Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Malt beer base», avente un titolo alcolometrico volumico del 14% ed ottenuta da una birra prodotta, sottoposta a decantazione e quindi ad un’ultrafiltrazione avente l’effetto di ridurre la concentrazione di componenti caratteristiche della birra
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
Il regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2587/91, deve essere interpretato nel senso che un liquido denominato «malt beer base», avente un titolo alcolometrico volumico del 14% ed ottenuto da una birra prodotta, sottoposta a decantazione e quindi ad un’ultrafiltrazione mediante la quale è stata ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine, deve essere classificato nella voce 2208 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I di detto regolamento, come modificato.
Da un lato, poiché la «malt beer base» non è un prodotto finito destinato al consumo, bensì un prodotto intermedio impiegato per la produzione di una bevanda mista, essa non va considerata una bevanda alcolica. Dall’altro, la «malt beer base» non è ottenuta per fermentazione pura e semplice, bensì questa è seguita dall’ultrafiltrazione. In seguito a tale trattamento supplementare il prodotto in esame, ottenuto dalla birra, perde le proprietà e le caratteristiche oggettive proprie della birra di cui alla voce 2203 della nomenclatura. Le caratteristiche e proprietà oggettive della «malt beer base» corrispondono, al contrario, a quelle dell’alcole etilico di cui alla voce 2208 o, in ogni caso, sono analoghe ad esse.
(v. punti 34, 37, 41 e dispositivo)