CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 29 marzo 2012 ( 1 )

Causa C-616/10

Solvay SA

contro

Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Competenze speciali ed esclusive — Articolo 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Articolo 22, punto 4 — Contestazione della validità del brevetto — Articolo 31 — Provvedimenti provvisori o cautelari»

1. 

Adito con azioni per contraffazione di un brevetto europeo, dirette contro società stabilite in Stati membri diversi, seguite da una domanda volta all’ottenimento di un provvedimento provvisorio recante divieto di contraffazione transfrontaliero, il Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) sottopone alla Corte diverse questioni pregiudiziali relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ), alle liti relative ai diritti di proprietà intellettuale.

2. 

Le questioni poste dal giudice del rinvio ( 3 ), molto specifiche, riguardano alcuni dei principali problemi ( 4 ) sollevati dall’applicazione di detto regolamento alle controversie transfrontaliere in materia di brevetti europei ( 5 ) e offrono, quindi, alla Corte l’opportunità di fornire precisazioni sulle sue sentenze più importanti in materia relative all’articolo 6, punto 1 ( 6 ), all’articolo 22, punto 4 ( 7 ), e all’articolo 31 ( 8 ) del regolamento n. 44/2001.

I – Contesto normativo

3.

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 44/2001, e in deroga al principio stabilito dall’articolo 2 dello stesso, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate negli articoli 5-24 del medesimo regolamento.

4.

L’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 prevede che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro:

«(…)

1)

in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

(...)».

5.

L’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

4)

in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

Salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 [(in prosieguo: la “Convenzione di Monaco”)], i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;

(...)».

6.

Infine, l’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

II – Fatti all’origine della controversia nella causa principale

7.

Il 6 marzo 2009 la società Solvay SA, stabilita in Belgio e titolare del brevetto europeo EP 0 858 440 vigente in diversi Stati membri ( 9 ), ha introdotto dinanzi al Rechtbank ’s-Gravenhage, Paesi Bassi, un’azione per contraffazione ( 10 ) di diverse parti nazionali di detto brevetto diretta, in particolare, contro tre società originarie di due Stati membri diversi, la Honeywell Fluorine Products Europe BV, stabilita nei Paesi Bassi, nonché la Honeywell Belgium NV e la Honeywell Europe NV, stabilite in Belgio ( 11 ), per avere commercializzato un prodotto fabbricato dalla Honeywell International Inc. (HFC-245) identico a quello coperto da detto brevetto.

8.

Nel contesto di tale procedimento, il 9 dicembre 2009 la Solvay SA ha proposto un ricorso incidentale contro le convenute nell’azione principale, chiedendo l’adozione di un provvedimento provvisorio recante divieto di contraffazione transfrontaliero per l’intera durata del procedimento principale ( 12 ).

9.

Poiché le convenute nell’azione principale hanno eccepito, nell’ambito del procedimento incidentale, la nullità delle parti nazionali del brevetto in causa, senza tuttavia avere avviato né annunciato di volere avviare azioni per dichiarazioni di nullità, e contestato la competenza del giudice olandese adito a conoscere sia dell’azione principale sia del procedimento incidentale, il Rechtbank ’s-Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e diverse questioni pregiudiziali sull’articolo 22, punto 4, e sull’articolo 31 del regolamento n. 44/2001.

III – Le questioni pregiudiziali

10.

Le questioni pregiudiziali sottoposte al Rechtbank ’s-Gravenhage sono formulate nei termini seguenti:

«1)

Con riguardo all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001:

Se, in una situazione in cui due o più società di Stati membri diversi vengono accusate, ciascuna autonomamente, in un procedimento pendente dinanzi ad un giudice di uno di detti Stati, di violazione della stessa parte nazionale di un brevetto europeo, come in vigore in uno Stato membro ancora diverso, a causa del compimento di atti vietati con riguardo al medesimo prodotto, si configuri la possibilità di “decisioni incompatibili” con trattazione separata, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del [detto] regolamento.

2)

Con riguardo all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001:

a)

Se l’articolo 22, punto 4, [di tale] regolamento sia applicabile in un procedimento volto ad ottenere un provvedimento provvisorio in forza di un brevetto straniero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero “provvisorio”) se il convenuto avanza la difesa che il brevetto invocato è nullo, posto che il giudice in tal caso non prende una decisione definitiva sulla validità del brevetto invocato, ma fa una valutazione di quale sarà al riguardo il giudizio del giudice competente in forza dell’articolo 22, punto 4, del [detto] regolamento, e il provvedimento provvisorio richiesto, sotto forma di un divieto di contraffazione, verrà negato se, a giudizio del giudice, esiste una ragionevole possibilità, non trascurabile, che il brevetto invocato verrà annullato dal giudice competente.

b)

Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], in un procedimento ai sensi della questione che precede, siano posti requisiti di forma alla difesa di nullità, nel senso che tale articolo sia applicabile soltanto se è già pendente un’azione di nullità dinanzi al giudice competente in virtù dell’articolo 22, punto 4, [di tale] regolamento o se detta azione viene avviata entro un termine da fissarsi dal giudice competente – ovvero se al riguardo è stato o verrà notificato un atto di citazione al titolare del brevetto, oppure se basti sollevare l’eccezione di nullità e, in tal caso, se vengano posti requisiti al contenuto della difesa avanzata, nel senso che essa deve essere sufficientemente fondata e/o che l’opposizione di detta difesa non debba essere considerata come abuso del diritto processuale.

c)

Se la [prima] questione viene risolta in senso affermativo, se il giudice, dopo che in un procedimento ai sensi della prima questione viene avanzata una difesa di nullità, mantenga la competenza nei riguardi dell’azione di contraffazione, con la conseguenza che (se la parte attrice lo desidera) la procedura di violazione deve essere sospesa sino a che il giudice competente, in virtù dell’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], si sia pronunciato sulla validità della parte nazionale del brevetto invocato, ovvero se l’azione debba essere respinta, in quanto non ci si può pronunciare su una difesa essenziale ai fini della decisione o se il giudice, dopo che è stata avanzata una difesa di nullità, perde la sua competenza anche nei riguardi dell’azione di contraffazione.

d)

In caso di soluzione affermativa della [prima] questione, se il giudice nazionale possa ricavare dall’articolo 31 del regolamento [n. 44/2001] la sua competenza a giudicare di un’azione volta ad ottenere un provvedimento provvisorio fondato su un brevetto straniero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero) e contro la quale viene avanzata la difesa che il brevetto invocato è nullo, ovvero (nel caso in cui si giudichi che l’applicabilità dell’articolo 22, punto 4, del [detto] regolamento non pregiudica la competenza del Rechtbank a pronunciarsi sulla questione della violazione) la sua competenza a pronunciarsi su una difesa che faccia valere la nullità del brevetto straniero invocato.

e)

In caso di soluzione affermativa della quarta questione, quali fatti e circostanze siano necessari per poter configurare l’effettivo nesso di collegamento, di cui al punto 40 della [citata] sentenza Van Uden, fra l’oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato membro del giudice adito».

11.

Hanno presentato osservazioni scritte l’attrice e le convenute nell’azione principale, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Commissione. Nel corso dell’udienza che si è svolta il 30 novembre 2011, hanno esposto le loro difese orali i rappresentanti della Solvay SA, della Honeywell Fluorine Products Europe BV nonché gli agenti del Regno di Spagna e della Commissione.

IV – Analisi

12.

Poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai nei rapporti tra gli Stati membri ( 13 ) la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia commerciale ( 14 ) va ricordato, in via preliminare, che l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento a tale Convenzione vale anche per il regolamento di cui sopra, qualora le disposizioni dell’uno e dell’altra possano essere qualificate come equivalenti ( 15 ). Inoltre, dal diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001 emerge che dev’essere garantita la continuità interpretativa tra la Convenzione di Bruxelles e detto regolamento.

A – Sull’azione principale e sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

13.

Con la prima questione il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla Corte se possa dichiararsi competente ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Desidera sapere, più precisamente, se, essendo stato adito con azioni riguardanti una società stabilita nei Paesi Bassi e due società stabilite in Belgio, si trovi davanti a un rischio di decisioni incompatibili che giustificherebbe la sua competenza ai sensi di detta disposizione.

14.

Infatti, l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede la possibilità per una parte attrice di citare una pluralità di convenuti dinanzi al tribunale del domicilio di uno di essi, a condizione che le domande abbiano tra di loro un vincolo di connessione tale che sussiste un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente ( 16 ).

15.

L’esigenza di un vincolo di connessione fra le domande era stato stabilito dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles ( 17 ), prima di essere sancito nell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ( 18 ), al fine di evitare che la deroga al principio della giurisdizione dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto potesse rimettere in discussione l’esistenza stessa di detto principio.

16.

La Corte ha del pari precisato che, affinché delle decisioni possano essere considerate contraddittorie, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto ( 19 ).

17.

Spetta, del resto, al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le cause di cui trattasi fossero decise separatamente ( 20 ).

18.

Nella citata sentenza Roche Nederland e a. la Corte ha tuttavia giudicato che azioni per contraffazione avviate parallelamente in diversi Stati membri, le quali, in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3, della Convenzione di Monaco, devono essere esaminate alla luce di ciascuna normativa nazionale vigente in materia ( 21 ), non si collocherebbero nel contesto di una stessa situazione di diritto ( 22 ) e che, pertanto, eventuali decisioni divergenti non possono essere qualificate come contraddittorie ( 23 ).

19.

In altri termini, sembrerebbe, in linea di principio, che le condizioni d’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non possono essere soddisfatte allorquando le azioni per contraffazione si basano su un brevetto europeo.

20.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza Roche Nederland e a. della Corte è stata fortemente criticata ( 24 ), perché restringerebbe considerevolmente il campo d’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ( 25 ) nel settore della proprietà industriale ( 26 ). Si ritiene da più parti ( 27 ) che essa attenui la protezione dei titolari di brevetti europei ( 28 ) essendo anche incompatibile con l’articolo 69 della Convenzione di Monaco ( 29 ).

21.

Si deve, quindi, considerare che il problema sollevato nel presente procedimento equivalga, in definitiva, a dover decidere del mantenimento o del capovolgimento della giurisprudenza Roche Nederland e a.?

22.

Non sono di questa opinione. Così come hanno rilevato sia la Repubblica federale di Germania sia il Regno di Spagna e la Commissione, mi sembra sia possibile seguire un’impostazione più sfumata, che circoscriva scrupolosamente la portata della giurisprudenza Roche Nederland e a.

23.

Infatti, la situazione di diritto nel procedimento principale si distingue da quella oggetto della causa che è sfociata nella citata sentenza Roche Nederland e a., in quanto le convenute nell’azione principale stabilite nei Paesi Bassi e in Belgio sono accusate, separatamente, di commercializzare gli stessi prodotti contraffatti negli stessi Stati membri e quindi di violare le stesse «parti nazionali del brevetto europeo» in vigore in questi ultimi Stati membri.

24.

Per valutare la pertinenza di tali argomenti, può risultare opportuno analizzare la situazione che si presenterebbe qualora l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dovesse essere dichiarato inapplicabile. Il giudice del rinvio, olandese, sarebbe competente per quanto riguarda l’azione diretta contro la convenuta nel procedimento principale stabilita nei Paesi Bassi, mentre contro le due convenute nel procedimento principale stabilite in Belgio l’attrice nell’azione principale dovrebbe adire un giudice belga con un’azione per contraffazione, in applicazione dell’articolo 2 di detto regolamento ( 30 ).

25.

I due giudici dovrebbero esaminare, ciascuno per proprio conto, le contraffazioni denunciate in conformità dei diversi diritti nazionali che disciplinano le diverse «parti nazionali del brevetto europeo» di cui si presume la violazione, trovando applicazione il principio lex loci protectionis ( 31 ). Ad esempio, dovrebbero valutare secondo il diritto finlandese la violazione commessa dalle tre convenute nell’azione principale nei confronti della parte finlandese del brevetto europeo a causa della commercializzazione di un prodotto identico sul territorio finlandese.

26.

È vero che, in tali condizioni, sarebbero chiamati a pronunciare decisioni che si collocano in una medesima situazione di diritto – la violazione della stessa parte nazionale di un brevetto che definisce, con gli stessi termini, la portata della protezione di detto brevetto ( 32 ) – ma potrebbero pronunciare decisioni diametralmente opposte.

27.

In altre parole, l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non troverebbe applicazione in una serie di azioni per contraffazione dirette contro società diverse stabilite in Stati membri diversi, dal momento che riguardano fatti commessi in Stati membri diversi e in violazione di parti nazionali diverse di un brevetto europeo disciplinate da diritti diversi ( 33 ). Per contro, esso potrebbe trovare applicazione, a patto che sia soddisfatta la condizione relativa all’identità della situazione di fatto, in una serie di azioni per contraffazione dirette contro società diverse stabilite in Stati membri diversi, purché riguardino separatamente fatti commessi in uno stesso Stato membro e in violazione della stessa parte nazionale di un brevetto europeo disciplinato dal medesimo diritto ( 34 ).

28.

Occorre, tuttavia, ricordare che le norme sulla competenza speciale del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate dal giudice nazionale ( 35 ) nel rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi di detto regolamento, il che comporta che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia interpretato «in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato» ( 36 ).

29.

In tali circostanze, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica nell’ambito di un’azione per contraffazione di un brevetto europeo nel quale sono convenute diverse società stabilite in Stati membri diversi quando le azioni riguardano separatamente atti che sono stati commessi nello stesso Stato membro e che violano la stessa parte nazionale di un brevetto europeo disciplinato dallo stesso diritto.

B – Sul procedimento incidentale

30.

Con la seconda serie di questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che la validità di un brevetto sia stata contestata nell’ambito di un procedimento incidentale, recante divieto transfrontaliero di contraffazione, parallelo a un’azione principale per contraffazione, sia sufficiente e, in caso affermativo, a quali condizioni formali e procedurali, per determinare l’applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, in modo tale che, da una parte, il giudice del rinvio adito debba dichiarare la propria incompetenza a conoscere dell’azione principale, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 44/2001 e, dall’altra, di conseguenza, sia portato ad accertare la propria competenza a conoscere del procedimento incidentale ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001.

1. Sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001

31.

