CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 3 luglio 2012 ( 1 )

Causa C-614/10

Commissione europea

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Adempimento delle funzioni delle autorità di controllo nazionali incaricate di vigilare sul trattamento dei dati personali in piena indipendenza — Strette correlazioni, di carattere personale ed organizzativo, fra l’autorità di controllo e la cancelleria federale»

I – Introduzione

1.

Con il presente ricorso ( 2 ), introdotto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ), poiché la legislazione vigente in Austria non risponde al criterio di piena indipendenza per quanto riguarda la Datenschutzkommission (commissione per la protezione dei dati; in prosieguo: la «DSK»), istituita quale autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

2.

La presente causa, proprio come la causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 marzo 2010, Commissione/Germania ( 4 ) (in prosieguo: la «sentenza Commissione/Germania»), solleva la questione della portata dell’indipendenza dell’autorità di controllo richiesta dall’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

3.

Di conseguenza, l’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Commissione/Germania sarà decisiva in vista della valutazione della fondatezza del ricorso presentato dalla Commissione, la quale è sostenuta dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

4.

La Repubblica federale di Germania è intervenuta nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

5.

Dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46 emerge che la medesima è diretta ad assicurare, a livello degli Stati membri, la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali. Tuttavia, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva, siffatta protezione non può giustificare una restrizione o un divieto della libera circolazione dei dati personali tra Stati membri. Ne deriva che la direttiva 95/46 mira a stabilire un equilibrio tra la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da un lato, e la libera circolazione di siffatti dati, dall’altro.

6.

Come emerge dal considerando 62 della direttiva 95/46, un elemento essenziale della summenzionata tutela delle persone è l’istituzione, negli Stati membri, di autorità di controllo che esercitino le loro funzioni in piena indipendenza. Per tale motivo, l’articolo 28 della direttiva 95/46, intitolato «Autorità di controllo», prevede al paragrafo 1:

«Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite».

7.

A livello delle istituzioni e degli organi dell’Unione, la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 5 ), che è stato adottato sul fondamento dell’articolo 286 CE. Analogamente a quanto richiesto agli Stati membri dall’articolo 28 della direttiva 95/46, il suddetto regolamento istituisce un’autorità di controllo indipendente, denominata GEPD. Quanto all’indipendenza della suddetta autorità, l’articolo 44 del regolamento n. 45/2001 così recita:

«1.   Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

2.   Nell’adempimento delle sue funzioni il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

3.   Per tutta la durata del mandato, il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4.   Al termine del mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici».

B –. Normativa nazionale

8.

La direttiva 95/46 è stata recepita nel diritto austriaco con la legge del 2000 sulla protezione dei dati (Datenschutzgesetz 2000; in prosieguo: la «DSG 2000»).

9.

Gli articoli 35 e seguenti della DSG 2000 prevedono l’istituzione della DSK quale autorità di controllo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 ( 6 ).

10.

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della DSG 2000, la DSK è composta da sei membri designati dal presidente federale, su proposta del governo federale, per un mandato di durata quinquennale.

11.

A termini dell’articolo 36, paragrafo 3, della DSG 2000, uno dei sei membri della DSK deve essere un giurista proveniente dalla pubblica amministrazione federale.

12.

Conformemente all’articolo 36, paragrafo 3 bis, della DSG 2000, la funzione di membro della DSK viene esercitata contemporaneamente ad altre attività professionali, cosicché la suddetta funzione è intesa come attività a tempo parziale.

13.

Avvalendosi dell’opportunità offerta dall’articolo 20, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz; in prosieguo: la «B-VG») di esonerare gli organismi dall’obbligo di rispettare le istruzioni impartite da organi superiori, l’articolo 37, paragrafo 1, della DSG 2000 stabilisce che i membri della DSK sono «indipendenti e non sono vincolati da alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni».

14.

L’articolo 38, paragrafo 1, della DSG 2000 stabilisce che la DSK adotta un regolamento interno che affida la gestione degli atti di ordinaria amministrazione ad uno dei suoi membri («membro amministratore»). L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK prevede che la funzione di membro amministratore sia esercitata dal funzionario federale designato conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, della DSG 2000.

15.

