CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 29 marzo 2012 ( 1 )

Causa C-544/10

Deutsches Weintor eG

contro

Land Rheinland-Pfalz

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]

«Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Descrizione di un vino come digeribile con riferimento alla ridotta acidità — Divieto di utilizzare indicazioni sulla salute per le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol — Significato di “indicazioni sulla salute”»

I – Introduzione

1.

Con ordinanza del 23 settembre 2010, pervenuta alla Corte il 23 novembre 2010, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 2 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006» o il «regolamento»).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Deutsches Weintor, cooperativa di viticoltori, e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato) avente ad oggetto una pubblicità nella quale la descrizione di un vino come «bekömmlich» (digeribile, sano, nutriente) è abbinata a un riferimento alla lieve acidità.

3.

Al fine di stabilire se tale descrizione costituisca un’«indicazione sulla salute» – che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, è generalmente vietata per le bevande alcoliche quali il vino in questione – il giudice del rinvio chiede chiarimenti su detta nozione.

4.

Inoltre, nel caso in cui una siffatta descrizione rientri appunto nella categoria di indicazioni sulla salute che il produttore o il distributore non possono quindi utilizzare nella presentazione e nella pubblicità del vino, ai sensi del regolamento n. 1924/2006, il giudice del rinvio chiede se tale divieto sia compatibile con la libertà professionale e la libertà d’impresa, sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

II – Contesto normativo

5.

Per quanto rileva nella presente causa, l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento n. 1924/2006 sono descritti dall’articolo 1 dello stesso, nel seguente modo:

«1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

(...)».

6.

L’articolo 2 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

“indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

(...)

5)

“indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6)

“indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

(...)».

7.

L’articolo 4 del regolamento n. 1924/2006, dal titolo «Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute», al paragrafo 3 dispone quando segue:

«Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute.

(...)».

8.

L’articolo 5 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni generali», per quanto qui rileva, così dispone:

«1.   L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

(...)».

9.

L’articolo 6 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate».

10.

Le disposizioni più specifiche in materia di indicazioni sulla salute si rinvengono nel capo IV del regolamento n. 1924/2006. In esso, l’articolo 10, intitolato «Condizioni specifiche», enuncia quanto segue:

«1.   Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

(...)

3.   Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

(...)».

III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

11.

La Deutsches Weintor è una cooperativa di viticoltori stabilita a Ilbesheim, nel Rheinland-Pfalz. Essa commercializza vini ricavati dai vitigni Dornfelder e Grauer/Weißer Burgunder con la dicitura «Edition Mild» (Edizione delicata), seguita da un riferimento alla «sanfte Säure» (lieve acidità).

12.

Sull’etichetta, in particolare, è indicato quanto segue: «Delicato grazie all’utilizzo del nostro speciale processo protettivo LO3 di deacidificazione biologica». Il collarino sulle bottiglie di vino reca la dicitura: «Edition Mild bekömmlich» (Edizione delicata, sana/facilmente digeribile). Sul listino dei prezzi il vino è descritto come «Edition Mild – sanfte Säure/bekömmlich» (Edizione delicata – lieve acidità/digeribile).

13.

Le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se la pubblicità, in cui la descrizione di un vino come «bekömmlich» (sano/facilmente digeribile) è abbinata a un riferimento alla lieve acidità, costituisca un’indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 e sia quindi vietata per le bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in parola.

14.

L’autorità preposta al controllo del commercio di bevande alcoliche nel Rheinland-Pfalz si è opposta all’uso della dicitura «bekömmlich» per il fatto che costituirebbe un’indicazione sulla salute ai sensi del regolamento n. 1924/2006. La Deutsches Weintor ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) finalizzato ad una declaratoria di ammissibilità dell’etichettatura e della pubblicità di cui sopra.

15.

La Deutsches Weintor ha dedotto sostanzialmente che tale dicitura non si riferisce alla salute, bensì solamente al benessere generale. Il regolamento non mirerebbe a disciplinare le indicazioni di tal genere e la nozione di «indicazione sulla salute» dovrebbe, pertanto, essere interpretata in modo restrittivo.

16.

Con sentenza del 23 aprile 2009 il Verwaltungsgericht ha respinto il ricorso.

17.

Con sentenza del 19 agosto 2009 l’Oberverwaltungsgericht (Corte amministrativa d’appello) del Land Rheinland-Pfalz ha respinto l’appello interposto avverso detta sentenza. Il suddetto giudice è partito dall’assunto che la nozione di salute comprende, quanto meno, gli effetti provocati da un alimento sull’organismo del consumatore e sulle sue funzioni. A differenza dei medicinali, tuttavia, il fattore determinante non sarebbe la presenza o meno di un effetto deliberato sulle funzioni fisiologiche.

