Causa C-292/10
G
contro
Cornelius de Visser
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Regensburg)
«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Notifica pubblica degli atti giudiziari — Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di delitti o quasi delitti
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 4, § 1, e 5, punto 3)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Sospensione della pronuncia sul riconoscimento o l’esecuzione — Mancata notificazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto — Portata
(Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, art. 15; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 19; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 26, §§ 2-4)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Pronuncia di una sentenza contumaciale — Notifica al convenuto mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale della domanda giudiziale — Ammissibilità — Presupposto
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Titoli esecutivi idonei a essere certificati
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 14, § 2; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 2)
Ravvicinamento delle legislazioni — Commercio elettronico — Direttiva 2000/31 — Disposizioni relative al mercato interno
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 3, §§ 1 e 2)
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.
(v. punto 42, dispositivo 1)
Nell’ipotesi di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto, la regola enunciata all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, secondo cui il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso, non è esclusa dalle norme richiamate all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, ossia, rispettivamente, l’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e che abroga il regolamento n. 1348/2000, e l’articolo 15 della Convenzione dell’Aia del 1965.
Infatti, se la regolarità della notifica della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di detta Convenzione e, a maggior ragione, alla luce delle disposizioni di detto regolamento, tale regola vale soltanto a condizione che dette disposizioni siano applicabili. Orbene, tanto l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, quanto l’articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell’Aia del 1965 prevedono che tali strumenti non si applicano quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.
(v. punti 51-54)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.
È vero che la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante notifica pubblica limita i diritti della difesa di tale convenuto. Detta limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di una notifica di questo tipo, tale diritto resterebbe lettera morta.
(v. punti 56, 59, dispositivo 2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione, in quanto titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
Infatti, da un’analisi degli obiettivi e della sistematica di tale regolamento discende che quest’ultimo predispone un meccanismo di deroga al regime comune di riconoscimento delle sentenze, le cui condizioni sono soggette per principio a un’interpretazione restrittiva.
Orbene, la possibilità per il convenuto di opporsi al riconoscimento della sentenza pronunciata nei suoi confronti in forza dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, consente a quest’ultimo di far rispettare i suoi diritti della difesa. Tale garanzia verrebbe tuttavia meno se una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto che non ha avuto conoscenza del procedimento fosse certificata come titolo esecutivo europeo.
(v. punti 64, 66, 68, dispositivo 3)
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.
(v. punto 72, dispositivo 4)
Causa C-292/10
G
contro
Cornelius de Visser
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Regensburg)
«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Notifica pubblica degli atti giudiziari — Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di delitti o quasi delitti
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 4, § 1, e 5, punto 3)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Sospensione della pronuncia sul riconoscimento o l’esecuzione – Mancata notificazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto – Portata
(Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, art. 15; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 19; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 26, §§ 2-4)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Pronuncia di una sentenza contumaciale – Notifica al convenuto mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale della domanda giudiziale – Ammissibilità – Presupposto
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Titoli esecutivi idonei a essere certificati
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 14, § 2; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Disposizioni relative al mercato interno
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 3, §§ 1 e 2)
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.
(v. punto 42, dispositivo 1)
Nell’ipotesi di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto, la regola enunciata all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, secondo cui il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso, non è esclusa dalle norme richiamate all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, ossia, rispettivamente, l’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e che abroga il regolamento n. 1348/2000, e l’articolo 15 della Convenzione dell’Aia del 1965.
Infatti, se la regolarità della notifica della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di detta Convenzione e, a maggior ragione, alla luce delle disposizioni di detto regolamento, tale regola vale soltanto a condizione che dette disposizioni siano applicabili. Orbene, tanto l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, quanto l’articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell’Aia del 1965 prevedono che tali strumenti non si applicano quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.
(v. punti 51-54)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.
È vero che la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante notifica pubblica limita i diritti della difesa di tale convenuto. Detta limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di una notifica di questo tipo, tale diritto resterebbe lettera morta.
(v. punti 56, 59, dispositivo 2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione, in quanto titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.
Infatti, da un’analisi degli obiettivi e della sistematica di tale regolamento discende che quest’ultimo predispone un meccanismo di deroga al regime comune di riconoscimento delle sentenze, le cui condizioni sono soggette per principio a un’interpretazione restrittiva.
Orbene, la possibilità per il convenuto di opporsi al riconoscimento della sentenza pronunciata nei suoi confronti in forza dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, consente a quest’ultimo di far rispettare i suoi diritti della difesa. Tale garanzia verrebbe tuttavia meno se una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto che non ha avuto conoscenza del procedimento fosse certificata come titolo esecutivo europeo.
(v. punti 64, 66, 68, dispositivo 3)
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.
(v. punto 72, dispositivo 4)