L’articolo 38, paragrafo 2, della DSG 2000 dispone quanto segue:

«A sostegno della gestione della [DSK], il cancelliere federale provvede alla creazione di un ufficio e mette a sua disposizione le dotazioni ed il personale necessari. Esso ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere informazioni dal presidente e dal membro amministratore su ogni aspetto della gestione della [DSK]».

16.

Il diritto riconosciuto al cancelliere federale di informarsi su ogni aspetto della gestione della DSK, previsto all’articolo 38, paragrafo 2, della DSG 2000, riflette le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, della B-VG, il quale, nella parte che qui interessa, è del seguente tenore:

«(…).

La legge costituzionale di un Land può istituire altri organi autonomi. La legge prevede un adeguato diritto di vigilanza, da parte degli organi superiori, sulle funzioni dell’organo autonomo, quanto meno il diritto di ottenere informazioni su ogni aspetto della gestione degli organi autonomi, e – sempreché non si tratti di organi di cui ai punti 2, 3 e 8 – il diritto di revocare organi autonomi per gravi motivi».

17.

L’articolo 45, paragrafo 1, della legge del 1979, relativa allo statuto dei funzionari (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979), così dispone:

«Il superiore gerarchico provvede affinché i suoi collaboratori adempiano alle mansioni ad essi incombenti nel rispetto delle leggi e in modo efficiente ed economico. Egli guida i suoi collaboratori nell’esercizio delle loro funzioni, impartisce loro istruzioni secondo le necessità, pone rimedio ad eventuali errori e carenze e assicura il rispetto degli orari di lavoro. Favorisce l’avanzamento di carriera dei suoi collaboratori in funzione del loro rendimento e li orienta verso lo svolgimento di mansioni il più possibile confacenti alle loro capacità».

III – Valutazione

18.

La Commissione, sostenuta dal GEPD, contesta alla Repubblica d’Austria di non essersi dotata di una legislazione rispondente al criterio di piena indipendenza dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46. Secondo la Commissione, il problema attiene alla circostanza che, in primo luogo, la carica di membro amministratore della DSK sia esercitata da un funzionario della cancelleria federale, che, in secondo luogo, l’ufficio della DSK sia inserito all’interno della suddetta cancelleria e che, in terzo luogo, il cancelliere federale possa esercitare, nei confronti della DSK, un diritto illimitato ad essere informato.

19.

Ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso presentato dalla Commissione, occorre anzitutto precisare il contenuto dell’espressione «in piena indipendenza», prevista all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 relativamente all’autorità di controllo. Procederò poi ad esaminare se l’insieme degli addebiti mossi dalla Commissione alla Repubblica d’Austria possa comportare per la DSK, quale autorità di controllo, l’impossibilità di esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza conformemente al citato articolo 28, paragrafo 1.

Contenuto dell’espressione «in piena indipendenza»

20.

La Commissione e la Repubblica d’Austria si contrappongono sulla questione del contenuto dell’espressione «in piena indipendenza».

21.

Secondo la Commissione, che si basa sulla sentenza Commissione/Germania, la suddetta espressione implica non solo un’indipendenza funzionale, ma anche un’indipendenza organica e per materia. Tale constatazione sarebbe confermata dall’obiettivo dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, che prevede un controllo efficace ed affidabile delle disposizioni in materia di tutela dei dati, nonché dal modo in cui è intesa la carica di GEPD nel regolamento n. 45/2001, che prevede la massima indipendenza del GEPD sul piano organico e materiale. La Commissione richiama inoltre l’attenzione sul punto 17 del rapporto esplicativo del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri di dati, che elenca gli elementi che contribuiscono a garantire l’indipendenza dell’autorità di controllo, tra i quali rientrano la composizione dell’autorità, le modalità di designazione dei suoi membri, la durata dell’esercizio e le condizioni di cessazione delle loro funzioni, la concessione all’autorità di risorse sufficienti o l’adozione di decisioni al riparo da ordini o da ingiunzioni esterni all’autorità.

22.

La Repubblica d’Austria ritiene, per contro, che dalla sentenza Commissione/Germania non sia possibile desumere che le autorità di controllo dovevano presentare un’indipendenza organica e per materia. L’indipendenza di un’autorità di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, dovrebbe essere subordinata all’indipendenza funzionale della suddetta autorità, il che implicherebbe la libertà dell’autorità di controllo in questione di agire senza doversi attenere ad istruzioni provenienti dagli organismi controllati, nonché un’indipendenza ed un’imparzialità sufficienti nei confronti dei soggetti privati.

