Causa C‑225/10

Juan Pérez García e altri

contro

Familienkasse Nürnberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg)

«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 77 e 78 — Titolari di pensioni dovute ai sensi della legislazione di diversi Stati membri — Figli disabili — Prestazioni familiari per figli a carico — Diritto alle prestazioni nel precedente Stato membro di occupazione — Esistenza di un diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza — Assenza di domanda — Scelta del versamento di una prestazione di invalidità incompatibile con le prestazioni per figli a carico — Nozione di “prestazione per figli a carico” — Mantenimento dei diritti acquisiti nel precedente Stato membro di occupazione»

Massime della sentenza

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Titolari di pensioni in forza della legislazione di più Stati membri — Prestazioni per figli a carico e per orfani di titolari di pensioni — Figli disabili

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i)]

Gli artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che siano stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano siano basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo. Ciò è ugualmente valido qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato.

(v. punti 57, 59, dispositivo 1-2)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 ottobre 2011 (*)

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 77 e 78 – Titolari di pensioni dovute ai sensi della legislazione di diversi Stati membri – Figli disabili – Prestazioni familiari per figli a carico – Diritto alle prestazioni nel precedente Stato membro di occupazione – Esistenza di un diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza – Assenza di domanda – Scelta del versamento di una prestazione di invalidità incompatibile con le prestazioni per figli a carico – Nozione di “prestazione per figli a carico” – Mantenimento dei diritti acquisiti nello Stato membro del precedente impiego»

Nel procedimento C‑225/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Sozialgericht Nürnberg (Germania), con decisione 26 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2010, nella causa

Juan Pérez García,

José Arias Neira,

Fernando Barrera Castro,

Dolores Verdún Espinosa, che agisce in qualità di successore di José Bernal Fernández,

contro

Familienkasse Nürnberg,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus , A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore), e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Barrera Castro, dal sig. A. González Maeztu, capounità presso il consolato di Spagna avente sede in Francoforte sul Meno,

–        per il governo tedesco, dal sig. N. Graf Vitzthum, in qualità di agente,

–        per il governo spagnolo, dalle sig.re B. Plaza Cruz e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71)».

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di quattro controversie sorte tra i sigg. Pérez Garcia, Arias Neira e Barrera Castro, nonché la sig.ra Verdún Espinosa, in qualità di successore del sig. Bernal Fernández, e la Familienkasse Nurnberg (Cassa assegni familiari della città di Norimberga) in merito al rigetto della loro domanda relativa all’assegnazione del beneficio degli assegni per figli a carico ai loro figli maggiorenni disabili.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’art. 1, lett. u), del regolamento n. 1408/71 prevede che, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo:

«i)      il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II;

ii)      il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».

4        Ai sensi del suo art. 4, n. 1, lett. h), detto regolamento si applica a «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: (...) le prestazioni familiari».

5        Ai sensi dell’art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1048/71, le disposizioni del suo titolo III non sono applicabili alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, in quanto le persone alle quali si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis.

6        L’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo», nella sua sezione «H. Spagna», menziona quanto segue:

«a)      Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982, relativa all’integrazione sociale dei disabili) [Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (BOE n. 103, del 30 aprile 1982, pag. 11106)];

(…)

c)      Pensioni d’invalidità e d’anzianità, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell’art. 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale [approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994, recante disciplina generale della sicurezza sociale; (Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social), (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658)].

(…)».

7        Come risulta dalla sua rubrica, il titolo III del regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni specifiche attinenti alle varie categorie di prestazioni.

8        L’art. 76 del regolamento n. 1408/71, che figura nel capitolo 7, intitolato «Prestazioni familiari», di detto titolo III, ed è rubricato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», è formulato nel modo seguente:

«1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

9        Nel stesso titolo III, il capitolo 8, rubricato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani», include un art. 77 che reca il testo seguente:

«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a)      al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b)      al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i)      conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) 

(…)».