Occorre esaminare la prima serie di questioni concernenti la portata delle disposizioni dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 alla luce della motivazione e del dispositivo della sentenza GAT ( 37 ).

32.

In detta sentenza la Corte ha dichiarato che occorreva interpretare l’articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles alla luce della sua finalità e della sua collocazione nel sistema della Convenzione stessa ( 38 ), nel senso che la norma sulla competenza esclusiva in esso prevista riguarda tutte le controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o mediante eccezione e quale che sia lo stadio del procedimento nel contesto del quale è sollevata.

33.

Senza ritornare sulla ragion d’essere di dette disposizioni, si può rilevare che tale soluzione era giustificata da tre serie di considerazioni sul fondamento e sulla finalità del sistema stabilito dalla Convenzione di Bruxelles ( 39 ): innanzitutto, la natura vincolante della competenza esclusiva stabilita dall’articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles ( 40 ); poi, la necessità di garantire la prevedibilità delle norme sulla competenza, e quindi la certezza del diritto, evitando la moltiplicazione delle competenze ( 41 ), e, infine, la necessità di scongiurare la moltiplicazione del rischio di pronunce contrastanti che la Convenzione di Bruxelles mirava appunto a evitare ( 42 ).

34.

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna nonché la Commissione, riprendendo a tal proposito alcuni degli elementi avanzati dal giudice del rinvio, sono concordi nel considerare, in sostanza, che i giudici aditi con una domanda indiretta, com’è il caso nel procedimento principale, non decidono sul merito, né sull’esistenza della contraffazione (oggetto dell’azione principale), né sulla validità del brevetto (motivo di difesa sollevato nell’ambito del procedimento incidentale), ma si limitano, al contrario, di regola, a valutare il rispetto delle condizioni per l’emanazione del provvedimento provvisorio richiesto. Poiché l’analisi eventuale della validità di un brevetto è svolta prima facie e non conduce ad alcuna decisione definitiva, non esisterebbe quindi alcun rischio di decisioni contraddittorie.

35.

Questo punto di vista, tuttavia, dev’essere discusso alla luce, in particolare, del punto 30 della citata sentenza GAT nel quale la Corte ha preso posizione proprio sulla questione dell’incidenza degli effetti delle decisioni sull’applicabilità dell’articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Si sosteneva che, poiché gli effetti di una decisione che statuisce in via incidentale sulla validità di un brevetto si limitavano, secondo il diritto tedesco, alle parti in causa (efficacia inter partes), non poteva esistere il rischio di decisioni contraddittorie. La Corte ha respinto l’argomento in termini molto generali e molto radicali.

36.

Sottolineando che gli effetti annessi a una siffatta decisione sono determinati dal diritto nazionale e che, in diversi Stati contraenti, la decisione che annulla un brevetto ha efficacia erga omnes, la Corte ha considerato che, «[p]er evitare il rischio di decisioni contraddittorie, sarebbe quindi necessario restringere la competenza dei giudici di uno Stato diverso da quello del rilascio per statuire in via incidentale sulla validità di un brevetto straniero ai soli casi in cui il diritto nazionale applicabile annette alla decisione da pronunciare solo un’efficacia limitata alle parti in causa». Ha ritenuto che ciò non fosse possibile perché «[t]ale restrizione porterebbe (...) a distorsioni, compromettendo la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per gli interessati» ( 43 ).

37.

Si deve allora considerare che la citata sentenza GAT obblighi il giudice del rinvio a dichiararsi incompetente nelle circostanze specifiche del procedimento principale? A mio avviso, si impone una risposta più sfumata, che tenga conto della realtà procedurale.

38.

Va sottolineato, infatti, che possono presentarsi solo tre ipotesi, a seconda che la validità del brevetto sia stata contestata sia nel contesto dell’azione principale sia nel contesto del procedimento incidentale [ipotesi a)], o solo nel contesto dell’azione principale [ipotesi b)] o solo nel contesto del procedimento incidentale [ipotesi c)].

39.

Nelle ipotesi a) e b) trova applicazione la giurisprudenza GAT e il giudice adito, quindi, conformemente all’articolo 25 del regolamento n. 44/2001, deve dichiarare la propria incompetenza a conoscere dell’azione principale ed esaminare l’eventuale concessione del provvedimento provvisorio richiesto ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001.

40.

Nell’ipotesi c) possono incontrarsi due situazioni. Può accadere che il convenuto non abbia avuto la possibilità di eccepire la validità del brevetto nel contesto dell’azione principale, ad esempio perché il provvedimento provvisorio è stato adottato prima dell’avvio dell’azione principale ( 44 ) [situazione c1)]. Può anche accadere che il convenuto abbia sì avuto tale possibilità, ma che non abbia ritenuto opportuno fruirne [situazione c2), il che sembra corrispondere alla situazione oggetto del procedimento principale, circostanza che va accertata dal giudice del rinvio].

41.

