SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 dicembre 2011 (*)

«Art. 88, n. 3, CE – Aiuti di Stato – Aiuto concesso sotto forma di garanzia al mutuante al fine di consentirgli la concessione di un finanziamento al mutuatario – Violazione di norme procedurali – Obbligo di recupero – Nullità – Poteri del giudice nazionale»

Nel procedimento C‑275/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, introdotta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 28 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2010, nella causa

Residex Capital IV CV

contro

Gemeente Rotterdam,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A.Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg-Barthet, E. Levits e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Residex Capital IV CV, dagli avv.ti M. Scheltema e E. Schotanus, advocaten;

–        per la Gemeente Rotterdam, dagli avv.ti J. van den Brande e M. Custers, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra M. Noort, in qualità di agente;

–        per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla sig.ra K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. H. van Vliet e S. Thomas, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, CE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Residex Capital IV CV (in prosieguo: la «Residex») e la Gemeente Rotterdam (Comune di Rotterdam) in merito ad una garanzia concessa dalla Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (azienda comunale del porto di Rotterdam; in prosieguo: la «GHR») alla Residex, ai fini della copertura di un finanziamento da quest’ultima concesso ad un mutuatario.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), così recita:

«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali (…)».

4        L’art. 1 del regolamento medesimo così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

f)      “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, del trattato;

(…)».

5        La comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1) afferma, al punto 28, contenuto nel capitolo intitolato «Sospensione del pagamento dell’aiuto illegale» quanto segue:

«(…)Nell’ambito degli obblighi ad essi incombenti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali devono salvaguardare i diritti degli individui contro l’eventuale violazione di siffatti diritti (...)».

6        Il successivo punto 30, contenuto nel capitolo rubricato «Recupero di aiuti illegali», così recita:

«In caso di aiuti concessi illegittimamente, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale. Di conseguenza, il giudice nazionale, in linea di principio, deve esigere dal beneficiario il rimborso integrale dell’aiuto di Stato illegale (…). Il giudice nazionale è tenuto a ordinare il recupero integrale dell’aiuto illegale per tutelare i diritti individuali del ricorrente (come il concorrente) a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato (…). L’obbligo del recupero del giudice nazionale pertanto non dipende dalla compatibilità della misura di aiuto con l’articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato (…)».

7        Al punto 2.1, terzo comma, della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: «comunicazione sulle garanzie»), è precisato quanto segue:

«(…) Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa (…)».

8        A termini del successivo punto 2.2:

«Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. (…) Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. (…) Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un’impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza».

9        Il punto 2.3 della comunicazione medesima, rubricato «Aiuti concessi al mutuante», recita quanto segue:

«2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell’aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell’aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell’ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione pecuniaria preesistente, senza un’adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell’ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. (…)».

2.3.2. Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l’instaurazione di un rapporto giuridico tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato abbia concesso un aiuto illegale. (…) La questione relativa all’eventuale incidenza dell’illegittimità dell’aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale».

10      Il successivo punto 3.2, rubricato «Garanzie ad hoc», così recita:

«Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

(…)

c)      La garanzia non assiste più dell’80% del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere; (…)

La Commissione ritiene che, se l’obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall’operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. (…) La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell’inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, (…).

(…)».

11      Il punto 4.1 della comunicazione medesima così recita:

«(…) In linea di principio, si considererà l’elemento dell’aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.

(…)

Nel calcolare l’elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:

a)      Se, nell’ipotesi di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie (…).

La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia;

(…)».

 La normativa olandese

12      L’art. 3:40, n. 2, del codice civile olandese così dispone:

«Il contrasto con una norma imperativa determina la nullità del negozio giuridico ovvero solo la sua annullabilità, se la disposizione è volta esclusivamente alla tutela di una delle parti di un negozio plurilaterale; ciò vale solo nella misura in cui non risulti diversamente dalla ratio della disposizione».