10      L’art. 78 del regolamento n. 1408/71, che figura anch’esso al capitolo 8, ed è rubricato «Orfani», così dispone:

«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l’orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a)      all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b)      all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i)      conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l’orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a)

(…)».

11      L’art. 5 del regolamento n. 1408/71 prevede che «gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate (…) le prestazioni di cui agli artt. 77 e 78».

12      Nella sua dichiarazione, rilasciata conformemente al detto art. 5 (GU 2003, C 210, pag. 1), la Repubblica federale di Germania ha indicato che gli assegni per i figli versati ai figli di titolari di pensioni o di rendite, in forza della legge sugli assegni per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz, in prosieguo: il «BKGG»), costituiscono assegni familiari ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71.

13      Nella sua dichiarazione, rilasciata allo stesso titolo (GU 2005, C 79, pag. 9), il Regno di Spagna ha indicato che rientravano nell’ambito di applicazione di dette disposizioni le prestazioni familiari e le prestazioni per gli orfani previste dal decreto legislativo n. 1/1994.

 La normativa nazionale

 La disciplina tedesca

14      Il BKGG, nella sua versione pubblicata il 28 gennaio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 142), conferisce ai titolari di pensioni un diritto ad assegni per figli a carico fino al raggiungimento del 18º anno di età, ovvero, al ricorrere di taluni presupposti, del 25º anno di età (in prosieguo: la «prestazione tedesca per figli a carico»). Per i figli disabili che non possono provvedere alle proprie esigenze, il BKGG prevede che tale assegno sia versato senza alcun limite di età se la disabilità è stata constatata prima del 25º anno di età. L’importo dell’assegno dipende dal numero di figli a carico.

 La disciplina spagnola

15      Secondo l’ordinanza di rinvio, i figli disabili che abbiano raggiunto l’età di 18 anni possono chiedere il beneficio di una pensione di invalidità non contributiva sotto forma di un aiuto speciale in base alla legge 13/1982 (in prosieguo: la «prestazione spagnola non contributiva per i disabili»).

16      D’altra parte, il decreto legislativo n. 1/1994 prevede il versamento ai titolari di pensioni o di rendite che risiedono sul territorio nazionale di un assegno per ogni figlio a carico che risieda sullo stesso territorio e che non abbia raggiunto il 18º anno di età, allorché il reddito familiare non supera un certo livello e nessuno dei genitori ha diritto a prestazioni della stessa natura rientranti in un altro regime pubblico di assistenza sociale (in prosieguo: la «prestazione spagnola per figli a carico»). Tale prestazione è versata a vita per ogni figlio disabile il cui tasso di invalidità sia pari o superiore al 65%, qualunque sia la sua età e senza limite massimo di risorse. Un tasso di invalidità pari o superiore, rispettivamente, al 33%, al 65% e al 75%, comporta una corrispondente maggiorazione dell’importo di base della prestazione. Nel caso di un figlio disabile, tale prestazione non è però concessa qualora quest’ultimo benefici di una analoga prestazione prevista da un altro regime pubblico di sicurezza sociale, di un «aiuto speciale» attribuito in forza della legge 13/1982, oppure di una «pensione d’invalidità di tipo non contributivo», in quanto l’interessato deve al riguardo effettuare una scelta a favore di una di tali prestazioni dichiarate incompatibili.

 Cause principali e questioni pregiudiziali

17      Dall’ordinanza di rinvio risulta che i sigg. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro e Bernal Fernández, quest’ultimo deceduto nelle more del giudizio della causa principale, sono cittadini spagnoli residenti in Spagna che hanno lavorato in Germania come lavoratori migranti. Al riguardo, ciascuno di essi è o era titolare della pensione di vecchiaia e/o di invalidità sia in Spagna sia in Germania. Quest’ultimo Stato ha riconosciuto loro il diritto ad una pensione «interna» sulla base delle sole disposizioni di diritto tedesco. Peraltro, ciascuno di essi è o era padre di un figlio disabile maggiore degli anni 18. Per la disabilità dei figli si percepisce in Spagna, alla luce dell’ordinanza di rinvio, la prestazione spagnola non contributiva per i disabili prevista dalla legge n. 13/1982, ma non la prestazione spagnola per figli a carico prevista dal decreto legislativo n. 1/1994.

