Causa C‑153/10

Staatssecretaris van Financiën

contro

Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV, già Sony Logistics Europe BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Artt. 10 e 11 — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto — Decisione dell’amministrazione nazionale delle dogane — Legittimo affidamento»

Massime della sentenza

1.        Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 5, n. 4, e 12, n. 2; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, artt. 10 e 11)

2.        Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Contestazione da parte dell’interessato della riscossione di dazi doganali — Mezzi probatori

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, art. 11)

3.        Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 12; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, art. 10, n. 1)

1.        L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto, non può avvalersi di un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

Infatti, da un lato, l’art. 5, n. 4, secondo comma, di tale codice precisa che la persona che non dichiara di agire a nome o per conto di un’altra persona o quella che non è titolare del potere di rappresentanza è considerata agire in proprio nome e per proprio conto. Ne consegue che la rappresentanza deve essere espressa e non può essere presunta. Dall’altro, la circostanza che due società facciano parte del medesimo gruppo o che una di esse sia la rappresentante fiscale dell’altra nello Stato membro d’importazione non le conferisce la qualità di rappresentante, ai sensi del suddetto art. 5 del codice doganale.

(v. punti 31, 34-35, dispositivo 1)

2.        Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.

(v. punto 44, dispositivo 2)

3.        L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, non può creare, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione, in quanto, applicando il diritto dell’Unione, le autorità di cui trattasi hanno tenuto un comportamento contrario a tale diritto.

(v. punti 47, 49-50, dispositivo 3)







SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 aprile 2011 (*)

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Artt. 10 e 11 – Classificazione delle merci – Informazione tariffaria vincolante – Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto – Decisione dell’amministrazione nazionale delle dogane – Legittimo affidamento»

Nel procedimento C‑153/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 12 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2010, nella causa

Staatssecretaris van Financiën

contro

Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV, già Sony Logistics Europe BV,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV, già Sony Logistics Europe BV, dall’avv. P. De Baere, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C.M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra K Havlíčková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. B.‑R. Killmann e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, (GU 1997, L 17, pag. 1, e rettifica in GU 1997, L 179, pag. 11; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché degli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97 (GU 1997, L 9, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»).

2        Tale domanda è stata presentata in una controversia fra lo Staatssecretaris van Financiën e la Sony Logitics Europe BV, divenuta Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV (in prosieguo: la «SLE»), per quanto riguarda il pagamento di dazi doganali riguardanti talune «console» per giochi elettronici.

 Contesto normativo

 Il codice doganale

3        L’art. 4 del codice doganale è formulato nel seguente modo:

Ai fini del presente codice, s’intende per:

(…)

5)      decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l’altro un’informazione tariffaria vincolante ai sensi dell’articolo 12;

(…)».

4        L’art. 5 di tale codice così recita:

«1. Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b), chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2. La rappresentanza può essere:

–        diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure,

–        indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

(…)

4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

(…)».

5        L’art. 12 di detto codice prevede quanto segue:

«(…)

2. L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine di una merce.

L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l’autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da parte di detta autorità.

(….)

5. Un’informazione vincolante cessa di essere valida:

a)      in materia tariffaria:

(…)

iii)      quando venga revocata o modificata a norma dell’articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

(…)

6. Un’informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell’informazione e anteriormente all’adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

(…)».

6        L’art. 64, n. 1, del codice summenzionato recita:

«Fatto salvo l’articolo 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata».

7        L’art. 217 del codice doganale precisa:

«1. Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

Il primo comma non si applica quando:

(…)

b)      l’importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;

(…)».

8        L’art. 243 di detto codice è così formulato:

«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all’autorità doganale una decisione sull’applicazione della normativa doganale.

(…)

2. Il ricorso può essere esperito:

a)      in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

b)      in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».

 Il regolamento d’applicazione

9        Ai sensi dell’art. 5 del regolamento d’applicazione:

«Ai sensi del presente titolo, si intende per

1)      informazione vincolante: un’informazione tariffaria o un’informazione in materia d’origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

(…)».

10      L’art. 10, nn. 1 e 2, lett. a), di tale regolamento è così formulato:

«1.      Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice [doganale], l’informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.

2.      a)      in materia tariffaria: l’autorità doganale può esigere che, al momento dell’espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un’informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;

(...)».

