Parole chiave
Massima

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1. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di collegamento — Contratto di lavoro — Paese dell’esecuzione abituale del lavoro — Interpretazione autonoma

(Convenzione di Roma 19 giugno 1980, art. 6, n. 2)

2. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di collegamento — Contratto di lavoro — Paese dell’esecuzione abituale del lavoro — Nozione — Esercizio in più Stati contraenti — Paese nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni

(Convenzione di Roma 19 giugno 1980, art. 6, n. 2)

Massima

1. La norma di cui all’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma 19 giugno 1980 relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e segnatamente il criterio del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» deve essere interpretato in modo autonomo, nel senso che il contenuto e la portata di tale norma di rinvio non possono essere determinati in base al diritto nazionale applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito, ma devono essere definiti secondo criteri uniformi ed autonomi per assicurare la piena efficacia della Convenzione di Roma conformemente agli obiettivi che essa persegue.

Inoltre, una siffatta interpretazione non deve prescindere da quella relativa ai criteri previsti dall’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale quando fissano norme per la determinazione della competenza giurisdizionale per le stesse materie e stabiliscono nozioni analoghe. Infatti, dal preambolo della Convenzione di Roma risulta che essa è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto internazionale privato, intrapresa con l’adozione della Convenzione di Bruxelles.

(v. punti 31‑33)

2. L’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

Infatti, il criterio contenuto nell’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma può applicarsi anche in un’ipotesi in cui il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, allorquando per il giudice adito è possibile individuare lo Stato con il quale il lavoro presenta un collegamento significativo.

Tenuto conto dell’obiettivo dell’art. 6 della Convenzione di Roma, che è quello di garantire al lavoratore un’adeguata protezione, il criterio del paese dell’esecuzione abituale del lavoro, sancito dal n. 2, lett. a) di tale articolo, deve formare oggetto di un’interpretazione ampia. Al pari dell’interpretazione operata dalla Corte, nell’ambito della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a proposito dell’art. 5, punto 1, di quest’ultima, il criterio del paese dell’esecuzione abituale del lavoro deve essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attività. Tale interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e segnatamente con il suo art. 8.

Qualora si tratti di un lavoro svolto nel settore dei trasporti internazionali, al fine di determinare lo Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, il giudice del rinvio deve tener conto di tutti gli elementi specifici di questa attività. A tal fine, egli deve stabilire, in particolare, in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Egli deve anche verificare quali sono i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato, i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni.

(v. punti 42‑50 e dispositivo)