Parole chiave
Massima

Parole chiave

Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di circostanze eccezionali — Attuazione, da parte del vettore aereo, delle misure del caso destinate a ovviare a circostanze eccezionali

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, n. 3, e 6, n. 1)

Massima

L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. La valutazione del carattere di opportunità delle misure adottate per istituire un margine di tempo atto a evitare, ove possibile, che il ritardo derivante da circostanze eccezionali determini la cancellazione del volo deve essere effettuata non già alla luce del ritardo constatato rispetto all’orario previsto per il decollo dell’aeromobile, ma tenendo conto di quello che potrebbe risultare al termine del volo effettuato alle nuove condizioni determinate dal verificarsi delle circostanze eccezionali. Di conseguenza, tale valutazione deve tener conto altresì di questi rischi accessori, nei limiti in cui gli elementi costitutivi di questi ultimi siano prevedibili e calcolabili.

Per contro, la suddetta disposizione non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

L’art. 6, n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una tale valutazione del carattere di opportunità delle misure adottate dal vettore aereo per costituire un margine di tempo al fine di effettuare il volo interamente. Infatti, tale disposizione riguarda le varie categorie di «ritardi» imputabili al vettore aereo slegate dal verificarsi di circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche qualora fossero state adottate tutte le misure del caso.

(v. punti 32, 34, 36-37 e dispositivo)