18      Con decisioni adottate tra il novembre 2007 e il giugno 2008, la Familienkasse Nürnberg ha, a seconda dei casi, rifiutato o revocato il pagamento ai sigg. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro e Bernal Fernández della prestazione tedesca per figli a carico, in quanto, sostanzialmente, essi hanno diritto in Spagna a prestazioni familiari di importo più elevato della prestazione corrispondente ad essi fornita in Germania e possono quindi, in qualsiasi momento, chiederne il beneficio. Sarebbe, al riguardo, determinante il fatto che talune prestazioni familiari spagnole sono dovute anche qualora il figlio disabile non possa, in tal caso, percepire la prestazione spagnola non contributiva per i disabili.

19      Poiché il loro reclamo avverso tali decisioni è stato respinto, i sigg. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro e Bernal Fernández hanno adito, ciascuno per la parte che lo riguarda, il Sozialgericht Nürnberg, presentando un ricorso diretto ad ottenere il versamento della prestazione tedesca per figli a carico. Essendo il sig. Bernal Fernández deceduto il 20 aprile 2009, la sua vedova, la sig.ra Verdún Espinosa, ha insistito nel ricorso in qualità di suo successore.

20      Nella sua decisione di rinvio, detto giudice considera che, in tutte le controversie dinanzi ad esso pendenti, il diritto alle prestazioni spagnole per figli a carico è «ivi acquisito» ai sensi degli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71, poiché ricorrono i presupposti di legge per la concessione di tali prestazioni. Di conseguenza, dato che il diritto a tali prestazioni è escluso soltanto in quanto i genitori del figlio disabile si sono avvalsi di una possibilità di opzione ammessa dal diritto spagnolo, tale giudice propende per l’orientamento che la riscossione della prestazione spagnola non contributiva per i disabili impedisca agli interessati di pretendere il beneficio della prestazione tedesca per figli a carico verso lo Stato membro che, non essendo quello di residenza, interviene, in applicazione delle disposizioni summenzionate, soltanto in subordine.

21      Secondo il giudice del rinvio, non ne risulta alcuna violazione della libera circolazione dei lavoratori migranti. Infatti, allorché una persona titolare di una pensione spagnola e di una pensione tedesca trasferisce la sua residenza dalla Germania in Spagna, essa perderebbe certo il diritto prioritario alla prestazione tedesca per figli a carico che l’art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 le riconosceva a norma delle disposizioni del suo precedente Stato membro di residenza, ma acquisterebbe, in forza della stessa disposizione, un diritto prioritario alle prestazioni per figlio a carico, che sono più elevate, nel nuovo Stato membro di residenza. Lo stesso avverrebbe quanto all’art. 78, n. 2, lett. b), sub i), di detto regolamento.

22      Il giudice del rinvio considera, per contro, che il diritto alla prestazione tedesca per figli a carico può essere riconosciuto a concorrenza di un importo pari alla differenza tra le prestazioni di cui trattasi qualora il figlio disabile che percepisce una prestazione spagnola non contributiva per disabili non è o non è più considerato persona a carico in Spagna. Ciò accadrebbe, ad esempio, se il figlio disabile rinunciasse in modo duraturo alla vita in comune con i genitori per vivere nel proprio alloggio o in una comunità terapeutica. In tal caso, infatti, qualsiasi possibilità di opzione tra la prestazione spagnola per figli a carico e la prestazione spagnola non contributiva per i disabili sarebbe esclusa.