Nella situazione c1) il giudice adito deve poter esaminare la domanda di provvedimento provvisorio o cautelare richiesto e accordarlo, se del caso, ma nel rigoroso rispetto della giurisprudenza GAT. Ciò significa che siffatto provvedimento provvisorio può essere adottato solo a condizione che il giudice adito, entro un termine ragionevole, sia adito anche con un’azione principale in relazione al provvedimento richiesto, un’azione per contraffazione nel contesto di una domanda di divieto di contraffazione, nel cui ambito potrà essere garantito il rispetto della giurisprudenza GAT, e quindi alla rigida condizione che non produca alcun effetto definitivo.

42.

Nella situazione c2) l’argomento sollevato nel contesto del procedimento incidentale della nullità del brevetto in causa non potrebbe, per contro, e in linea di principio, condurre il giudice adito a dichiararsi incompetente a conoscere dell’azione principale, in applicazione dell’articolo 25 del regolamento n. 44/2001. In tale ipotesi, infatti, si può presumere che l’argomento della nullità del brevetto in causa sia dilatorio, essendo a carico del convenuto l’onere di dimostrare di avere avviato dinanzi al giudice competente un’azione di nullità di detto brevetto. Il giudice adito, dunque, a patto che sia competente nel merito, può adottare in conformità del suo diritto nazionale il provvedimento provvisorio richiesto.

43.

Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza esclusiva in esso prevista non trova applicazione quando la validità di un brevetto sia stata contestata solo nell’ambito di un procedimento incidentale, nei limiti in cui la decisione che può essere adottata alla fine di tale procedimento non produca effetti definitivi.

2. Sull’interpretazione dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001

44.

Le conclusioni su questo punto sono presentate solo in subordine, per il caso in cui la Corte giudicasse che il giudice del rinvio non sia competente a conoscere della causa nel merito, in applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, o non sia competente a conoscere della totalità della causa nel merito in applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento in parola.

45.

Infatti, come discende da una giurisprudenza costante ( 45 ), il giudice competente a conoscere del merito di una causa in forza di uno dei criteri di competenza previsti dalla Convenzione di Bruxelles, e ormai dal regolamento n. 44/2001, rimane del pari competente ad ordinare provvedimenti provvisori o cautelari, senza che quest’ultima competenza sia subordinata ad altri presupposti ( 46 ).

46.

Discende dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, così come prima di esso l’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles, costituisce un titolo autonomo di competenza ( 47 ), complementare ai titoli di competenza stabiliti agli articoli 2-24 del regolamento n. 44/2001 ( 48 ). Tuttavia, poiché tale disposizione prevede un’eccezione al sistema di competenze stabilito dal regolamento n. 44/2001, dev’essere interpretato restrittivamente ( 49 ), essendo l’esercizio della «giurisdizione provvisoria» soggetto a talune condizioni poste dalla giurisprudenza della Corte, relative alla natura dei diritti da tutelare nonché alla finalità e all’oggetto dei provvedimenti richiesti ( 50 ).

47.

I provvedimenti provvisori devono rientrare, innanzitutto, nel campo d’applicazione del regolamento n. 44/2001, limitato alla nozione di materia civile e commerciale, dovendo quest’appartenenza essere determinata non già, tenuto conto della grande varietà di siffatti provvedimenti nei vari Stati membri, dalla loro propria natura, bensì dalla natura dei diritti di cui garantiscono la salvaguardia ( 51 ). Questo è quindi, senza alcun dubbio, il caso delle azioni per contraffazione, alle quali sono applicabili le norme generali del regolamento n. 44/2001 ( 52 ), nonché delle domande provvisorie recanti divieto di contraffazione transfrontaliero come quella oggetto del procedimento principale ( 53 ).

48.

I provvedimenti che possono essere adottati ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 devono, inoltre, presentare un carattere provvisorio, vale a dire devono essere volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza ( 54 ). Siffatta condizione implica principalmente che un provvedimento provvisorio adottato ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 sia limitato nel tempo.

49.

La Corte, in termini molto generali, ha sottolineato che il giudice chiamato a concedere siffatto provvedimento deve agire con «una particolare circospezione ed una conoscenza approfondita delle circostanze concrete in cui il provvedimento dovrà esplicare i propri effetti», il che significa che deve «limitare nel tempo l’autorizzazione» e, più ampiamente, «subordinare l’autorizzazione a tutte le condizioni necessarie per garantir[n]e il carattere provvisorio o cautelare» ( 55 ), in particolare fino alla pronuncia di una decisione sul merito.

50.

Inoltre, e proprio al fine di garantire la natura provvisoria o cautelare dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, la Corte, nella citata sentenza Van Uden ( 56 ), pone una condizione supplementare relativa all’esistenza di un effettivo nesso di collegamento fra l’oggetto dei provvedimenti provvisori richiesti e la competenza territoriale dello Stato membro del giudice adito ( 57 ), che è, per l’appunto, l’oggetto dell’ultima questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio.