 Causa principale e questione pregiudiziale

13      Nel 2001 la Residex acquisiva un pacchetto azionario nella società MD Helicopters Holding NV (in prosieguo: la «MDH»), società controllata della RDM Aerospace NV (in prosieguo: la «Aerospace»). Nell’ambito di tale acquisizione la Residex aveva ottenuto un’opzione in base alla quale poteva rivendere il pacchetto azionario della MDH alla Aerospace. Nel corso del febbraio 2003, dopo aver respinto una richiesta volta a che essa aumentasse la propria partecipazione nel capitale della MDH, ovvero concedesse un prestito a quest’ultima o alla Aerospace, la Residex si avvaleva dell’opzione.

14      La Residex non otteneva tuttavia il pagamento del prezzo di vendita delle proprie azioni, pari a circa EUR 8,5 milioni, somma che essa avrebbe dovuto percepire per effetto dell’esercizio dell’opzione. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che, nella specie, il capo del servizio della GHR proponeva alla Residex di trasformare il proprio credito in prestito, aggiungendo a tale importo un finanziamento di USD 15 milioni (equivalenti, all’epoca, a circa EUR 13 922 405) che la Residex avrebbe concesso alla Aerospace. A titolo di contropartita, la GHR si obbligava a costituire una garanzia volta a coprire l’importo del finanziamento.

15      Con contratto del 3 marzo 2003, completato nel maggio successivo, il prestito veniva concluso per un importo di EUR 23 040 657,03, ivi compresi gli interessi e le spese. Con contratto di pari data la GHR si costituiva garante a favore della Residex per un importo massimo di EUR 23 012 510, oltre interessi e spese del prestito.

16      È pacifico che la Aerospace abbia rimborsato parte di tale finanziamento, a concorrenza di EUR 16 000 000. A fronte della constatazione che la residua parte del finanziamento, oltre interessi, non era stata rimborsata dalla Aerospace, la Residex chiamava in garanzia la Gemeente Rotterdam, con lettera alla medesima del 22 dicembre 2004, chiedendo il pagamento dell’importo di EUR 10 240 252, oltre interessi e spese. Poiché la Gemeente Rotterdam si rifiutava a provvedere al versamento di tale importo, la Residex adiva l’autorità giudiziaria olandese.

17      Con sentenza 24 gennaio 2007, il Rechtbank Rotterdam dichiarava fondata la tesi difensiva della Gemeente Rotterdam, secondo cui la garanzia è nulla per violazione del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato e, conseguentemente, respingeva la domanda della Residex. L’appello da quest’ultima interposto avverso tale sentenza veniva respinto dal Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Corte d’appello dell’Aja) con sentenza 10 luglio 2008.

18      Avverso tale sentenza la Residex ricorreva quindi in cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo rileva che, nell’ambito del procedimento in cassazione, non è contestato il rilievo del Gerechtshof te ‘s-Gravenhage secondo cui la garanzia costituisce una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, ragion per cui essa avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione a norma dell’art. 88, n. 3, CE.

19      La Residex contesta, in particolare, al Gerechtshof te ‘s-Gravenhage di non aver tenuto conto del fatto che l’art. 88, n. 3, CE, incide sulla validità di misure di esecuzione incompatibili con tale disposizione solamente quando la nullità di queste conduce all’eliminazione dell’aiuto illegittimamente concesso al beneficiario e, conseguentemente, conduce all’eliminazione della distorsione della concorrenza determinata dall’attuazione dell’aiuto, vale a dire, nella specie, al recupero del finanziamento alla Aerospace.

