Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 – Commissione / Portogallo
(causa C‑220/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento ed effetti nocivi – Trattamento delle acque reflue urbane – Artt. 3, 5 e 6 – Mancata individuazione delle aree sensibili – Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili»
1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Deroghe – Trattamento meno rigoroso delle aree meno sensibili – Presupposti – Realizzazione di studi che comprovano l’assenza di ripercussioni sull’ambiente – Comunicazione alla Commissione di tutte le informazioni pertinenti ad essi relative (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2 e 6, nn. 1 e 2, secondo trattino) (v. punti 43‑44)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 45)
3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Trattamento più spinto delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti – Insussistenza – Raccolta e depurazione parziali – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, n. 2, 4 e 5, n. 2) (v. punti 49‑50, 52)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40). |
Dispositivo
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1) |
La Repubblica portoghese, |
– individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di Porto Santo;
– sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
– non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;
– non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |