Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera prestazione dei servizi — Servizi postali — Direttiva 97/67 — Obbligo per i fornitori di servizi postali che rientrano nel servizio universale di predisporre procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, come modificata dalle direttive 2002/39 e 2008/6, art. 19)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale di predisporre una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti

(Art. 49 TFUE)

Massima

1. La direttiva 97/67, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive 2002/39 e 2008/6, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.

Infatti, la direttiva 97/67 non procede ad un’armonizzazione completa delle procedure per la gestione dei reclami da essa previste. Tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, essa considera dette procedure come un quadro minimo complementare rispetto ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione. Gli Stati membri dispongono quindi di un margine di discrezionalità per fissare le procedure specifiche e scegliere il regime più adatto alla propria situazione, nel rispetto dei limiti e degli orientamenti imposti da tale direttiva volti a estendere le procedure per la gestione dei reclami a qualsiasi fornitore di servizi postali.

(v. punti 35, 40, 47, 52, dispositivo 1)

2. L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.

Infatti, una normativa del genere non implica nessuna limitazione della libertà di stabilimento. Anzitutto, essa è applicata, senza discriminazioni in base alla nazionalità, a qualsiasi fornitore di servizi postali che non rientra nel servizio universale. Inoltre, gli operatori non possono pretendere che uno Stato membro non disponga di strutture di tutela giuridica degli interessi dei loro clienti che offrano modalità di composizione stragiudiziale delle controversie. Da ultimo, la quasi totalità degli Stati membri ha esteso i sistemi esterni per la gestione dei reclami anche ai fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale.

(v. punti 61-62, 64, dispositivo 2)