23      Stando così le cose, il Sozialgericht Nürnberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (…) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere assegni familiari ai titolari di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, per infortunio sul lavoro o malattia professionale che percepiscano pensioni dovute in base alle legislazioni di più Stati membri (c.d. soggetti titolari di due o più pensioni) e che abbiano acquisito il diritto alla pensione in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (diritto a pensione in base alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.

2)      Se l’art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (…) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere un assegno familiare all’orfano di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri e per cui sussista un potenziale diritto a una rendita per orfani in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (potenziale diritto a una rendita conformemente alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.

3)      Se quanto sopra si applichi anche a una prestazione rientrante nel campo di applicazione degli artt. 77 o 78 del regolamento (…) n. 1408/71, se di fatto tale prestazione è prevista in linea di principio nello Stato di residenza dei figli, ma non viene offerta alcuna possibilità di scelta al riguardo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime due questioni

24      Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, o l’orfano di un lavoratore deceduto, che sono stati soggetti alla legislazione di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione e i cui diritti d’orfano sono basati sulla sola legislazione dello Stato dell’impiego precedente, abbiano il diritto di reclamare presso le autorità competenti di detto Stato gli assegni familiari previsti da tale normativa a favore dei figli disabili, anche qualora essi non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza di beneficiare degli assegni analoghi di importo maggiore previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato per il fatto che hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è incompatibile con essi.

25      Tali questioni vengono poste nell’ambito di controversie in cui, come risulta dal punto 17 della presente sentenza, i titolari delle pensioni di cui trattasi nonché l’orfano interessato (in prosieguo: gli «interessati») hanno optato per la riscossione a carico delle istituzioni competenti del loro Stato membro di residenza, di una prestazione non contributiva per i disabili, il cui pagamento esclude, in forza delle norme di diritto interno di tale Stato, il beneficio delle prestazioni previste a favore dei figli a carico, incluso il caso in cui essi siano disabili.

26      In tal contesto le istituzioni competenti dello Stato membro del precedente impiego considerano che dagli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 deriva che soltanto lo Stato membro di residenza è tenuto a concedere gli assegni familiari agli interessati, in quanto, conformemente a tali disposizioni, un diritto a tali assegni «vi è acquisito» in forza della sua legislazione, essendo soddisfatti tutti i presupposti legali per la concessione di tali assegni, anche qualora gli interessati abbiano scelto di non beneficiarne.

27      Anche se il governo spagnolo precisa, nelle sue osservazioni scritte, che la prestazione spagnola non contributiva per i disabili alla quale l’ordinanza di rinvio si riferisce non è prevista dalla legge 13/1982, bensì dal decreto legislativo n. 1/1994, tale governo ammette tuttavia che detta precisazione non pregiudica la pertinenza delle questioni presentate, dato che, comunque, qualunque sia la natura della prestazione scelta dagli interessati in Spagna, ciascuna di esse è, come risulta dal punto 16 della presente sentenza, incompatibile con la prestazione spagnola per figli a carico prevista dal detto decreto legislativo a favore dei figli disabili.

28      Nella fattispecie, occorre preliminarmente verificare se, come il giudice del rinvio presuppone, almeno una delle prestazioni sociali in esame nella causa principale rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71. Se ciò non fosse, infatti, le questioni presentate da tale giudice in merito all’interpretazione di dette disposizioni sarebbero prive di pertinenza.

 Sulle prestazioni previste agli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71

29      Secondo il n. 1 degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71, le «prestazioni» in esso contemplate sono gli «assegni familiari» e, se del caso, per quanto riguarda gli orfani, gli assegni supplementari o speciali previsti per essi.

30      Orbene, in forza dell’art. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento, i termini «assegni familiari» designano, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero e, all’occorrenza, dell’età dei componenti della famiglia.

