Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Controllo dell’osservanza delle disposizioni della direttiva — Controllo incombente allo Stato membro nel quale hanno origine le trasmissioni — Deroghe — Incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità — Nozione — Pregiudizio alla comprensione fra i popoli — Inclusione

(Direttiva del Consiglio 89/552, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, art. 22 bis)

Massima

L’art. 22 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, deve essere interpretato nel senso che fatti rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale una legge sulle associazioni, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro Stato membro.

(v. punti 46, 54 e dispositivo)