51.

La Corte, fino ad oggi, non ha avuto direttamente l’opportunità di precisare ciò che queste due condizioni implicano per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

52.

Poiché la domanda incidentale in causa nel procedimento principale è stata proposta dopo l’avvio di un’azione principale, tanto che la condizione relativa alla limitazione del campo d’applicazione ratione temporis del provvedimento adottato può essere considerata come potenzialmente soddisfatta, mi soffermerò in particolar modo sull’esame della condizione relativa all’esistenza di un nesso di collegamento effettivo.

53.

Detta condizione, criticata ( 58 ), è oggetto di varie interpretazioni ( 59 ). Per alcuni, siffatta esigenza costituirebbe un limite all’efficacia extraterritoriale dei provvedimenti provvisori adottati. Per altri, implicherebbe che il provvedimento adottato produca, almeno parzialmente, i suoi effetti nello Stato membro del giudice adito. La condizione non funzionerebbe, quindi, in alcun modo come una limitazione del campo d’applicazione ratione loci del provvedimento adottato, potendo quest’ultimo, al contrario, produrre effetti in Stati membri diversi da quello del giudice adito e quindi avere una portata extraterritoriale ( 60 ). Si tratterebbe, piuttosto, di una condizione di localizzazione territoriale minima del provvedimento provvisorio richiesto. L’esistenza di un effettivo nesso di collegamento dovrebbe così essere esaminata in considerazione, principalmente, delle vie d’esecuzione dello Stato membro del giudice adito ( 61 ).

54.

Mi sembra, infatti, che si possa ammettere che il giudice di uno Stato membro, per ipotesi non competente a conoscere dell’azione nel merito, possa dichiararsi competente alla concessione di un provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 solo se detto provvedimento produce effetti sul territorio di detto Stato membro e possa esservi eseguito. Incombe a questo stesso giudice, che si trova nelle migliori condizioni per farlo, valutare l’esistenza di siffatto nesso di collegamento.

55.

Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non può concedere un provvedimento provvisorio che non produca effetti sul suo territorio, circostanza che va accertata dal giudice stesso.

V – Conclusione

56.

In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Rechtbank ’s-Gravenhage nei termini seguenti:

«1)

In via principale:

a)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che si applica nel contesto di un’azione per contraffazione di un brevetto europeo diretta contro diverse società stabilite in Stati membri diversi quando le azioni riguardano separatamente atti commessi nello stesso Stato membro e che violano la stessa parte nazionale di un brevetto europeo disciplinato dallo stesso diritto.

b)

L’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza esclusiva in esso prevista non trova applicazione quando la validità di un brevetto è contestata solo nell’ambito di un procedimento incidentale, nei limiti in cui la decisione suscettibile di essere adottata alla fine di detto procedimento non produca effetti definitivi.

2)

In subordine:

L’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale non può concedere un provvedimento provvisorio che non produca alcun effetto sul suo territorio, circostanza che va accertata dal giudice stesso».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 3 ) Tali questioni, inoltre, sono state sollevate pochissimo tempo dopo la pubblicazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), del 14 dicembre 2010 [COM(2010) 748 def. (in prosieguo: la «proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001»)]. Per un esame di detta proposta, v. Heinze, C., «Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation», Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2011, vol. 75, pag. 581.

( 4 ) Problemi esposti dalla Commissione nella sua relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento n. 44/2001, del 21 aprile 2009 [COM(2009) 174 def., punto 3.4]. V., altresì, Libro verde sulla revisione del regolamento n. 44/2001, del 21 aprile 2009 [COM(2009) 175 def., punti 4 e 6], e risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sull’attuazione e la revisione del regolamento n. 44/2001 (GU 2011, C 308 E, pag. 36, punto 22).

( 5 ) V., in particolare, Fernández Arroyo, D., Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales, RCADI, 2006, tomo 323, in particolare pag. 95, punti 80 e seg.; Leible, S., e Ohly, A. (ed.), Intellectual Property and Private International Law, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., Extraterritoriale PatentverletzungsjuridiktionDie internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C., e Treppoz, E., Droit international privé et propriété intellectuelleUn nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M., Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter Lang, 2011.

( 6 ) Sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a. (C-539/03, Racc. pag. I-6535).

( 7 ) Sentenza del 13 luglio 2006, GAT (C-4/03, Racc. pag. I-6509).

( 8 ) Sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden (C-391/95, Racc. pag. I-7091).

( 9 ) Nello specifico, in Danimarca, in Irlanda, in Grecia, in Lussemburgo, in Austria, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia, paesi ai quali occorre aggiungere anche il Liechtenstein e la Svizzera.

( 10 ) In prosieguo: l’«azione principale».

( 11 ) In prosieguo, congiuntamente: le «convenute nell’azione principale».

( 12 ) In prosieguo: il «procedimento incidentale».

