1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Regime speciale di tassazione di un’impresa che le conferisce un vantaggio
(Art. 87, n. 1, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Regime speciale di tassazione di un’impresa — Compensazione di una differenza impositiva favorevole in un determinato periodo con un surplus d’imposizione versato in un altro periodo a causa di un prelievo forfetario
(Art. 87, n. 1, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’art. 88 CE — Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti — Tutela — Presupposti e limiti
(Art. 88, n. 3, CE)
4. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Prescrizione decennale ex art. 15 del regolamento n. 659/1999 — Dies a quo del termine di prescrizione — Data di concessione dell’aiuto al beneficiario
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 15)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione — Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso da restituire — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza
1. Un regime speciale d’imposizione può concedere un vantaggio a un’impresa, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, anche se l’importo esatto degli aiuti corrisposti sulla base di tale regime deve essere stabilito attraverso determinati fattori esterni a detto regime.
Qualora l’accertamento dell’esistenza di un aiuto dipenda da un certo numero di circostanze esterne al regime speciale d’imposizione, quali la cadenza annuale della tassa professionale e il livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali, simili circostanze non impediscono affatto che il regime speciale d’imposizione possa, già al momento della sua adozione, essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, l’adozione del regime di aiuto e, dall’altro, la concessione di aiuti annuali all’impresa sulla base di detto regime il cui importo esatto dipendeva da determinati fattori esterni.
In una simile ipotesi, l’esistenza di un vantaggio può essere dovuta, da una parte, ad un elemento fisso correlato al regime fiscale applicato all’impresa, speciale rispetto al regime di diritto comune, e, dall’altra, ad un elemento variabile dipendente da circostanze di fatto, vale a dire l’ubicazione di fabbricati o di terreni in enti locali diversi nonché l’aliquota d’imposizione applicabile in tali enti.
(v. punti 21-23, 27)
2. Per quanto riguarda la nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, una misura non può sottrarsi alla qualificazione come di aiuto qualora il beneficiario della stessa sia soggetto ad uno specifico onere distinto e senza alcuna relazione con l’aiuto in questione.
Determinare se un surplus d’imposizione versato da un’impresa in un determinato periodo, a causa del suo assoggettamento ad un prelievo forfetario, compensi la differenza impositiva favorevole di cui essa ha beneficiato in un altro periodo dipende dall’analisi delle caratteristiche obiettive del prelievo forfetario applicabile e dalla circostanza che quest’ultimo possa essere considerato, o meno, come un onere inerente al vantaggio che risulta per l’impresa dal suo assoggettamento al regime speciale d’imposizione. La sola circostanza che il prelievo forfetario e il regime speciale d’imposizione siano stati istituiti entrambi con la medesima legge non consente di concludere che l’assoggettamento dell’impresa a detto prelievo forfetario sia correlato all’instaurazione del regime speciale d’imposizione.
(v. punti 43-44, 48)
3. Tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla Commissione, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE e un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso.
Inoltre, quando un aiuto non è stato notificato alla Commissione, l’inerzia di questa nei confronti di tale misura è irrilevante.
(v. punti 59-60)
4. I poteri della Commissione in materia di recupero di un aiuto sono soggetti, a norma dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, ad un termine di prescrizione di dieci anni. Dal n. 2 del medesimo articolo emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere solamente il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Di conseguenza, l’elemento decisivo ai fini della determinazione del termine di prescrizione di cui al citato art. 15 è quello della concessione effettiva dell’aiuto.
Dal suddetto art. 15, n. 2, emerge che tale disposizione, per fissare il dies a quo del termine di prescrizione, fa riferimento alla concessione dell’aiuto al beneficiario e non alla data di adozione di un regime di aiuti.
A tale riguardo la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi. Nell’ipotesi di un regime pluriennale consistente in versamenti o nella concessione periodica di vantaggi, la data di adozione di un atto costituente la base giuridica dell’aiuto e quella in cui le imprese percepiranno effettivamente il beneficio dell’aiuto medesimo possono essere separate da un lasso di tempo considerevole. In tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l’aiuto deve considerarsi concesso al beneficiario solamente alla data in cui esso è stato effettivamente erogato a quest’ultimo.
(v. punti 80-82)
5. Il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione.
Nel settore degli aiuti di Stato, nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo.
(v. punti 100, 102)