Causa C-182/10
Marie-Noëlle Solvay e altri
contro
Région wallonne
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Nozione di “atto legislativo” — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un’adeguata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso — Direttiva “habitat” — Piano o progetto che pregiudica l’integrità del sito — Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico»
Massime della sentenza
Accordi internazionali – Accordi della Comunità – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Guida all’applicazione della suddetta Convenzione – Efficacia vincolante – Insussistenza
(Convenzione di Aarhus, artt. 2, § 2, e 9, § 4; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Ambito di applicazione – Progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico – Esclusione
(Convenzione di Aarhus, art. 2, § 2; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, § 5; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva – Diritto di ricorso avverso tale atto – Portata
(Convenzione di Aarhus, artt. 3, § 9, e 9, §§ 2-4; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, § 5, e 10 bis; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione per un progetto – Obbligo di motivazione – Portata
(Convenzione di Aarhus, art. 6, § 9; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 9, § 1; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico – Presupposto
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 3 e 4)
Sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), si possa prendere in considerazione la Guida all’applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.
(v. punto 28, dispositivo 1)
L’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.
(v. punto 43, dispositivo 2)
Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:
|
— |
qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge; |
|
— |
nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo. (v. punto 52, dispositivo 3) |
L’articolo 4 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione di non sottoporre a valutazione un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria ma che, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata. Tale interpretazione è applicabile all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 nonché all’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), che ha, in sostanza, un tenore letterale simile a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337.
Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione per un progetto contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
(v. punti 54-55, 63-64, dispositivo 4)
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
Infatti, l’autorizzazione di un piano o di un progetto può essere concessa solo a condizione che le autorità competenti abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti dannosi per l’integrità del sito in causa. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti. Inoltre, è al momento in cui viene adottata la decisione che autorizza la realizzazione del progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l’assenza di effetti dannosi per l’integrità del sito interessato.
(v. punti 67, 70, dispositivo 5)
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 del citato articolo, dev’essere interpretato restrittivamente. Inoltre, esso può applicarsi soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Infatti, la conoscenza di tali effetti, con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicazione di detto articolo 6, paragrafo 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede, infatti, un bilanciamento rispetto al pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto previsti. Inoltre, al fine di poter stabilire il tipo delle eventuali misure compensative, il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione.
Orbene, per principio, lavori destinati all’insediamento o all’ampliamento di un’impresa rispondono a tali requisiti soltanto in circostanze eccezionali.
Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudichi l’integrità del sito in causa.
(v. punti 73-74, 76, 79, dispositivo 6)
Causa C-182/10
Marie-Noëlle Solvay e altri
contro
Région wallonne
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Nozione di “atto legislativo” — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un’adeguata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso — Direttiva “habitat” — Piano o progetto che pregiudica l’integrità del sito — Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico»
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Guida all’applicazione della suddetta Convenzione — Efficacia vincolante — Insussistenza
(Convenzione di Aarhus, artt. 2, § 2, e 9, § 4; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Ambito di applicazione — Progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico — Esclusione
(Convenzione di Aarhus, art. 2, § 2; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, § 5; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva — Diritto di ricorso avverso tale atto — Portata
(Convenzione di Aarhus, artt. 3, § 9, e 9, §§ 2-4; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, § 5, e 10 bis; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 e Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione per un progetto — Obbligo di motivazione — Portata
(Convenzione di Aarhus, art. 6, § 9; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 9, § 1; decisione del Consiglio 2005/370)
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico — Presupposto
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 3 e 4)
Sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), si possa prendere in considerazione la Guida all’applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.
(v. punto 28, dispositivo 1)
L’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.
(v. punto 43, dispositivo 2)
Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:
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qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge; |
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nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo. (v. punto 52, dispositivo 3) |
L’articolo 4 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione di non sottoporre a valutazione un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria ma che, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata. Tale interpretazione è applicabile all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 nonché all’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), che ha, in sostanza, un tenore letterale simile a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337.
Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione per un progetto contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
(v. punti 54-55, 63-64, dispositivo 4)
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
Infatti, l’autorizzazione di un piano o di un progetto può essere concessa solo a condizione che le autorità competenti abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti dannosi per l’integrità del sito in causa. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti. Inoltre, è al momento in cui viene adottata la decisione che autorizza la realizzazione del progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l’assenza di effetti dannosi per l’integrità del sito interessato.
(v. punti 67, 70, dispositivo 5)
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 del citato articolo, dev’essere interpretato restrittivamente. Inoltre, esso può applicarsi soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Infatti, la conoscenza di tali effetti, con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicazione di detto articolo 6, paragrafo 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede, infatti, un bilanciamento rispetto al pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto previsti. Inoltre, al fine di poter stabilire il tipo delle eventuali misure compensative, il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione.
Orbene, per principio, lavori destinati all’insediamento o all’ampliamento di un’impresa rispondono a tali requisiti soltanto in circostanze eccezionali.
Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudichi l’integrità del sito in causa.
(v. punti 73-74, 76, 79, dispositivo 6)