronti di una persona di cui non sia conosciuto il domicilio — Ammissibilità — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001)

Massima

1. Il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta quando un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

Infatti, sebbene sia vero che la cittadinanza straniera di una parte della controversia non è contemplata dalle norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001, tuttavia occorre operare una distinzione tra, da un lato, la questione relativa alle condizioni in cui le norme sulla competenza del suddetto regolamento debbano applicarsi e, dall’altro, la questione dei criteri in base ai quali sia disciplinata la competenza internazionale in applicazione di tali norme. Orbene, la nazionalità straniera della parte convenuta può sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale del giudice adito.

(v. punti 31-32, 35, dispositivo 1)

2. Il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione.

(v. punto 55, dispositivo 2)

3. Il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente che si svolga un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

(v. punto 55, dispositivo 2)