11      L’art. 11 di tale regolamento dispone:

«L’informazione tariffaria vincolante fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12      La Sony Computer Entertainment Europe Ltd. (in prosieguo: la «SCEE)», società con sede nel Regno Unito, è responsabile per il marketing, la vendita e la distribuzione di giochi elettronici, periferiche e software in tutta l’Unione europea. Tra tali giochi rientra la «console» denominata Playstation 2 Computer Entertainment System (in prosieguo: la «PS2»).

13      LA SCEE e la SLE fanno parte dello stesso gruppo di società, all’interno del quale la SLE fornisce servizi logistici alle altre società del gruppo. Il 1° aprile 1997, la SCEE e la SLE hanno concluso un accordo che prevede che la SLE assista la SCEE nell’importazione e nell’immagazzinaggio delle scorte europee di giochi elettronici, tra cui la PS2. La SLE ha ricevuto l’incarico di presentare le dichiarazioni doganali relative a tali giochi.

14      Tra il novembre 2000 e il maggio 2001 la SLE ha importato nei Paesi Bassi delle PS2 ed ha presentato per la SCEE, ma a proprio nome e per proprio conto, dichiarazioni doganali in relazione a tali prodotti. Essa ha affermato che le PS2 dovevano essere classificate alla sottovoce tariffaria 9504 10 00 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1), per quanto riguarda le importazioni effettuate nel corso del 2000, e dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1), per quanto riguarda quelle effettuate nel corso del 2001. La sottovoce tariffaria 9504 10 00 comportava il pagamento di dazi doganali per un’aliquota del 2,2% nel 2000 e per un’aliquota dell’1,7% nel 2001. Le autorità doganali olandesi hanno chiesto alla SLE il pagamento dei dazi doganali corrispondenti a tali aliquote.

15      La SLE ha allora proposto un ricorso contro tale domanda sostenendo che le PS2 avrebbero dovuto in realtà essere classificate alla sottovoce tariffaria 8471 49 90 della NC. Occorre precisare che i prodotti classificati in tale voce sono esenti da dazi doganali.

16      Nel ricorso la SLE si fonda su un procedimento che ha opposto la SCEE alle autorità doganali del Regno Unito. Infatti, il 19 ottobre 2000, tali autorità hanno rilasciato alla SCEE un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: un’«ITV») riguardante la PS2, con cui essa veniva classificata nella sottovoce tariffaria 9504 10 00 della NC.

17      La SCEE aveva allora proposto ricorso dinanzi ai giudici del Regno Unito per contestare tale classificazione. In seguito a tale procedimento, il 12 giugno 2001 le autorità doganali del Regno Unito hanno rilasciato alla SCEE un’ITV modificata, con cui la PS2 veniva classificata nella sottovoce tariffaria 8471 49 90 della NC, con effetto a partire dal 19 ottobre 2000.

18      LA SLE ha invocato dinanzi alle autorità doganali olandesi l’ITV modificata rilasciata alla SCEE.

19      Con decisione 11 dicembre 2007, il Gerechtshof te Amsterdam ha dichiarato che la SLE poteva far valere, dinanzi alle autorità doganali olandesi, l’ITV modificata rilasciata alla SCEE dalle autorità doganali del Regno Unito, anche per le dichiarazioni doganali effettuate tra il 19 ottobre 2000 e il 12 giugno 2001. Di conseguenza, tale giudice ha deciso che le PS2 dovevano essere classificate nella sottovoce tariffaria 8471 49 90 della NC.

20      Lo Staatssecretaris van Financiën ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione dell’11 dicembre 2007 dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. 

21      Tale giudice nutre dubbi per quanto riguarda il valore dell’ITV modificata tra il 19 ottobre 2000 e il 12 giugno 2001, la possibilità per la SLE di far valere tale ITV e l’affidamento legittimo che l’importatore poteva avere sul fatto che le autorità doganali olandesi dovessero, in base alle loro regole, prendere in considerazione un’ITV rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti.

22      Pertanto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto comunitario, e segnatamente gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, e l’art. 11 del suo regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, debba essere interpretato in modo tale che un’interessata, in una procedura relativa a dazi doganali imposti, può contestare l’imposizione producendo un’informazione tariffaria vincolante, rilasciata in un altro Stato membro per gli stessi prodotti, che in quel momento è ancora contestata in giudizio, ma che alla fine viene rettificata.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il dichiarante che agisce in proprio nome e per proprio conto ai fini della presentazione di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in un caso come quello in esame possa utilmente invocare un’informazione tariffaria vincolante di cui l’avente diritto non è detto dichiarante, ma la società collegata, su incarico della quale il dichiarante ha presentato le dichiarazioni doganali.