23.

La Repubblica d’Austria insiste sul fatto che l’interpretazione dell’espressione «in piena indipendenza» richiede la presa in considerazione della giurisprudenza della Corte relativa all’indipendenza di un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Repubblica d’Austria sottolinea che la DSK è stata intesa come un’autorità collegiale che esercita funzioni giurisdizionali. Le questioni pregiudiziali sollevate da siffatte autorità austriache sul fondamento dell’articolo 267 TFUE sarebbero considerate come ricevibili dalla Corte che, di conseguenza, avrebbe riconosciuto la natura giurisdizionale di siffatte autorità ( 7 ) e, quindi, anche la loro indipendenza, dato che quest’ultima è uno degli elementi presi in considerazione ai fini dell’accertamento della natura giurisdizionale di un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Repubblica d’Austria ne deduce che la DSK è indipendente ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 267 TFUE e che, di conseguenza, essa deve essere altresì considerata come un’autorità di controllo indipendente ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

24.

Tenuto conto del dibattito suscitato tra le parti dalla sentenza Commissione/Germania, non è inutile fare riferimento alla causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza. Basandosi sul testo dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, nonché sugli obiettivi e sulla struttura della suddetta direttiva, la Corte ha fornito un’interpretazione autonoma ed estensiva dell’espressione «in piena indipendenza». A giudizio della Corte le autorità di controllo ( 8 )«devono godere di un’indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza influenze esterne. Tale indipendenza esclude non solamente qualsiasi influenza esercitata dagli organismi controllati, ma anche qualsivoglia imposizione e ogni altra influenza esterna, diretta o indiretta, che possa rimettere in discussione lo svolgimento, da parte delle menzionate autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio fra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali» ( 9 ).

25.

Vorrei sottolineare due elementi derivanti da tale interpretazione. In primo luogo, la Corte non fonda la sua interpretazione dell’espressione «in piena indipendenza» sui criteri di indipendenza dell’organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ciò mi porta a concludere che la Corte intende l’indipendenza delle autorità di controllo come autonoma rispetto all’indipendenza degli organi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il che significa che l’argomento della Repubblica d’Austria, relativo alla DSK quale autorità rispondente ai requisiti di indipendenza definiti dalla giurisprudenza della Corte riguardante la nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE non è pertinente nel caso di specie ( 10 ).

26.

In secondo luogo, la Corte ha evitato di utilizzare, nella sentenza Commissione/Germania, espressioni siffatte quali «indipendenza funzionale, organica o materiale», sebbene, come accaduto nel caso di specie, sia la Commissione che la Repubblica federale di Germania le abbiano utilizzate nell’ambito delle loro argomentazioni.

27.

Quanto all’interpretazione estensiva dell’espressione «in piena indipendenza», adottata dalla Corte, ci si potrebbe chiedere se la Corte abbia con essa inteso l’indipendenza delle autorità di controllo in tutte le sue possibili dimensioni. Sono dell’avviso che la risposta al suddetto interrogativo debba essere negativa. Con la sua interpretazione, la Corte ha lasciato campo libero ad una valutazione, caso per caso, della possibilità che una misura contestata allo Stato membro sia atta a costituire un’influenza esterna, diretta o indiretta, sull’adempimento delle funzioni dell’autorità di controllo.

28.

La Corte non ha elencato tutti gli elementi necessari per poter considerare l’esercizio delle funzioni incombenti alle autorità di controllo come garantito «in piena indipendenza». Come ho già indicato nelle mie conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Germania ( 11 ), ciò pare di difficile attuazione e sembra più appropriato adottare un metodo negativo, vale a dire esaminare l’incidenza di elementi concreti o di un insieme di elementi concreti sull’indipendenza dell’autorità di controllo in questione. È questo l’approccio seguito dalla Corte nella citata sentenza, quando ha esaminato l’incidenza della vigilanza dello Stato sull’indipendenza dell’autorità di controllo.

Membro amministratore quale funzionario della cancelleria federale

29.

