Causa C‑310/10

Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești

contro

Ştefan Agafiţei e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău)

«Diritti retributivi dei magistrati — Discriminazione operata in funzione dell’appartenenza a una categoria socio‑professionale o del luogo di lavoro — Presupposti per il risarcimento del danno subìto — Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE — Inapplicabilità — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Massime della sentenza

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nella causa principale

(Art. 267 TFUE; direttive del Consiglio 2000/43, art. 15, e 2000/78, art. 17)

Il rigetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata da un giudice nazionale è giustificabile in particolare se è manifesto che il diritto dell’Unione non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie.

Ciò si verifica nel caso di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale vertente sull’art. 15 della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e sull’art. 17 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e che non ha lo scopo di verificare se una situazione di discriminazione retributiva basata sulla categoria socio‑professionale o sul luogo di lavoro rientri nell’ambito di applicazione di dette disposizioni, ma parte piuttosto dal presupposto che si configuri tale fattispecie per sollecitare un’interpretazione della Corte, mentre, invece, dette disposizioni del diritto dell’Unione non possono manifestamente applicarsi, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie.

L’art. 15 della direttiva 2000/43 e l’art. 17 della direttiva 2000/78 non possono manifestamente applicarsi alle discriminazioni retributive basate sulla categoria socio‑professionale o sul luogo di lavoro. Il principio della parità di trattamento sancito dalle suddette direttive si applica, infatti, in base ai motivi elencati tassativamente al loro art. 1.

Quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione, al fine, ad esempio, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

Non è questo il caso di una disposizione nazionale che istituisce, in applicazione degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78, un sistema di indennizzo per le violazioni di norme sul divieto di discriminazione previste dalle citate direttive, quando detto sistema si applica peraltro alle violazioni di norme sul divieto di discriminazione risultanti solamente dal diritto nazionale.

Inoltre, sebbene la necessità di assicurare l’interpretazione uniforme delle norme del diritto dell’Unione possa giustificare che la competenza della Corte si estenda al contenuto di simili norme, ivi compresa l’ipotesi in cui esse sono applicabili solo indirettamente ad una data situazione, grazie ad un rinvio ad esse da parte di una norma di diritto nazionale, questa stessa considerazione non può, invece, a meno di contravvenire alla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, portare a conferire a detta norma del diritto dell’Unione un primato su norme interne di rango superiore che imponga, in una situazione del genere, di disapplicare detta norma di diritto nazionale o respingere l’interpretazione fornitane.

(v. punti 28, 32-34, 39-48 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 luglio 2011 (*)

«Diritti retributivi dei magistrati – Discriminazione operata in funzione dell’appartenenza a una categoria socio‑professionale o del luogo di lavoro – Presupposti per il risarcimento del danno subito – Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE – Inapplicabilità – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nel procedimento C‑310/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bacău (Romania), con decisione 14 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2010, nella causa

Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești

contro

Ştefan Agafiţei,

Raluca Apetroaei,

Marcel Bărbieru,

Sorin Budeanu,

Luminiţa Chiagă,

Mihaela Crăciun,

Sorin-Vasile Curpăn,

Mihaela Dabija,

Mia-Cristina Damian,

Sorina Danalache,

Oana-Alina Dogaru,

Geanina Dorneanu,

Adina-Cătălina Galavan,

Gabriel Grancea,

Mădălina Radu (Hobjilă),

Nicolae Cătălin Iacobuţ,

Roxana Lăcătușu,

Sergiu Lupașcu,

Smaranda Maftei,

Silvia Mărmureanu,

Maria Oborocianu,

Simona Panfil,

Oana-Georgeta Pânzaru,

Laurenţiu Păduraru,

Elena Pîrjol-Năstase,

Ioana Pocovnicu,

Alina Pușcașu,

Cezar Ştefănescu,

Roxana Ştefănescu,

Ciprian Ţimiraș,

Cristina Vintilă,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, rappresentato inizialmente dai sigg. A. Popescu e V. Angelescu, successivamente dal sig. R. H. Radu e dalla sig.ra R.‑I. Munteanu, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Collins, SC, e dal sig. N. Travers, BL;

–        per la Commissione europea, dal sig. J. Enegren e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), e 17 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), nonché, in caso di conflitto tra dette disposizioni e una normativa nazionale o una decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), sulle conseguenze che possono derivare dal primato del diritto dell’Unione.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

2        L’art. 1 della direttiva 2000/43 dispone quanto segue:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

3        L’art. 2, n. 1, di detta direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica».

4        L’art. 1 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5        L’art. 2, n. 1, di detta direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1».