20      Richiamandosi, segnatamente, alle sentenze 20 settembre 2001, causa C‑390/98, Banks (Racc. pag. I‑6117, punti 73‑80) e 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (Racc. pag. I‑469, punti 34‑55), lo Hoge Raad der Nederlanden ritiene che l’eliminazione dell’aiuto illegittimo mediante il suo recupero costituisca la logica conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità dell’aiuto medesimo e che il giudice nazionale debba accogliere la domanda di rimborso dell’aiuto concesso in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

21      Così, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Residex, il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage sarebbe stato competente ad annullare, sulla base dell’art. 3:40, n. 2, del codice civile olandese, un atto giuridico di esecuzione di detto aiuto, in quanto incompatibile con la menzionata disposizione del Trattato CE. Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva d’altronde che, in una causa analoga, da cui è scaturita la sentenza 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4897), la Corte ha dichiarato l’invalidità della garanzia rilevando che il giudice nazionale doveva quindi procedere al suo annullamento nell’ambito dell’obbligo ad esso incombente di eliminazione delle conseguenze di un aiuto illegittimo.

22      Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se l’annullamento della garanzia costituisca una misura efficace per ristabilire la situazione antecedente alla concessione del finanziamento, segnatamente ai fini della tutela degli interessi delle parti colpite da una distorsione della concorrenza risultante dalla concessione del finanziamento medesimo. A tal riguardo, il giudice a quo osserva che l’annullamento della garanzia non implica l’eliminazione della distorsione della concorrenza, vale a dire del finanziamento ottenuto dalla Aerospace, di cui detta società non avrebbe potuto beneficiare in normali circostanze di mercato. Per ottenerne l’eliminazione, sarebbe necessario recuperare i benefici tratti dalla Aerospace da tale vantaggio concorrenziale.

23      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 88, n. 3, CE, attualmente divenuto art. 108, n. 3, TFUE, in una fattispecie come quella in esame, in cui un aiuto di Stato illegittimo ha avuto attuazione mediante concezione di una garanzia al mutuante, con la conseguenza che il mutuatario ha potuto ottenere dal mutuante medesimo un finanziamento che, in normali condizioni di mercato, non avrebbe potuto ottenere, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, nell’ambito del proprio obbligo di eliminare le conseguenze dell’aiuto illegittimo, abbia l’obbligo o, quantomeno, la facoltà di annullare la garanzia controversa, sebbene tale annullamento non implichi il recupero del finanziamento concesso in forza di detta garanzia».

 Sulla questione pregiudiziale

24      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, da un lato, se i giudici nazionali degli Stati membri siano competenti ad annullare una garanzia in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui la garanzia è stata concessa da un ente pubblico ai fini della copertura di un prestito concesso da una società finanziaria ad un’impresa la quale non avrebbe potuto ottenere tale finanziamento in normali condizioni di mercato e, dall’altro, in caso di soluzione affermativa di tale questione, se il diritto dell’Unione imponga al giudice medesimo di procedere all’annullamento della garanzia ottenuta in tali circostanze.

25      Al fine di rispondere alla prima parte della questione si deve rammentare che l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, come risulta dall’art. 88 CE e dalla pertinente giurisprudenza della Corte, incombe, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali. (sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich e a., Racc. pag. I‑9957, punto 36).

26      A tal riguardo, i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli distinti ma complementari (v. sentenze 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 41; 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, van Calster e a., Racc. pag. I‑12249, punto 74, nonché Transalpine Ölleitung in Österreich e a., cit. supra, punto 37).

27      Infatti, mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’art. 88, n. 3, CE (v. le menzionate sentenze van Calster e a., punto 75, nonché Transalpine Ölleitung in Österreich e a., punto 38).

28      Ciò premesso, si deve ricordare che una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I‑5505, punto 17, nonché 27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, causa C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Distribution Casino France e a., Reac. pag. I‑9481, punto 30). Tale interpretazione trova peraltro conferma nell’art. 1, lett. f), del regolamento n. 659/1999.

29      A tal riguardo la Corte ha ripetutamente avuto modo di dichiarare che, in caso di violazione dell’art. 88, n. 3, CE, spetta al giudice nazionale trarne tutte le conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (sentenze van Calster e a., cit. supra, punto 64; 21 luglio 2005, causa C‑71/04, Xunta de Galicia, Racc., pag. I‑7419, punto 49, nonché CELF e ministre de la Culture et de la Communication, cit. supra, punto 41).