Secondo la Commissione, dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK deriva che il membro amministratore della DSK che gestisce gli atti di ordinaria amministrazione della DSK e che, di conseguenza, svolge un ruolo preminente all’interno della stessa deve essere sempre un funzionario della cancelleria federale. Dato che la carica di membro della DSK è intesa come attività a tempo parziale, esercitata contemporaneamente ad altre attività professionali, il membro amministratore resterebbe vincolato dalle istruzioni impartite dal cancelliere federale e soggetto al controllo amministrativo. Sussisterebbe un rapporto di servizio tra il membro amministratore e la cancelleria federale che non sarebbe soppresso dall’articolo 37, paragrafo 1, della DSG 2000, relativo all’indipendenza dei membri della DSK. Per tale motivo, la Commissione ritiene che il cumulo delle cariche di membro amministratore della DSK e di funzionario della cancelleria federale non sia compatibile con il requisito dell’indipendenza previsto all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e sia rivelatore della mancanza di indipendenza organica della DSK.

30.

La Repubblica d’Austria fa valere, in sua difesa, che dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK, letto in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 3, della DSG 2000, non risulta che il membro amministratore della DSK debba sempre essere un funzionario della cancelleria federale. Ai sensi delle disposizioni summenzionate, il membro amministratore deve essere un giurista proveniente dalla pubblica amministrazione federale, il che comprende l’insieme dei giuristi che lavorano all’interno di un’autorità federale, senza che tale gruppo sia limitato ai soli funzionari della cancelleria federale. Inoltre, a termini dell’articolo 38, paragrafo 1, della DSG 2000, la scelta del membro amministratore dipende da una decisione autonoma della DSK stessa. Nel caso in cui un funzionario della cancelleria federale fosse nominato membro amministratore della DSK, l’articolo 37, paragrafo 1, della DSG 2000, che vieta alla cancelleria federale di impartire istruzioni tecniche o sostanziali al membro amministratore della DSK, impedirebbe l’insorgenza di conflitti di lealtà e di interesse.

31.

A mio parere, si deve ammettere che dalla legislazione austriaca non risulta che il membro amministratore della DSK debba essere necessariamente un funzionario della cancelleria federale. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK, letto in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 3, della DSG 2000, la funzione di membro amministratore è riservata ad un funzionario federale e giurista, il che significa che il membro amministratore può, ma non deve, essere necessariamente un funzionario della cancelleria federale. Resta nondimeno il fatto che esiste sempre un rapporto di servizio tra il membro amministratore della DSK e l’autorità federale alla quale esso appartiene.

32.

Tenuto conto di tale rapporto di servizio, non si può escludere che l’autorità federale superiore possa esercitare un’influenza sull’attività del membro amministratore. Ovviamente, non si tratterebbe certo di un’influenza diretta, dato che quest’ultima è vietata dall’articolo 37, paragrafo 1, della DSG 2000. Il cumulo delle cariche di membro amministratore della DSK e di funzionario federale implica piuttosto un rischio ( 12 ) di influenza indiretta dell’autorità federale superiore sull’attività del membro amministratore della DSK, che mette in discussione l’indipendenza della stessa, richiesta dall’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

33.

Vorrei ricordare che siffatta influenza potrebbe anche promanare dai datori di lavoro degli altri membri della DSK, dato che la carica di membro della DSK è intesa come attività a tempo parziale, esercitata contemporaneamente ad altre attività professionali. Se la Corte confermasse il suo approccio, consistente nell’interpretare la direttiva 95/46 alla luce del regolamento n. 45/2001 ( 13 ), sarebbe allora possibile concludere che il divieto di esercitare un’altra attività professionale è uno dei requisiti richiesti ai fini dell’indipendenza delle autorità di controllo prevista all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, dato che l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 45/2001 stabilisce siffatto requisito, riguardo all’indipendenza del GEPD.

Inserimento dell’ufficio della DSK all’interno dei servizi della cancelleria federale

34.

La Commissione è dell’avviso che l’inserimento strutturale dell’ufficio della DSK nei servizi della cancelleria federale non sia compatibile con l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, dal momento che la conseguenza per la DSK sarebbe di non essere indipendente né sul piano organico né sul piano materiale. Gli agenti della DSK sarebbero sottoposti all’autorità della cancelleria federale ed assoggettati al controllo amministrativo di quest’ultima. Ne conseguirebbe che l’ufficio della DSK sarebbe esposto ad un’eventuale influenza della cancelleria federale. Ciò sarebbe tanto più grave in quanto la cancelleria federale, quale autorità pubblica, sarebbe soggetta al controllo che si presume esercitato dalla DSK.