31      Ne deriva che gli «assegni familiari» di cui i detti artt. 77 e 78 prevedono il pagamento sono esclusivamente quelle prestazioni che rientrano nei termini di tale definizione, ad esclusione di qualsiasi altra prestazione familiare per figli a carico (v., in tal senso, sentenze 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir, Racc. pag. 5391, punti 10 e 11; 20 marzo 2001, causa C‑33/99, Fahmi e Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, Racc. pag. I‑2415, punti 33‑35, nonché 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere e Deaconescu, Racc. pag. I‑4265, punti 41 e 42).

32      Nella fattispecie, va anzitutto osservato che la prestazione spagnola non contributiva per i disabili per la quale gli interessati hanno optato nel loro Stato membro di residenza, che si tratti di una «pensione d’invalidità non contributiva» ai sensi del decreto legislativo n. 1/1994 oppure di un «aiuto speciale» ai sensi della legge n. 13/1982, figura all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il quale, nella sua sezione H, enumera le prestazioni speciali a carattere non contributivo spagnole escluse, in forza dell’art. 10 bis del medesimo regolamento, dal titolo III dello stesso. È pacifico che tale prestazione costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo. Pertanto, detta prestazione non rientra nella nozione di «assegni familiari» ai sensi dell’art. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento e non costituisce, pertanto, una «prestazione» rientrante nell’ambito di applicazione degli artt. 77 e 78 di quest’ultimo.

33      È, del resto, parimenti pacifico che la prestazione tedesca per figli a carico prevista nello Stato membro del precedente impiego dei lavoratori interessati a favore dei loro figli disabili, che viene menzionata dalla Repubblica federale di Germania nella dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1408/71 come rientrante nell’elenco delle prestazioni contemplate agli articoli 77 e 78 di tale regolamento, costituisce, di per sé, una prestazione corrispondente alla nozione di «assegni familiari», ai sensi di detto art. 1, lett. u), sub ii).

34      La Commissione europea, per contro, come fa del resto, sostanzialmente, anche il sig. Barrera Castro, afferma che, contrariamente a quanto presupposto dal giudice del rinvio nelle questioni da esso presentate, la prestazione spagnola per figli a carico versata ai genitori di figli disabili ai sensi del decreto legislativo n. 1/1994 non rientra nell’ambito d’applicazione dei detti artt. 77 e 78. Infatti, tale prestazione non potrebbe essere considerata concessa esclusivamente in funzione del numero e, se del caso, dell’età dei componenti della famiglia, poiché sarebbero determinanti anche criteri supplementari o di natura diversa, e cioè la disabilità e il grado o la gravità della stessa. Detta analisi sarebbe confermata dall’incompatibilità di tale prestazione con quella prevista dalla legge n. 13/1982. Siffatta incompatibilità interna, infatti, potrebbe spiegarsi soltanto qualora il legislatore spagnolo considerasse che le dette due prestazioni siano simili o, quanto meno, che perseguano lo stesso obiettivo.

35      È tuttavia giocoforza constatare che, nella sua dichiarazione rilasciata in conformità all’art. 5 del regolamento n. 1408/71, il Regno di Spagna ha esplicitamente indicato che la prestazione spagnola per figli a carico, nonché le prestazioni per gli orfani previste dal decreto legislativo n. 1/1994 costituiscono prestazioni contemplate, rispettivamente, dagli artt. 77 e 78 di tale regolamento.

36      Orbene, come la Corte ha già dichiarato, se è vero che la circostanza che talune prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite concesse ai sensi di una legge o di una regolamentazione nazionale non sono state menzionate nella dichiarazione contemplata dall’art. 5 del regolamento n. 1408/71 non è di per sé sufficiente a dimostrare che dette prestazioni non costituiscono prestazioni contemplate dagli artt. 77 e 78 del regolamento, occorre, per contro, considerare che, in quanto dette prestazioni sono state menzionate in tale dichiarazione, esse costituiscono prestazioni rientranti nelle dette disposizioni. (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 1991, causa C‑251/89, Athanasopoulos e a., Racc. pag. I‑2797, punto 28).