6        Gli artt. 3 delle direttive 2000/43 e 2000/78, intitolati «Campo di applicazione», dispongono, al loro n. 1, lett. c che nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, dette direttive si applicano a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione.

7        Gli artt. 14, lett. a), della direttiva 2000/43, e 16, lett. a), della direttiva 2000/78 dispongono che gli Stati membri prendano le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate.

8        L’art. 15 della direttiva 2000/43 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (...)».

9        L’art. 17 della direttiva 2000/78 così dispone:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (...)».

 La normativa nazionale

10      Il decreto legislativo del governo n. 137/2000, sulla prevenzione e repressione di tutte le forme di discriminazione (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 431, del 2 settembre 2000), riguarda in particolare il recepimento nel diritto nazionale delle direttive 2000/43 e 2000/78.

11      Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. e), i), del decreto n. 137/2000:

«Il principio di uguaglianza tra cittadini e il divieto di privilegi e discriminazioni sono garantiti in particolare nell’esercizio dei seguenti diritti:

(...)

e)      i diritti economici, sociali e culturali, in particolare:

i)      il diritto al lavoro, alla libera scelta della propria professione, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, alla parità retributiva per uno stesso lavoro, a una retribuzione equa e soddisfacente».

12      L’art. 2, n. 1, di detto decreto prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente decreto, costituisce una discriminazione qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla razza, la nazionalità, l’etnia, la lingua, la religione o la classe sociale, le convinzioni, il genere, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la malattia cronica non contagiosa, la sieropositività, l’appartenenza ad una categoria svantaggiata, nonché su qualsiasi altro criterio che persegua lo scopo o produca l’effetto di limitare o pregiudicare il riconoscimento o l’esercizio, in condizione di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oppure dei diritti riconosciuti dalla legge nell’ambito politico, economico, sociale e culturale o in qualsiasi altro settore della vita pubblica».

13      L’art. 27, n. 1, del decreto n. 137/2000 dispone quanto segue:

«Chiunque si ritenga vittima di una discriminazione può chiedere, dinanzi al giudice, un risarcimento e il reintegro nella situazione precedente alla discriminazione o l’annullamento della situazione risultante dalla discriminazione, in conformità al diritto comune. (...)».

14      Con decisioni 3 luglio 2008, nn. 818‑820, 4 dicembre 2008, n. 1325, e 25 febbraio 2010, n. 146, la Curtea Constituțională ha dichiarato che varie disposizioni del decreto n. 137/2000, tra cui l’art. 27, erano da considerarsi incostituzionali in quanto da esse discende che le autorità giurisdizionali sono competenti ad annullare o a disapplicare atti normativi aventi forza di legge che esse ritengano discriminatori e a sostituirli con norme elaborate in via giurisprudenziale o con disposizioni contenute in altri atti normativi.

15      Conformemente all’art. 11, n. 1, e all’allegato 1, A, punti 6‑13, del decreto legge di urgenza del Governo (Ordonanța de Urgență a Guvernului) n. 27/2006, come modificato e integrato dalla legge n. 45/2007 (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2006»), ai procuratori della Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale contro la corruzione; in prosieguo: la «DNA») e della Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Direzione investigativa per la lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo; in prosieguo: la «DIICOT») viene corrisposta una retribuzione pari a quella dei procuratori presso la Înalta Curte de Casație și Justiție (Suprema Corte di cassazione).

16      Dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’accesso ai posti di procuratore presso la Înalta Curte de Casație și Justiție e, quindi, la concessione della retribuzione connessa a tale funzione impongono, in particolare, che l’interessato soddisfi un criterio di anzianità di otto anni nella magistratura, mentre ciò non è richiesto per i posti di procuratore della DNA e della DIICOT.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

17      In primo grado, i ricorrenti, che sono magistrati, hanno adito il Tribunalul Bacău proponendo un ricorso diretto, in particolare, contro questo stesso organo giurisdizionale, la Curtea de Apel Bacău e il Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești, al fine di ottenere il risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa del trattamento discriminatorio cui sarebbero stati sottoposti in materia di retribuzione in considerazione dello status riservato, su questo piano, ai procuratori della DNA e della DIICOT.

18      In una sentenza del 4 aprile 2008, il Tribunalul Bacău ha considerato che tali ricorrenti erano vittime di una discriminazione fondata sulla categoria socio‑professionale e sul luogo di lavoro, criteri che corrispondono a quello della «categoria sociale», di cui all’art. 2, n. 1, del decreto n. 137/2000, e che nella fattispecie era violato il principio sancito all’art. 6, n. 2, del codice del lavoro (codul muncii), secondo il quale la retribuzione per uno stesso lavoro deve essere la stessa.