35.

A tal riguardo, il GEPD aggiunge che la possibilità, per la cancelleria federale, di influire sull’adempimento delle funzioni della DSK è aggravata dalla circostanza che non esiste alcuna linea di bilancio separata riservata alla DSK e che il bilancio di quest’ultima costituisce parte integrante del bilancio della cancelleria federale.

36.

La Repubblica d’Austria ha ammesso che l’ufficio della DSK, quale apparato burocratico ausiliario di quest'ultima, era inserito nella cancelleria federale, e che sussiste un rapporto giuridico tra gli agenti di tale ufficio e la cancelleria federale, la quale mantiene il controllo amministrativo. Tale circostanza non inciderebbe tuttavia sulla valutazione dell’indipendenza della DSK, tenuto conto della distinzione che dovrebbe essere operata tra la DSK come organo ed il suo ufficio.

37.

Quanto al bilancio della DSK, la Repubblica d’Austria asserisce che, secondo il diritto austriaco in materia di bilancio, la questione relativa al dipartimento ministeriale di appartenenza di un’istituzione federale, sotto il profilo del bilancio, sarebbe secondaria e di per sé affatto indicativa dell’indipendenza della suddetta istituzione.

38.

Come rivelano gli argomenti propugnati, nel caso di specie, rispettivamente dalla Commissione e dalla Repubblica d’Austria, è indubbio che l’ufficio della DSK è inserito nella cancelleria federale e che, per tale motivo, i suoi agenti sono soggetti al controllo amministrativo della cancelleria federale.

39.

Mi sembra, al riguardo, che l’argomento relativo alla distinzione che dovrebbe essere operata tra la DSK, come organo, ed il suo ufficio sia un po’ debole. Sono del parere che l’ufficio e i relativi agenti costituiscano un elemento essenziale dello status dell’autorità di controllo. Ne è una conferma, ad esempio, il considerando 11 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») ( 14 ), a termini del quale, ai fini dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, è necessario che queste ultime siano dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari per l’assolvimento dei compiti loro assegnati ( 15 ).

40.

Ne deriva che, se una persona o un ente esercita un’influenza sull’ufficio e sugli agenti dell’autorità di controllo, che è indubbiamente quanto avviene nella fattispecie, la suddetta persona o il suddetto ente esercita, di conseguenza, un’influenza sull’autorità di controllo in quanto tale, il che non è compatibile con il requisito di indipendenza dell’autorità di controllo.

Diritto illimitato all’informazione spettante al cancelliere federale nei confronti della DSK

41.

La Commissione è dell’avviso che il diritto illimitato all’informazione, di cui beneficia il cancelliere federale in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, della B-VG, comprometta l’indipendenza della DSK poiché sussisterebbe il rischio che tale diritto sia utilizzato per esercitare un’influenza politica sulla DSK. La Commissione rammenta nuovamente, al riguardo, che lo stesso cancelliere federale è soggetto al controllo della DSK.

42.

La Repubblica d’Austria non contesta l’esistenza del diritto del cancelliere federale di informarsi su ogni aspetto della gestione della DSK, che è stata creata quale organo autonomo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della B-VG. Essa spiega che siffatto diritto rappresenta un minimo assoluto rispetto al diritto di vigilanza richiesto dal diritto costituzionale nei rapporti tra organi superiori ed organi autonomi che sono esonerati dall’obbligo di rispettare le istruzioni degli organi superiori. Il diritto all’informazione non attribuirebbe al cancelliere federale alcun potere di influire sulla gestione della DSK. La Repubblica d’Austria richiama l’attenzione sul fatto che il Ministero della Giustizia ha un analogo diritto all’informazione nei confronti dei giudici ordinari, il che non è considerato contrario al requisito dell’indipendenza applicabile al giudice.

43.

Come ho già segnalato, nella sentenza Commissione/Germania, la Corte ha fornito un’interpretazione autonoma dell’indipendenza dell’autorità di controllo rispetto all’indipendenza del giudice ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Per tale motivo, l’argomento della Repubblica d’Austria fondato sull’esistenza di un analogo diritto all’informazione nei confronti dei giudici ordinari è irrilevante nel caso di specie.

44.

