Causa C-39/10

Commissione europea

contro

Repubblica di Estonia

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Imposta sul reddito — Abbattimento — Pensioni di vecchiaia — Incidenza sulle pensioni di modesto importo — Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti»

Massime della sentenza

  1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Normativa nazionale che esclude i pensionati non residenti, non soggetti ad imposta nello Stato membro della loro residenza, considerato il modesto importo delle loro pensioni, dal beneficio degli abbattimenti – Inammissibilità

    (Art. 45 TFUE; Accordo SEE, art. 28)

  1.  Dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    Al riguardo, nell’ambito di un ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso al fine di permettere allo Stato membro e alla Corte di cogliere con esattezza la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, condizione necessaria affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto.

    (v. punti 24, 26)

  2.  Viene meno agli obblighi che gli incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo lo Stato membro che esclude i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge relativa all’imposta sul reddito di tale Stato, quando essi, considerato l’importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, soggetti a imposizione in quest’ultimo.

    Infatti, una normativa nazionale che non tiene conto della situazione personale e familiare dei contribuenti interessati è idonea a penalizzare le persone che hanno fatto uso delle possibilità previste dalle regole sulla libera circolazione dei lavoratori e si rivela di conseguenza incompatibile con le esigenze dei Trattati quali risultano dall’articolo 45 TFUE.

    (v. punti 58, 68 e dispositivo)


Causa C-39/10

Commissione europea

contro

Repubblica di Estonia

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Imposta sul reddito — Abbattimento — Pensioni di vecchiaia — Incidenza sulle pensioni di modesto importo — Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti»

Massime della sentenza

  1. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Imposte sul reddito — Normativa nazionale che esclude i pensionati non residenti, non soggetti ad imposta nello Stato membro della loro residenza, considerato il modesto importo delle loro pensioni, dal beneficio degli abbattimenti — Inammissibilità

    (Art. 45 TFUE; Accordo SEE, art. 28)

  1.  Dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    Al riguardo, nell’ambito di un ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso al fine di permettere allo Stato membro e alla Corte di cogliere con esattezza la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, condizione necessaria affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto.

    (v. punti 24, 26)

  2.  Viene meno agli obblighi che gli incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo lo Stato membro che esclude i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge relativa all’imposta sul reddito di tale Stato, quando essi, considerato l’importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, soggetti a imposizione in quest’ultimo.

    Infatti, una normativa nazionale che non tiene conto della situazione personale e familiare dei contribuenti interessati è idonea a penalizzare le persone che hanno fatto uso delle possibilità previste dalle regole sulla libera circolazione dei lavoratori e si rivela di conseguenza incompatibile con le esigenze dei Trattati quali risultano dall’articolo 45 TFUE.

    (v. punti 58, 68 e dispositivo)