19      Di conseguenza, il Tribunalul Bacău ha accolto il ricorso di cui era investito e, fondandosi sull’art. 27, n. 1, del decreto n. 137/2000, ha condannato i convenuti a concedere a detti ricorrenti i diritti retributivi corrispondenti alla differenza tra lo stipendio da essi già percepito e quello previsto dall’OUG n. 27/2006 per i procuratori della DNA e della DIICOT, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di quest’ultima normativa.

20      A sostegno del ricorso d’impugnazione proposto avverso tale sentenza, il Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești lamenta in particolare che il Tribunalul Bacău ha oltrepassato i limiti delle sue competenze giudiziarie attribuendosi competenze legislative in violazione delle suddette decisioni nn. 818‑820, n. 1325 e n. 146 della Curtea Constituțională.

21      Atteso quanto precede, la Curtea de Apel Bacău ha deciso di sospendere il procedimento relativo a tale impugnazione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 15 della direttiva [2000/43] e l’art. 17 della direttiva [2000/78], entrambe recepite nel diritto interno mediante [il decreto n. 137/2000], come ripubblicato e modificato, ostino ad una normativa nazionale o ad una sentenza della Curtea Constituțională che vieta alle autorità giurisdizionali nazionali di riconoscere ai ricorrenti discriminati il risarcimento dei danni materiali e/o morali ritenuto adeguato nei casi in cui il risarcimento del danno cagionato da una discriminazione attenga a diritti retributivi previsti dalla legge e concessi ad una categoria socio-professionale diversa da quella cui appartengono i ricorrenti (si veda, in questo senso, le sentenze della Curtea Constituțională 4 dicembre 2008, n. 1325, e 25 febbraio 2010, n. 146).

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale sia tenuto ad attendere l’abrogazione o la modifica delle disposizioni di legge nazionali e/o un mutamento della giurisprudenza della Curtea Constituțională che siano, per ipotesi, in contrasto con le disposizioni [del diritto dell’Unione], oppure se tale giudice sia tenuto ad applicare in modo diretto e immediato alla causa dinanzi ad esso pendente le norme [del diritto dell’Unione], così come eventualmente interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, disapplicando qualsiasi disposizione di legge nazionale o qualsiasi sentenza della Curtea Constituțională in contrasto con le disposizioni [del diritto dell’Unione]».

 Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali

22      Lette alla luce delle precisazioni contenute nella decisione di rinvio, le questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, da un lato, sull’interrogativo se, una volta assicurata l’attuazione nel diritto interno degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78, mediante, in particolare, una disposizione quale l’art. 27 del decreto n. 137/2000, detti artt. 15 e 17 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che decisioni della Curtea Constituțională escludano che detta disposizione di diritto interno possa attribuire, a persone che hanno subito una discriminazione retributiva in funzione della categoria socio‑professionale o del luogo di lavoro, un diritto a un risarcimento in forma di diritti retributivi previsti dalla legge a beneficio di un’altra categoria socio‑professionale. Supponendo che sia così, dette questioni sono volte, dall’altro lato, a stabilire se un giudice nazionale sia dunque obbligato a non tener conto di una simile disposizione del diritto interno o della giurisprudenza costituzionale in questione senza dover aspettare, al riguardo, che detta disposizione sia modificata per via legislativa o che dia luogo a una nuova interpretazione da parte del giudice costituzionale in modo da assicurarne la conformità al diritto dell’Unione.

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

23      La ricevibilità delle questioni pregiudiziali è messa in dubbio dal governo rumeno e dall’Irlanda nelle loro osservazioni scritte, in particolare con la motivazione che la fattispecie controversa nella causa principale non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 2000/43 e 2000/78 né, più in generale, in quello del diritto dell’Unione.

24      In via preliminare, occorre ricordare, a questo proposito che, a norma dell’art. 267 TFUE, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei Trattati e degli atti emanati dalle istituzioni dell’Unione.