( 13 ) Per il Regno di Danimarca, v. accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU L 299, pag. 62).

( 14 ) GU 1972, L 299, pag. 32 (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

( 15 ) V., in particolare, sentenze del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Racc. pag. I-8421, punto 27), e del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, Racc. pag. I-9773, punto 38).

( 16 ) Sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis (189/87, Racc. pag. 5565, punto 12); del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C-51/97, Racc. pag. I-6511, punto 48), nonché Roche Nederland e a., cit. (punto 20).

( 17 ) Sentenza Kalfelis, cit. (punto 12).

( 18 ) Come ha ricordato la Corte nella sentenza Roche Nederland e a., cit. (punto 21).

( 19 ) Sentenze Roche Nederland e a., cit. (punto 26); dell’11 ottobre 2007, Freeport (C-98/06, Racc. pag. I-8319, punto 40), nonché del 1o dicembre 2011, Painer (C-145/10, Racc. pag. I-12533, punto 79).

( 20 ) Citate sentenze Freeport (punto 41) e Painer (punto 83).

( 21 ) Punto 30.

( 22 ) Punto 31.

( 23 ) Punti 32 e 35.

( 24 ) V., in particolare, European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship, IPRax, 2007, n. 4, pag. 284; paragrafi 78-85 nonché giurisprudenza citata al paragrafo 78 delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa che ha dato luogo alla sentenza Painer, cit.; v., inoltre, Muir Watt, H., «Article 6», in Magnus, U., e Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2a ed., Sellier, European Law Publishers, 2012, pag. 313, n. 25a; Noorgård, M., «A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation», in Leible, S., e Ohly, A. (ed.), op. cit., pag. 211; Gonzalez Beilfuss, C., «Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland», in Nuyts, A. (ed.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Kluwer Law International, pag. 79.

( 25 ) Alcuni autori critici hanno, tuttavia, riconosciuto che detta giurisprudenza aveva messo fine ad anni di incertezza e contribuito ad elevare il livello di armonizzazione in Europa. V., in tal senso, Kur, A., «Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property», in Leible, S., e Ohly, A., op. cit., pagg. 1 e 2.

( 26 ) In particolare Hess, B., e a., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, settembre 2007, n. 204, pag. 104 (in prosieguo: «Heidelberg Report»).

( 27 ) La Commissione stessa ha segnalato le difficoltà che discendono da detta giurisprudenza nella sua relazione del 21 aprile 2009 sull’applicazione del regolamento n. 44/2001 (punto 3.4). Il Libro verde sulla revisione del regolamento n. 44/2001, tuttavia, affronta la questione con enorme prudenza, in considerazione anche dei punti 36-38 della sentenza Roche Nederland e a., cit. Ad ogni modo, occorre constatare che essa non ha proposto modifiche dell’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 nella sua proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001, sebbene il suo obiettivo fosse solo «individuare alcune lacune dell’attuale sistema» e di porvi rimedio nell’attesa della creazione del sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei e comunitari. V., a tal proposito, il parere 1/09, dell’8 marzo 2011, emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Racc. pag. I-1137), in cui la Corte ha dichiarato che il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario», non era compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE.

( 28 ) Heidelberg Report, pag. 338, n. 825 e seg.

( 29 ) Heidelberg Report, pag. 340, n. 833.

( 30 ) L’opportunità di proporre azioni sulla base dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è stata discussa in questa causa e pertanto non viene esaminata nell’ambito delle presenti conclusioni.

( 31 ) V., su questo aspetto, i paragrafi 97 e 118 delle conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa che ha dato luogo alla sentenza Roche Nederland e a., cit.

( 32 ) V., in tal senso, Blumer, F., Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, colloquio organizzato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto internazionale privato e la proprietà intellettuale, Ginevra, 30 e 31 gennaio 2001 (WIPO/PIL/01/3).

( 33 ) Al punto 33 della sentenza Roche Nederland e a., cit., la Corte ha infatti considerato che non potrebbe essere accertato un vincolo di connessione «tra azioni per contraffazione di uno stesso brevetto europeo ognuna delle quali venga proposta nei confronti di una società stabilita in uno Stato contraente differente per fatti che questa avrebbe commesso nel territorio del rispettivo Stato».

( 34 ) Va ricordato che la Corte ha giudicato che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 trovava applicazione nonostante l’assenza d’identità del fondamento normativo delle azioni da unificare. V. sentenza Freeport, cit. (punti 31-47).

( 35 ) Sentenza del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C-103/05, Racc. pag. I-6827, punto 24).

