Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 – Commissione / Belgio

(causa C‑265/10)

«Inadempimento di uno Stato − Regolamento (CE) n. 1907/2006 − Sostanze chimiche − Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse − Regolamento REACH − Art. 126 − Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH − Mancata attuazione entro il termine prescritto»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 27)

2.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Attuazione da parte degli Stati membri – Sanzioni per la violazione del regolamento – Obbligo per uno Stato membro federale di concludere con le regioni un accordo di cooperazione per l’attuazione del regolamento – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 126) (v. punto 37)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) – Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH.

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 126 del citato regolamento.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.