25      Secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento ex. art. 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali. Ne deriva che spetta solo ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità della decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale all’emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi, Racc. pag. I‑3763, punti 33 e 34; 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur‑Bloem, Racc. pag. I‑4161, punto 24, nonché 8 settembre 2010, causa C‑409/06, Winner Wetten, Racc. pag. I‑8015, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

26      Di conseguenza, allorché le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire, (v., in particolare, citate sentenze, Dzodzi, punto 35; Leur-Bloem, punto 25, nonché Winner Wetten, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

27      Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in circostanze eccezionali, le spetta di esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas, Racc. pag. I‑6467, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Chacón Navas, punto 33, nonché Winner Wetten, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

28      Risulta quindi da una giurisprudenza costante che il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è giustificabile in particolare se è manifesto che il diritto dell’Unione non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie (v., in particolare, sentenza Leur-Bloem, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso presente occorre far notare, innanzi tutto, che il giudice del rinvio non chiede alla Corte se una fattispecie quale quella controversa nella causa principale rientri nell’ambito di applicazione delle direttive 2000/43 e 2000/78 e, in particolare, dei loro rispettivi artt. 15 e 17 cui si riferiscono le questioni pregiudiziali.

30      Si deve tuttavia rilevare, a questo proposito, che, come sostenuto dal governo rumeno, dall’Irlanda e dalla Commissione europea, tale ipotesi non si verifica.

31      Infatti, l’art. 1 della direttiva 2000/78 precisa che essa mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro. Dal canto suo, la direttiva 2000/43, come risulta dal suo art. 1, mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica.

32      Dalla decisione di rinvio emerge, però, che la discriminazione di cui trattasi nella causa principale non è assolutamente fondata su uno dei motivi così elencati nelle citate direttive, ma piuttosto che essa è operata in funzione della categoria socio‑professionale, ai sensi della legge nazionale, cui appartengono gli interessati o del loro luogo di lavoro.

33      Ne consegue che una fattispecie come quella controversa nella causa principale non rientra negli ambiti generali rispettivamente definiti dalle direttive 2000/43 e 2000/78 finalizzate alla lotta contro determinate discriminazioni.

34      Infatti, come risulta, in particolare, dall’art. 2, n. 1, di queste stesse direttive, il principio della parità di trattamento che esse sanciscono si applica in funzione dei motivi elencati tassativamente al loro art. 1 (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C‑303/06, Coleman, Racc. pag. I‑5603, punti 38 e 46).

35      Si deve inoltre ricordare a tal proposito che neppure l’art. 13 CE, divenuto art. 19 TFUE, il quale contiene unicamente una disciplina delle competenze della Comunità e sul cui fondamento sono state adottate dette direttive, riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria socio‑professionale o il luogo di lavoro, per cui detti artt. 13 CE o 19 TFUE non possono neanche costituire un fondamento normativo di misure del Consiglio dirette a lottare contro simili discriminazioni (v., in tal senso, citate sentenze Chacón Navas, punto 55, e Coleman, punto 46).

36      Discende da tutto quanto precede che una situazione quale quella controversa nella causa principale, non rientra nell’ambito di applicazione delle misure adottate sul fondamento dell’art. 13 CE e, in particolare, delle direttive 2000/43 e 2000/78, per cui i rispettivi artt. 15 e 17 di tali direttive, cui si riferisce la domanda di pronuncia pregiudiziale, non riguardano una siffatta situazione (v., per analogia, ordinanza 17 marzo 2009, causa C‑217/08, Mariano, punto 27).

37      Tuttavia, poiché la Curtea de Apel Bacău ha sottolineato, sia nella motivazione della decisione di rinvio sia nella sua prima questione pregiudiziale, che il decreto n. 137/2000 recepisce in diritto interno le direttive 2000/43 e 2000/78, occorre chiedersi anche se un’interpretazione di detti artt. 15 e 17 da parte della Corte possa giustificarsi, come sostiene la Commissione, con la motivazione che tali articoli sarebbero stati resi applicabili a circostanze quali quelle controverse nella causa principale ad opera del diritto nazionale attraverso il rinvio operato da quest’ultimo a detti articoli.

38      A questo proposito, occorre, infatti, ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione e pertanto erano di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano state rese applicabili dal diritto nazionale grazie a un rinvio al loro contenuto da parte di quest’ultimo (v., in particolare, sentenze Leur-Bloem, cit., punti 25 e 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché 3 dicembre 1998, causa C‑247/97, Schoonbroodt, Racc. pag. I‑8095, punti 14 e 15).

39      La Corte ha in particolare sottolineato, a questo proposito, che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione, al fine, ad esempio, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in particolare, sentenze Leur-Bloem, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché 17 luglio 1997, causa C‑130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 28).

40      Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie.