37      Ne risulta che, esattamente come la prestazione tedesca per figli a carico prevista nello Stato membro del precedente impiego degli interessati, la prestazione spagnola per figli a carico prevista dal decreto legislativo n. 1/1994 nello Stato membro della loro residenza costituisce una prestazione che rientra tra gli «assegni familiari», ai sensi dell’art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71 e, pertanto, una «prestazione» rientrante negli artt. 77 e 78 di tale regolamento.

38      In tal contesto occorre, come del resto chiede il giudice del rinvio, esaminare se le istituzioni competenti dello Stato membro del precedente impiego siano legittimate a rifiutare agli interessati il pagamento degli assegni familiari ai quali essi hanno diritto in forza della sola disciplina nazionale di tale Stato membro, in quanto, ai sensi degli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 è il nuovo Stato membro di residenza ad essere ormai esclusivamente competente per effettuare il versamento di tali assegni, poiché gli interessati hanno lasciato lo Stato membro del loro precedente impiego per ritornare nello Stato membro d’origine.

 Sullo Stato membro competente per il versamento degli assegni familiari

39      Si deve al riguardo ricordare che, in forza degli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71, allorché il titolare di pensioni o rendite, o il lavoratore defunto, è stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, gli assegni familiari sono concessi conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale il titolare di pensioni o di rendite, o l’orfano del lavoratore defunto, risiede. Lo Stato membro di residenza è così designato da tali disposizioni del regolamento n. 1408/71 come l’unico competente a concedere gli assegni familiari di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 27 febbraio 1997, causa C‑59/95, Bastos Moriana e a., Racc. pag. I‑1071, punti 15 e 18).

40      Tuttavia, secondo la stessa formulazione delle dette disposizioni del regolamento n. 1408/721, soltanto quando il diritto agli assegni familiari è «acquisito» in forza della legislazione dello Stato membro di residenza quest’ultimo è designato dal regolamento n. 1408/71 come Stato competente.

41      La valutazione di quest’ultima condizione, che rileva ai fini del diritto interno, rientra nella competenza del giudice nazionale (v. sentenza 24 settembre 2002, causa C‑ 471/99, Martínez Domínguez e a., Racc. pag. I‑7835, punto 25).

42      Tuttavia, nella presente controversia, il giudice del rinvio intende, per l’appunto, determinare la portata del termine «acquisito» ai sensi degli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71. Esso mira, infatti, a stabilire se il diritto agli assegni familiari previsto nello Stato membro di residenza possa essere considerato «acquisito», ai sensi di tali disposizioni, qualora tale diritto vi sia escluso soltanto a causa della scelta personale degli interessati di optare per un’altra prestazione incompatibile con i detti assegni familiari, in quanto detti interessati si sarebbero al riguardo avvalsi di un’opzione prevista dal diritto interno. Siffatta questione interpretativa di una disposizione del diritto dell’Unione rientra manifestamente nella competenza esclusiva della Corte.

43      Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per poter considerare gli assegni familiari come «acquisiti» ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del familiare che lavora o ha lavorato in tale Stato e le prestazioni sarebbero quindi dovute in forza di detta legislazione (v., per analogia, sentenze 20 aprile 1978, causa 134/77, Ragazzoni, Racc. pag. 963, punto 8, e 13 novembre 1984, causa 191/83, Salzano, Racc. pag. 3741, punto 7).

44      Infatti, risulta da una giurisprudenza altrettanto costante della Corte che il riconoscimento di tale diritto richiede che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, tanto formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio del diritto suddetto, tra le quali può rientrare, eventualmente, la condizione relativa alla previa presentazione di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di tali prestazioni (v., per analogia, sentenze Ragazzoni, cit., punti 8 e 9; Salzano, cit., punti 7 e 10; 23 aprile 1986, causa 153/84, Ferraioli, Racc. pag. 1401, punto 14; 4 luglio 1990, causa C‑117/89, Kracht, Racc. pag. I‑2781, punto 11, nonché 9 dicembre 1992, causa C‑119/91, McMenamin, Racc. pag. I‑6393, punto 26).

