Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Conflitto con un disegno o modello anteriore — Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Utilizzatore informato — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, 10, n. 1, e 25, n. 1, lett. d)]

2. Disegni e modelli comunitari — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Errori manifesti di valutazione — Discrezionalità dell’Ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

Massima

1. La nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

La natura stessa dell’utilizzatore informato comporta che, quando possibile, egli procederà a un confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi. Non si può tuttavia escludere che un confronto del genere non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che i disegni o modelli in questione rappresentano. In mancanza di indicazioni precise a tal riguardo nel regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di limitare la valutazione di eventuali modelli o disegni a un confronto diretto.

Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. L’aggettivo «informato» suggerisce quindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

(v. punti 53, 55, 57, 59)

2. Nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall’Ufficio in merito agli elementi presentati dal richiedente.

Riguardo alla portata del sindacato giurisdizionale del Tribunale, esso può riconoscere all’Ufficio, in particolare quando quest’ultimo è chiamato a procedere a valutazioni altamente tecniche, un certo margine discrezionale e limitarsi, per quanto riguarda la portata del suo controllo sulle decisioni della commissione di ricorso in materia di modelli o disegni industriali, a un esame degli errori manifesti di valutazione.

(v. punti 66‑67)