A mio giudizio, due elementi costituiscono la prova del fatto che il diritto all’informazione di cui trattasi potrebbe avere conseguenze nefaste sull’indipendenza della DSK. In primo luogo, si tratta di un diritto illimitato e incondizionato. In secondo luogo, il cancelliere federale, titolare del suddetto diritto, è esso stesso soggetto al potere di controllo della DSK con la conseguenza che l’esercizio del diritto all’informazione, da parte del medesimo, potrebbe essere inteso come esercizio di un’influenza da parte dell’organismo controllato.

45.

In conclusione, ritengo che, in primo luogo, cumulando le cariche di membro amministratore della DSK e di funzionario federale, in secondo luogo, inserendo l’ufficio della DSK all’interno della cancelleria federale e, in terzo luogo, concedendo al cancelliere federale un diritto all’informazione nei confronti della DSK, la Repubblica d’Austria abbia dato errata attuazione al requisito, previsto all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, dell’esercizio «in piena indipendenza» delle funzioni attribuite alle autorità di controllo.

IV – Conclusione

46.

Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di statuire come segue:

1)

La Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in primo luogo, cumulando le cariche di membro amministratore della Datenschutzkommission e di funzionario federale, in secondo luogo, inserendo l’ufficio della Datenschutzkommission all’interno della cancelleria federale e, in terzo luogo, concedendo al cancelliere federale un diritto all’informazione nei confronti della Datenschutzkommission, dando così errata attuazione al requisito dell’esercizio «in piena indipendenza» delle funzioni attribuite alle autorità di controllo.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.

3)

Il Garante europeo della protezione dei dati e la Repubblica federale di Germania sopportano le proprie spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Per quanto riguarda la fase precontenziosa del procedimento, è sufficiente rilevare che essa si è svolta conformemente all’articolo 226 CE e che dinanzi alla Corte non è stato sollevato alcun argomento che mettesse in dubbio la legittimità di tale fase del procedimento.

( 3 ) GU L 281, pag. 31.

( 4 ) C-518/07, Racc. pag. I-1885.

( 5 ) GU 2001, L 8, pag. 1.

( 6 ) Occorre precisare che la DSK è stata istituita molto prima della direttiva 95/46 con la legge del 1978 sulla protezione dei dati individuali.

( 7 ) A titolo esemplificativo, la Repubblica d’Austria menziona il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale per la comunicazione), le cui questioni pregiudiziali hanno dato luogo alla sentenza del 18 ottobre 2007, Österreichischer Rundfunk (C-195/06, Racc. pag. I-8817); l’Umweltsenat (Sezione giuridica indipendente per l’ambiente), la cui questione pregiudiziale ha dato luogo alla sentenza del 10 dicembre 2009, Umweltanwalt von Kärnten (C-205/08, Racc. pag. I-11525), e l’Oberster Patent- und Markensenat (Sezione superiore dei brevetti e dei marchi), le cui questioni pregiudiziali hanno dato luogo alla sentenza del 14 giugno 2007, Häupl (C-246/05, Racc. pag. I-4673).

( 8 ) Sebbene la Corte si sia pronunciata in merito alle autorità di controllo competenti per la vigilanza sul trattamento dei dati personali nel settore non pubblico, sono dell’avviso che siffatta interpretazione sia valida anche per le autorità di controllo in generale.

( 9 ) Sentenza Commissione/Germania (cit. alla nota 4, punto 30).

( 10 ) Sono ben consapevole del fatto che ciò rischia di portare ad una situazione nella quale un’autorità nazionale potrebbe essere considerata sufficientemente indipendente da costituire un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE ma, nel contempo, non abbastanza indipendente da costituire un'autorità di controllo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46. Si tratta dell’inevitabile conseguenza dell’interpretazione autonoma dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

( 11 ) Paragrafo 24.

( 12 ) Nella sentenza Commissione/Germania, la Corte ha ammesso che il semplice rischio di influenza sulle decisioni delle autorità di controllo era sufficiente ad ostacolare l’esercizio indipendente delle funzioni di queste ultime (punto 36 di tale sentenza).

( 13 ) Il suddetto approccio è stato seguito nelle sentenze Commissione/Germania (punto 26), nonché del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert (C-92/09 e C-93/09 Racc. pag. I-11063, punto 106).

( 14 ) GU L 108, pag. 33.

( 15 ) Un’analoga definizione di indipendenza delle autorità nazionali è contenuta al considerando 47 della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).