30      Orbene, nella causa principale, il giudice del rinvio rileva che la garanzia concessa alla Residex costituisce una misura di aiuto non notificata e, conseguentemente, illegittima.

31      Ne consegue che, in tal caso, i giudici nazionali del Regno dei Paesi Bassi sono competenti a trarre tutte le conseguenze da tale illegittimità, conformemente al loro diritto nazionale, anche per quanto attiene alla validità degli atti di esecuzione di tale garanzia.

32      Con la seconda parte della questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione imponga ai giudici nazionali di annullare una garanzia concessa in circostanze come quella oggetto della causa principale.

33      Al fine di procedere alla soluzione di tale seconda parte della questione, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la logica conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità di un aiuto è la sua soppressione mediante recupero al fine di ripristinare la situazione precedente (v., segnatamente, sentenze 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto 66, e 28 luglio 2011, causa C‑403/10 P, Mediaset/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

34      In tal senso, il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto medesimo (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 76, e 17 settembre 2009, causa C‑520/07 P, Commissione/MTU Friedrichshafen, Racc. pag. I‑8555, punto 57). Infatti, con la restituzione dell’aiuto, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ristabilita la situazione precedente al versamento dell’aiuto (sentenza 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑699, punto 22).

35      Solamente in casi eccezionali può risultare inopportuno disporre il recupero dell’aiuto (sentenze 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3437, punto 16; SFEI e a., cit. supra, punto 70, nonché CELF e ministre de la Culture et de la Communication, cit. supra, punto 42).

36      Nella causa principale, non emerge dagli atti che circostanze eccezionali di tal genere siano state invocate dinanzi ai giudici del Regno dei Paesi Bassi, ragion per cui questi ultimi sono tenuti a disporre il rimborso dell’aiuto oggetto della causa principale conformemente al loro diritto nazionale.

37      Orbene, affinché si possa procedere a tale rimborso, è essenziale che i giudici nazionali individuino il beneficiario ovvero, eventualmente, i beneficiari dell’aiuto. Infatti, quando un aiuto viene concesso sotto forma di garanzia, i beneficiari dell’aiuto stesso possono essere vuoi il mutuatario vuoi il mutuante o, in taluni casi, entrambi congiuntamente.

38      A tal riguardo si deve rilevare che, certamente, il giudice del rinvio ritiene che, nella causa sottopostagli, il beneficiario dell’aiuto sia la Aerospace.

39      Infatti, quando il finanziamento concesso da un istituto di credito ad un mutuatario è garantito dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro, detto mutuatario ricava normalmente un vantaggio economico e beneficia, in tal modo, di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, considerato che l’onere finanziario che questi sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato.

40      Tuttavia, come è emerso dal dibattimento all’udienza dinanzi alla Corte e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, da taluni rilievi in punto di fatto della decisione di rinvio risulta che, nella causa principale, la Residex avrebbe potuto parimenti trarre un vantaggio economico dalla garanzia di cui trattasi.

41      Infatti, secondo il giudice del rinvio, la Aerospace si trovava in una situazione economica tale che essa non sarebbe stata in grado di ottenere un finanziamento sui mercati dei capitali. Pertanto, solamente a fronte della garanzia concessa dalla Gemeente Rotterdam la Residex le ha concesso un finanziamento a tasso preferenziale rispetto a quello vigente sul mercato. Inoltre, dagli atti sottoposti alla Corte non risulta che la Residex abbia remunerato la Gemeente Rotterdam a condizioni normali di mercato a titolo di contropartita per il vantaggio che essa poteva ricavare dalla garanzia.