45      Ne consegue che, qualora, come nella causa principale, gli assegni familiari previsti dalla normativa nazionale dello Stato membro di residenza non possano essere richiesti dagli interessati poiché questi ultimi hanno optato per un’altra prestazione la cui concessione esclude il pagamento di detti assegni, il diritto a percepirli, come sostiene il governo spagnolo e come riconosce d’altra parte anche il governo tedesco, non può essere considerato «ivi acquisito» ai sensi degli articoli 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71. Infatti, tali interessati non soddisfano tutte le condizioni di forma e di sostanza per la concessione di detti assegni.

46      In tal contesto, la regola sancita dalle dette disposizioni del regolamento n. 1408/71, secondo cui lo Stato membro di residenza degli interessati è l’unico ad essere competente per la concessione degli assegni familiari ai titolari di pensioni o di rendite, o agli orfani di un lavoratore deceduto, che è stato soggetto alla legislazione di diversi Stati membri, non è quindi applicabile.

47      Il governo tedesco fa tuttavia valere che, qualora, come nella causa principale, il diritto agli assegni familiari nello Stato membro di residenza sia escluso soltanto perché gli interessati hanno optato per un’altra prestazione nello stesso Stato, occorre applicare per analogia l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Trasposta alla fattispecie, l’applicazione di tale disposizione implicherebbe che le istituzioni tedesche competenti possano comportarsi come se gli interessati avessero scelto di beneficiare degli assegni familiari previsti dalla normativa spagnola, escludendo così il diritto agli assegni familiari previsti dalla normativa tedesca. Detta analogia si imporrebbe, da una parte, per la comparabilità degli interessi in gioco, dato che i figli a carico dei titolari di pensioni devono essere trattati allo stesso modo dei figli a carico dei lavoratori. D’altra parte, essa sarebbe del pari sorretta dal senso e dallo scopo di detto art. 76, n. 2. Infatti, tale disposizione sarebbe non soltanto diretta ad evitare il cumulo delle prestazioni, bensì anche a garantire un’equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. La deliberata assenza di domanda diretta a ottenere il pagamento delle prestazioni familiari non dovrebbe quindi comportare il trasferimento dell’obbligo di concederle dallo Stato membro che è al riguardo principale verso quello che è competente soltanto in subordine.

48      Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

49      Indubbiamente, successivamente al periodo nel corso del quale si sono svolti i fatti pertinenti, oggetto delle sentenze citate ai punti 43 e 44 della presente sentenza, l’art. 76 del regolamento n. 1408/71, nel testo allora vigente, sul quale vertevano tali sentenze, è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), al fine di includervi un paragrafo 2, inteso a consentire allo Stato membro di svolgimento dell’attività lavorativa di sospendere il diritto alle prestazioni familiari qualora una domanda per l’ottenimento di tali prestazioni non sia stata presentata nello Stato membro di residenza e, di conseguenza, quest’ultimo non abbia effettuato alcun versamento.

50      Tuttavia, tale circostanza non priva di utilità detta giurisprudenza ai fini dell’interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71. Infatti, a differenza della precedente versione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, che riguarda il caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari qualora tali prestazioni siano dovute in base all’esercizio di un’attività professionale nello Stato membro di residenza dei familiari e in forza della normativa di un altro Stato membro, i detti articoli 77 e 78 riguardanti il diritto agli assegni familiari dei titolari di pensioni o di rendite, nonché degli orfani dei lavoratori deceduti, non sono stati completati dal regolamento n. 3427/89 che ha tuttavia modificato per diversi aspetti la versione allora in vigore delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, riguardante la concessione delle prestazioni familiari (v., in tal senso, sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑16/09, Schwemmer, Racc. pag. I‑9717, punto 57).