41      È vero che dalla decisione di rinvio risulta, come appena ricordato, che il decreto n. 137/2000 è finalizzato in particolare a garantire il recepimento in diritto interno delle direttive 2000/43 e 2000/78 e che l’art. 27 di detto decreto, il quale prevede che le discriminazioni vietate da quest’ultimo comportino la responsabilità dei loro autori e conferiscano a coloro che ne sono vittime il diritto di ottenere un risarcimento, garantisce al riguardo l’attuazione degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78. Tuttavia, non ne consegue che l’interpretazione di detto art. 27, qualora esso si applichi nei confronti di discriminazioni vietate unicamente ai sensi del diritto nazionale e che non rientrano nell’ambito di applicazione di dette direttive, debba essere vincolata alle disposizioni di queste ultime o, più in generale, a quelle del diritto dell’Unione.

42      Non è, infatti, assolutamente dimostrato che, nel caso di specie, esista un interesse certo a che sia preservata un’uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell’Unione, a prescindere da quali siano le condizioni in cui queste ultime verranno applicate, in modo tale che la Corte venga ad essere legittimata a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal giudice del rinvio.

43      Innanzitutto, la decisione di rinvio non contiene indicazioni sufficientemente precise da cui possa dedursi che, sottoponendo ad uno stesso sistema di indennizzo le violazioni di norme sul divieto di discriminazione previste dalle direttive 2000/43 e 2000/78 e le violazioni di norme sul divieto di discriminazione risultanti solamente dalla normativa nazionale, il legislatore nazionale, a proposito di queste ultime violazioni, abbia inteso effettuare un rinvio al contenuto di disposizioni del diritto dell’Unione o conformarsi alle soluzioni da esse adottate.

44      Occorre, poi, osservare, da un lato, che un sistema di sanzioni quale quello che gli Stati membri devono attuare in forza degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78 costituisce il complemento delle norme materiali sul divieto di discriminazione sancite da dette direttive e di cui esso deve assicurare l’efficacia. Orbene, come sottolineato ai punti 31‑36 della presente sentenza, dette direttive non contengono nessuna norma sul divieto di discriminazione che sia fondata, come quella su cui verte la causa principale, sulla categoria professionale.

45      Dall’altro lato, gli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78 si limitano a stabilire l’obbligo per gli Stati membri di instaurare un sistema di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tali direttive, specificando a questo proposito che dette sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono prevedere un risarcimento dei danni. Ne consegue che difficilmente si può percepire che i variabili provvedimenti concreti richiesti dall’attuazione delle disposizioni del diritto dell’Unione interessate, quando devono applicarsi a situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di queste ultime disposizioni, operino un rinvio a nozioni contenute in queste stesse disposizioni o si conformino a soluzioni da esse adottate, che occorrerebbe interpretare uniformemente, a prescindere da quali siano le circostanze in cui devono essere applicati.

46      Infine, occorre sottolineare che, nel caso di specie, le questioni pregiudiziali mirano, in sostanza, non tanto ad ottenere un’interpretazione del contenuto materiale degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78 quanto piuttosto a stabilire se il principio del primato del diritto dell’Unione osti ad una norma interna di rango costituzionale come interpretata dal giudice costituzionale dello Stato membro interessato che, in una situazione estranea all’ambito di applicazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione, disponga di disapplicare la norma interna che peraltro assicura il recepimento di dette disposizioni del diritto dell’Unione o di interpretare tale norma interna in maniera da risultare contraria a tali disposizioni qualora detta situazione rientri nel loro ambito di applicazione.

47      Al riguardo, sebbene la necessità di assicurare l’interpretazione uniforme delle norme del diritto dell’Unione possa, come è stato ricordato in precedenza, giustificare che la competenza della Corte in materia di interpretazione si estenda al contenuto di simili norme, ivi compresa l’ipotesi in cui esse sono applicabili solo indirettamente ad una data situazione, grazie ad un rinvio ad esse da parte di una norma di diritto nazionale, questa stessa considerazione non può, invece, a meno di contravvenire alla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, portare a conferire a detta norma del diritto dell’Unione un primato su norme interne di rango superiore che imponga, in una situazione del genere, di disapplicare detta norma di diritto nazionale o respingere l’interpretazione fornitane.

48      Da tutto quanto precede discende che le questioni sottoposte dalla Curtea de Apel Bacău, che non hanno lo scopo di verificare se una situazione quale quella controversa nella causa principale rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 15 della direttiva 2000/43 e 17 della direttiva 2000/78, ma partono piuttosto dal presupposto che si configuri tale fattispecie per sollecitare un’interpretazione della Corte, mentre, invece, dette disposizioni del diritto dell’Unione non possono manifestamente applicarsi, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie, devono essere considerate irricevibili.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) è irricevibile.

Firme


* Lingua processuale: il rumeno.