( 36 ) V. sentenza Reisch Montage, cit. (punto 25); v., altresì, per quanto riguarda l’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sentenze del 17 giugno 1992, Handte (C-26/91, Racc. pag. I-3967, punto 18); del 28 settembre 1999, GIE Groupe Concorde e a. (C-440/97, Racc. pag. I-6307, punto 24), nonché del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, Racc. pag. I-1699, punti 24-26); per quanto riguarda l’eccezione del forum non conveniens, sentenza del 1o marzo 2005, Owusu (C-281/02, Racc. pag. I-1383, punto 40); per quanto riguarda l’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles, sentenza del 28 aprile 2005, St. Paul Dairy (C-104/03, Racc. pag. I-3481, punto 19).

( 37 ) Cit. (punti 13-31).

( 38 ) Punti 20-24.

( 39 ) Sulla ragion d’essere di dette disposizioni si rinvia ai copiosi lavori della dottrina.

( 40 ) Punti 26 e 27.

( 41 ) Punto 28.

( 42 ) Punto 29.

( 43 ) Per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, v. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 41).

( 44 ) Per quanto assurda possa sembrare, trattandosi di un procedimento incidentale suscettibile, potremmo dire per natura, di inserirsi in un procedimento principale, l’ipotesi può comunque incontrarsi, come avrò occasione di sottolineare in prosieguo.

( 45 ) Sentenze Van Uden, cit. (punti 22 e 48), nonché del 27 aprile 1999, Mietz (C-99/96, Racc. pag. I-2277, punto 41).

( 46 ) Va notato che dette disposizioni sono riprese in una nuova disposizione della proposta di riforma del regolamento n. 44/2001, l’articolo 35.

( 47 ) Sentenza Van Uden, cit. (punto 42). V., in particolare, Pertegás Sender, M., «Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?», in Fentiman, R., e a., L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale, Bruylant, 1999, pag. 277; Pertegás Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, pag. 130, n. 3.138.

( 48 ) Su detta disposizione v. la Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, elaborata da Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 42), nonché la Relazione esplicativa sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, di Fausto Pocar (GU 2009, C 319, pag. 1, punto 124).

( 49 ) Per quanto riguarda l’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles, v. sentenza St. Paul Dairy, cit. (punto 11).

( 50 ) Citate sentenze Van Uden (punto 46) e Mietz (punto 47).

( 51 ) Sentenze del 27 marzo 1979, de Cavel (143/78, Racc. pag. 1055, punto 8); del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C-261/90, Racc. pag. I-2149, punto 32); Van Uden, cit. (punto 33), nonché Realchemie Nederland, cit. (punto 40).

( 52 ) Sentenza del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, Racc. pag. 3663, punto 23).

( 53 ) Sebbene la Corte abbia dichiarato che spetta al giudice del rinvio accertare se ciò avvenga nella causa principale. V. sentenza St. Paul Dairy, cit. (punto 10).

( 54 ) Citate sentenze Reichert e Kockler (punto 34), Van Uden (punto 37), nonché St. Paul Dairy (punto 13).

( 55 ) Sentenze del 21 maggio 1980, Denilauler (125/79, Racc. pag. 1553, punti 15 e 16); Reichert e Kockler, cit. (punto 33), nonché Van Uden, cit. (punto 38).

( 56 ) Punto 40.

( 57 ) Occorre precisare che, sebbene la Corte non si sia riferita formalmente né esplicitamente a detta condizione nelle sue sentenze successive, ne ha fatto riferimento, tuttavia, nella sentenza Mietz, cit. (punto 42).

( 58 ) In particolare dalla Commissione, facendo eco alla dottrina, nella relazione sull’applicazione del regolamento n. 44/2001 (cit.), nonché nel Libro verde sulla revisione del regolamento n. 44/2001 (cit.). Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 (cit.) il Parlamento europeo «sollecita l’introduzione di un considerando, al fine di superare le difficoltà poste da [questo] requisito». Per una panoramica, v. Dickinson, A., «Provisional Measures in the “Brussels I” Review: Disturbing the Status Quo?», Journal of Private International Law, 2010, vol. 6, n. 3, pag. 519.

( 59 ) V., in particolare, Pertegás Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, op. cit., punto 3.158; Janssens, M.-C., «International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law», in Dirix, E., e Leleu, Y.-H., The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011 n. 46, pagg. 611 e 640.

( 60 ) La Corte, del resto, l’ha ricordato nella sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker (C-256/09, Racc. pag. I-7349, punto 85), rinviando, a tal proposito, alla relazione esplicativa relativa alla Convenzione adottata sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali elaborata dalla sig.ra Alegría Borrás (GU 1998, C 221, pag. 27, punto 59). V., altresì, sentenza Denilauler, cit. (punto 17).

( 61 ) La proposta di riforma del regolamento n. 44/2001 (cit., punto 3.1.5, venticinquesimo considerando) prevede che debba essere garantita la libera circolazione dei provvedimenti provvisori concessi da un giudice competente nel merito, mentre l’efficacia dei provvedimenti provvisori adottati da un giudice non competente nel merito deve essere limitata al territorio dello Stato membro interessato. V., altresì, l’articolo 99 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e l’articolo 103 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).