42      Ciò premesso e alla luce dei dati di fatto rilevati supra al punto 14, non può essere escluso a priori che la garanzia di cui trattasi sia stata concessa in relazione ad un credito esistente della Residex e ciò nell’ambito di una ristrutturazione del debito della Aerospace. In tal caso, la Residex avrebbe ottenuto, per mezzo della garanzia, un vantaggio economico proprio considerato che, come parimenti rilevato al punto 2.3.1 della comunicazione relativa alle garanzie, il suo credito sarebbe divenuto più solido per effetto della garanzia rilasciata dalla pubblica amministrazione, senza che peraltro abbia avuto luogo un adeguamento delle condizioni di finanziamento.

43      Alla luce delle suesposte considerazioni, spetta al giudice del rinvio individuare, tenuto conto di tutte le particolarità del caso di specie, il beneficiario ovvero, eventualmente, i beneficiari della garanzia de qua disponendo, in applicazione dei principi rammentati supra ai punti 33, 34 e 36, il recupero dell’importo complessivo dell’aiuto di cui trattasi.

44      Ciò premesso, si deve rilevare che, per quanto attiene all’annullamento della garanzia ed a prescindere del beneficiario dell’aiuto, il diritto dell’Unione non impone alcuna conseguenza determinata che i giudici nazionali debbano obbligatoriamente trarre quanto alla validità degli atti relativi all’esecuzione dell’aiuto.

45      Tuttavia, come rilevato supra al punto 34, poiché l’obiettivo dei provvedimenti che i giudici nazionali sono tenuti ad adottare in caso di violazione dell’art. 88, n. 3, CE mira essenzialmente al ripristino della situazione concorrenziale precedente al versamento dell’aiuto di cui trattasi, i giudici medesimi devono assicurarsi che i provvedimenti da essi disposti quanto alla validità degli atti stessi consentano di conseguire tale obiettivo.

46      Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto delle specifiche circostanze della controversia ad esso sottoposta, l’annullamento della garanzia possa risultare più efficace rispetto ad altre misure ai fini del ripristino della situazione ex ante.

47      Possono infatti esservi situazioni in cui l’annullamento di un contratto, laddove possa determinare la reciproca restituzione delle prestazioni eseguite dalle parti ovvero l’eliminazione di un vantaggio futuro, può risultare più idoneo per conseguire l’obiettivo del ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione dell’aiuto.

48      Ne consegue che, nella causa principale, il giudice del rinvio può disporre, in assenza di misure procedurali meno vincolanti, l’annullamento della garanzia concesso dalla Gemeente Rotterdam alla Residex laddove ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze della specie, tale annullamento sia di idoneo a garantire o ad agevolare il ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione della garanzia medesima.

49      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta affermando che l’ultimo periodo dell’art. 88, n. 3, CE dev’essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono competenti ad annullare una garanzia in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui sia stata data esecuzione ad un aiuto illegittimo per mezzo di una garanzia concessa dalla pubblica amministrazione al fine di assistere un finanziamento concesso da una società finanziaria a favore di un’impresa che non avrebbe potuto ottenere un finanziamento di tal genere in normali condizioni di mercato. Nell’esercizio di tale competenza, i giudici medesimi sono tenuti ad assicurare il recupero dell’aiuto e, a tal fine, possono disporre l’annullamento della garanzia, segnatamente, qualora, in assenza di misure procedurali meno vincolanti, detto annullamento sia idoneo a garantire o ad agevolare il ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione della garanzia stessa.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’ultimo periodo dell’art. 88, n. 3, CE dev’essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono competenti ad annullare una garanzia in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui sia stata data esecuzione ad un aiuto illegittimo per mezzo di una garanzia concessa dalla pubblica amministrazione al fine di assistere un finanziamento concesso da una società finanziaria a favore di un’impresa che non avrebbe potuto ottenere un finanziamento di tal genere in normali condizioni di mercato. Nell’esercizio di tale competenza, i giudici medesimi sono tenuti ad assicurare il recupero dell’aiuto e, a tal fine, possono disporre l’annullamento della garanzia, segnatamente, qualora, in assenza di misure procedurali meno vincolanti, detto annullamento sia idoneo a garantire o ad agevolare il ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione della garanzia stessa.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.