3)      In caso di soluzione negativa della seconda questione, se il diritto comunitario osti a che un interessato, in una fattispecie come quella in esame, possa utilmente invocare una decisione politica nazionale con cui le autorità nazionali fanno sorgere l’affidamento che per la classificazione doganale dei prodotti denunciati ci si possa avvalere di un’informazione tariffaria rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

23      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il codice doganale e il regolamento d’applicazione debbano essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali a proprio nome e per proprio conto, possa avvalersi di un’ITV di cui non sia lui stesso titolare, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

24      Occorre ricordare in via preliminare che un’ITV mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (v. sentenza 2 dicembre 2010, causa C‑199/09, Schenker, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16), tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (v. sentenza 29 gennaio 1998, causa C‑315/96, Lopex Export, Racc. pag. I‑317, punto 28).

25      Dal combinato disposto dell’art. 12, n. 2, del codice doganale, e degli artt. 10 e 11 del regolamento d’applicazione risulta che un’ITV può essere invocata solo dal suo titolare nei confronti delle autorità doganali che l’hanno rilasciata e nei confronti di quelle degli altri Stati membri.

26      A tale riguardo la Corte ha dichiarato che un’ITV crea diritti solo in capo al suo titolare (sentenza 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 27).

27      Tuttavia, l’art. 10 del regolamento d’applicazione precisa che un’ITV può essere fatta valere solo dal suo titolare, fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice doganale. Questi ultimi articoli disciplinano la dichiarazione doganale quando essa è effettuata da una persona diversa dall’importatore. Ne consegue che la regola secondo cui l’ITV può essere fatta valere solo dal suo titolare non vieta a quest’ultimo di fare presentare la dichiarazione doganale da un terzo.

28      Quanto all’art. 64 del codice doganale, esso si limita a prevedere che la dichiarazione doganale possa essere fatta per iscritto da qualsiasi persona in grado di presentare o di fare presentare alle autorità doganali la merce e i documenti che l’accompagnano, fatte salve le disposizioni dell’art. 5 del medesimo codice.

29      L’art. 5 del codice doganale stabilisce le regole relative alla rappresentanza presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. L’ITV ottenuta dal rappresentante potrà essere successivamente invocata dall’operatore per conto del quale il rappresentante ha agito. Analogamente, il rappresentante, avendo agito per conto del titolare dell’ITV, potrà farla valere rispetto alle autorità doganali di Stati membri diversi da quello che l’ha rilasciata.

30      Il codice doganale disciplina in modo esaustivo il diritto della rappresentanza doganale. L’art. 5, n. 2, di detto codice precisa che essa può essere diretta o indiretta. Quando la rappresentanza è diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di un’altra persona. Quando è indiretta, agisce a nome proprio ma per conto di un’altra persona. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che sul loro territorio il rappresentante debba essere uno spedizioniere doganale.

31      D’altra parte, l’art. 5, n. 4, secondo comma, di tale codice precisa che la persona che non dichiara di agire a nome e per conto di un’altra persona o quella che non è titolare del potere di rappresentanza è considerata agire in proprio nome e per proprio conto. Ne consegue che la rappresentanza deve essere espressa e non può essere presunta.

32      Orbene, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte dalla SLE risulta che quest’ultima ha importato le PS2 in proprio nome e per proprio conto, in quanto, al momento di tale importazione, vale a dire tra il novembre 2000 e il maggio 2001, il Regno dei Paesi Bassi autorizzava la rappresentanza in dogana solo se effettuata da spedizionieri doganali.

33      Ne consegue che poiché la SLE non ha agito come rappresentante della SCEE, essa non poteva avvalersi, nei confronti delle autorità doganali olandesi, di un’ITV di cui era titolare la SCEE.

34      A tale proposito, la circostanza che la SCEE e la SLE facessero parte del medesimo gruppo di società o che la seconda fosse la rappresentante fiscale della prima nei Paesi Bassi non ha attribuito alla SLE la qualità di rappresentante, ai sensi dell’art. 5 del codice doganale.

35      Dal complesso di queste considerazioni risulta che occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 12, n. 2, del codice doganale e gli artt. 10 e 11 del regolamento d’applicazione devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto, non può avvalersi di un’ITV di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

 Sulla prima questione

36      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, nonché l’art. 11 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando un’ITV rilasciata, per gli stessi prodotti, in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio chiede inoltre se occorra prendere in considerazione siffatta ITV nel caso in cui, al momento dell’importazione, la validità di essa fosse contestata in giudizio ed essa sia stata modificata solo dopo tale importazione.

