Causa C-300/10

Vítor Hugo Marques Almeida

contro

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães)

«Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Concorso della vittima alla produzione del danno — Limitazione del diritto al risarcimento dei danni»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012

Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttive 72/166, 84/5 e 90/232 – Determinazione del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli – Normativa nazionale che prevede, in mancanza di colpa imputabile ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, l’esclusione o la limitazione del diritto della vittima al risarcimento – Ammissibilità

(Direttive del Consiglio 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 2, § 1, e 90/232, art. 1)

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e 1 della terza direttiva 90/232, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali le quali, in caso di collisione tra due autoveicoli che ha causato danni alla persona del passeggero di uno di tali veicoli senza che si possa imputare alcuna colpa ai conducenti dei medesimi, consentono di limitare o escludere la responsabilità civile degli assicurati.

Infatti, una simile normativa che è diretta unicamente a determinare il diritto della vittima al risarcimento, nonché l’eventuale portata di tale diritto, non è idonea a limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile che sia stabilita in capo a un assicurato secondo le norme del diritto dell’Unione.

Inoltre, qualora la normativa nazionale preveda che, qualora la genesi o l’aggravamento dei danni dipenda dal concorso colposo della vittima, quest’ultima possa essere privata in tutto o in parte del risarcimento, in base alla valutazione effettuata dal giudice competente della gravità delle rispettive colpe e delle risultanti conseguenze, tale normativa non ha per effetto di escludere ipso iure o di limitare in maniera sproporzionata il diritto di tale vittima al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che copre il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente.

(v. punti 28, 35-37, 39 e dispositivo)


Causa C-300/10

Vítor Hugo Marques Almeida

contro

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães)

«Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell’assicurato — Concorso della vittima alla produzione del danno — Limitazione del diritto al risarcimento dei danni»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012

Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttive 72/166, 84/5 e 90/232 — Determinazione del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli — Normativa nazionale che prevede, in mancanza di colpa imputabile ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, l’esclusione o la limitazione del diritto della vittima al risarcimento — Ammissibilità

(Direttive del Consiglio 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 2, § 1, e 90/232, art. 1)

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e 1 della terza direttiva 90/232, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali le quali, in caso di collisione tra due autoveicoli che ha causato danni alla persona del passeggero di uno di tali veicoli senza che si possa imputare alcuna colpa ai conducenti dei medesimi, consentono di limitare o escludere la responsabilità civile degli assicurati.

Infatti, una simile normativa che è diretta unicamente a determinare il diritto della vittima al risarcimento, nonché l’eventuale portata di tale diritto, non è idonea a limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile che sia stabilita in capo a un assicurato secondo le norme del diritto dell’Unione.

Inoltre, qualora la normativa nazionale preveda che, qualora la genesi o l’aggravamento dei danni dipenda dal concorso colposo della vittima, quest’ultima possa essere privata in tutto o in parte del risarcimento, in base alla valutazione effettuata dal giudice competente della gravità delle rispettive colpe e delle risultanti conseguenze, tale normativa non ha per effetto di escludere ipso iure o di limitare in maniera sproporzionata il diritto di tale vittima al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che copre il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente.

(v. punti 28, 35-37, 39 e dispositivo)