51      Inoltre, e soprattutto, la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, considerata segnatamente alla luce degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti sotto tale legislazione (v., in tal senso, in particolare, sentenze 5 luglio 1967, causa 9/67, Colditz, Racc. pag. 269, in particolare pag. 276; 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, Racc. pag. 831, punto 14, e Schwemmer, cit., punto 58 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché 30 giugno 2011, causa C‑388/09, da Silva Martins, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75).

52      Così, per quanto riguarda gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71, la Corte ha già giudicato che tali disposizioni non possono essere interpretate in modo da privare il lavoratore, oppure l’orfano del lavoratore deceduto, con la sostituzione delle prestazioni acquisite nello Stato membro della nuova residenza rispetto alle prestazioni anteriormente acquisite in forza della sola legislazione di un altro Stato membro, del beneficio delle prestazioni più favorevoli (v., in tal senso, in particolare, sentenze 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915, punti 9 e 10; 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, punto 8; 24 novembre 1983, causa 320/82, D’Amario, Racc. pag. 3811, punto 5; 14 dicembre 1988, causa 269/87, Ventura, Racc. pag. 6411, punto 14, e Bastos Moriana e a., cit., punto 16).

53      Orbene, nella controversia principale, è pacifico che, come risulta dalla formulazione stessa delle questioni presentate dal giudice del rinvio, ciascuno degli interessati disponeva in Germania del diritto ad una pensione acquisito sulla base della sola legislazione tedesca in forza dei periodi assicurativi compiuti in tale Stato membro.

54      In tal contesto, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 non possono essere interpretati nel senso che il precedente Stato membro di occupazione possa rifiutare di versare agli interessati gli assegni familiari acquisiti soltanto in forza della legislazione di detto Stato, per il solo motivo che tali interessati avrebbero potuto richiedere il beneficio di assegni familiari di importo più elevato nel loro Stato membro di residenza.

55      Di conseguenza, poiché, nella causa principale, è pacifico che, come risulta dai punti 39‑46 della presente sentenza, il diritto agli assegni familiari non è «acquisito» agli interessati in forza della legislazione dello Stato membro di residenza, spetta alle autorità competenti del precedente Stato membro di occupazione, nel quale è stato acquisito il diritto agli assegni familiari sulla base della sola legislazione di detto Stato, versare integralmente l’importo di tali assegni secondo le condizioni e i limiti fissati da tale legislazione (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1998, causa C‑113/96, Gómez Rodríguez, Racc. pag. I‑2461, punto 32, e Martínez Domínguez e a., cit., punti 21 e 22).

56      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni dichiarando che gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che sono stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano sono basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo.

 Sulla terza questione

57      Considerato quanto esposto ai punti 39‑46 della presente sentenza, in una situazione in cui gli interessati non sono in grado di optare, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, per il versamento degli assegni familiari in tale Stato, a causa del fatto che, ad esempio, i figli interessati non possono essere considerati a carico dei loro genitori, la soluzione fornita dalla Corte al punto precedente si applica mutatis mutandis a tale situazione.

58      Infatti, anche in tale situazione, il diritto agli assegni familiari non può essere considerato «acquisito» ai sensi degli artt. 77, n. 2, lett. a), e 78, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di residenza, poiché lo stesso giudice del rinvio constata che, in tale situazione, non ricorrono le condizioni sostanziali per la concessione di tali assegni, previsti dal diritto nazionale, di modo che tali prestazioni non sono dovute.

59      Occorre, pertanto, risolvere la terza questione dichiarando che la soluzione da fornire in merito ad essa è identica a quella data alle prime due questioni qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che sono stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano sono basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo.

2)      La soluzione da fornire alla terza questione è identica a quella data alle prime due questioni qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.