37      Ai sensi dell’art. 243 del codice doganale, chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente. Dall’art. 4, n. 5, del codice doganale risulta che un’ITV è una decisione ai sensi di detto art. 243.

38      La causa principale riguarda la classificazione doganale di una merce e il successivo pagamento dei dazi doganali. La SLE fa valere a sostegno delle sue pretese un’ITV rilasciata alla SCEE dalle autorità doganali di un altro Stato membro. Di conseguenza, risulta che tale controversia può essere considerata come un ricorso ai sensi dell’art. 243 del codice doganale.

39      Come risulta dai punti 33 e 35 della presente sentenza, una persona non può avvalersi di un’ITV di cui non è titolare, fatto salvo il caso in cui agisca in veste di rappresentante.

40      A norma dell’art. 12, n. 2, del codice doganale, e dell’art. 11 del regolamento d’applicazione, un’ITV vincola le autorità doganali solo se è fatta valere dal suo titolare o dal rappresentante di quest’ultimo. Al di fuori di quest’ipotesi, l’istanza investita ai sensi dell’art. 243, n. 2, del codice doganale e dinanzi alla quale è presentata un’ITV non può far produrre a quest’ultima gli effetti giuridici ad essa relativi.

41      Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall’art. 243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, Met-Trans e Sagpol, Racc. pag. I‑1797, punto 29).

42      D’altronde, la Corte ha dichiarato che il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo rispetto alla controversia di cui è investito un giudice nazionale contro le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno un’ITV per un prodotto determinato, che sembra corrispondere ad una diversa interpretazione delle voci della NC rispetto a quella che il detto giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile di cui trattasi nella detta controversia, deve certamente incoraggiare tale giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC (v. sentenza Intermodal Transports, cit., punto 34).

43      Da tale giurisprudenza discende che un’ITV rilasciata ad un terzo può essere presa in considerazione come prova da un giudice investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.

44      Alla luce di tali considerazioni, si deve risolvere la prima questione come segue: gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, nonché l’art. 11 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale ITV possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.

 Sulla terza questione

45      Con la sua terza questione il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di sapere se il codice doganale e il regolamento d’applicazione debbano essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, non ha potuto creare, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nell’avvalersi di tale istruzione.

46      Si deve precisare che, secondo il giudice del rinvio, al momento delle importazioni di cui trattasi nella causa principale, il codice doganale olandese prevedeva che «solo un avente diritto può invocare un’ITV [e che in] ogni caso i prodotti offerti devono coincidere sotto ogni profilo con la descrizione dei prodotti dell’ITV. Se un importatore fa riferimento ad un’ITV valida, di cui non è avente diritto, ma presenta una dichiarazione per esattamente gli stessi prodotti descritti in detta informazione tariffaria vincolante, la classificazione deve comunque coincidere con quella prevista dall’ITV stessa».

47      A tale proposito, la Corte ha dichiarato che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto comunitario e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può autorizzare l’operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su di un trattamento contrastante col diritto comunitario (sentenze 26 aprile 1988, causa 316/86, Krücken, Racc. pag. 2213, punto 24; 1º aprile 1993, cause riunite da C‑31/91 a C‑44/91, Lageder e a., Racc. pag. I‑1761, punto 35, nonché 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland-Stärke, Racc. pag. I‑2619, punto 31).

48      Orbene, l’art. 12 del codice doganale disciplina con precisione le condizioni di rilascio, il valore giuridico e la durata di validità delle ITV. D’altra parte l’art. 10, n. 1, del regolamento d’applicazione enuncia chiaramente che l’ITV può essere invocata solo dal suo titolare o dal rappresentante che agisce per suo conto.

49      Risulta che le autorità doganali olandesi incaricate di applicare il diritto dell’Unione attribuivano ad un’ITV lo stesso valore giuridico a prescindere dal fatto che essa fosse fatta valere da un terzo o dal suo titolare. Così, dette autorità, nell’applicare il codice doganale, hanno avuto un comportamento contrario al diritto dell’Unione e tale comportamento non ha potuto far sorgere un legittimo affidamento negli operatori economici.

50      Pertanto la terza questione posta deve essere risolta nel senso che l’art. 12 del codice doganale e l’art. 10, n. 1, del regolamento d’applicazione devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’ITV rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto, non può avvalersi di un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

2)      Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.

3)      L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.