18.

L’Oberverwaltungsgericht ha ritenuto che la descrizione di un vino come «bekömmlich» individuasse un rapporto con processi fisiologici e non fosse un mero riferimento al benessere generale. Sebbene il termine possa essere inteso anche in un’accezione del tutto generica, il suo significato andrebbe oltre: il termine è stato considerato sinonimo di «sano», «facilmente digeribile» e «delicato per lo stomaco».

19.

L’Oberverwaltungsgericht ha ritenuto che ciò fosse significativo nel caso di consumo di vino, in quanto a quest’ultimo sarebbero spesso associati cefalee e disturbi di stomaco; in talune circostanze, il vino potrebbe persino avere un effetto nocivo per l’organismo umano e creare dipendenza. L’abbinamento del termine «bekömmlich» al riferimento ad un processo speciale di deacidificazione e alla lieve acidità produrrebbe, nella mente del consumatore, un nesso fra il vino e l’assenza di effetti nocivi sui processi digestivi talvolta connessi al suo consumo.

20.

Dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, adito con ricorso per cassazione proposto dalla Deutsches Weintor, quest’ultima lamenta l’erronea applicazione del regolamento.

21.

Riguardo, innanzitutto, all’ambito fattuale rilevante, nell’ordinanza di rinvio il Bundesverwaltungsgericht afferma che l’Oberverwaltungsgericht ha presupposto che, per un consumatore medio, informato e avveduto, la dicitura usata dalla Deutsches Weintor nella presentazione e nella pubblicità fosse posta in relazione con l’acidità dei vini. Questi ultimi sono definiti particolarmente «bekömmlich» (digeribili) perché, grazie allo speciale processo di deacidificazione, la loro acidità è «lieve». Per i consumatori, quindi, l’attenzione è posta sulla particolare tollerabilità dei vini per lo stomaco.

22.

Il giudice del rinvio osserva che, in quanto giudice di legittimità, è tenuto ad attenersi agli accertamenti di fatto operati in primo grado relativamente alla dicitura «bekömmlich». Ritiene, inoltre, che le doglianze della Deutsches Weintor a tal proposito siano inconferenti.

23.

Il giudice del rinvio nutre dubbi, tuttavia, sull’ampia accezione attribuita alla nozione di «indicazione sulla salute» dai giudici di merito e, quindi, sulla questione se la conclusione, secondo cui il caso di specie riguarda un’«indicazione sulla salute», sia avvalorata dagli accertamenti di fatto.

24.

A tal proposito, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che, ai fini della sussistenza di un’indicazione sulla salute, ai sensi del regolamento n. 1924/2006, non può essere sufficiente affermare che le funzioni corporee siano state mantenute, o in altro modo influenzate, soltanto temporaneamente. Invece, una valenza per la salute può essere presupposta solo qualora si determinino effetti più durevoli e persistenti sullo stato fisico o sul benessere e non soltanto effetti fugaci sui processi metabolici che lascino inalterata la costituzione e con essa l’effettivo stato di salute.

25.

Secondo il Bundesverwaltungsgericht, il riferimento ai vini commercializzati dalla Deutsches Weintor come «bekömmlich» a motivo della loro lieve acidità attiene soltanto alla digeribilità dei prodotti e si esaurisce nell’affermazione che, durante la digestione, il vino non causerebbe disturbi allo stomaco, o causerebbe minori disturbi di quanto normalmente ci si possa aspettare da un vino del medesimo tipo e qualità. Appare piuttosto inverosimile ravvisarvi una valenza concreta per la salute o anche solo un riferimento non specifico al fatto che il consumo del vino contribuirebbe in generale ad un’alimentazione «sana».

26.

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede che si accerti se vantaggi anche temporanei, circoscritti alla durata dell’assunzione e della digestione di un alimento, possano costituire, di per sé, un’indicazione sulla salute ai sensi del regolamento n. 1924/2006.

27.

Per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio sottolinea che, a suo avviso, il regolamento mira a coprire solo le indicazioni sulla salute che attribuiscono un effetto benefico ad un alimento o a un suo componente e che, pertanto, le sole indicazioni da prendere in considerazione sono quelle che suggeriscono al consumatore che il consumo dell’alimento migliora la sua salute.

28.

Il giudice del rinvio nutre dubbi che un siffatto miglioramento della salute sia ravvisabile per il solo fatto che un alimento sia meno dannoso per la salute rispetto a prodotti analoghi della medesima categoria, e – in altri termini – procuri un beneficio meramente relativo. Qualora si tratti di alimenti contenenti sostanze che possono provocare effetti comunemente ritenuti dannosi (nella specie: l’acidità nel vino), già solo dal significato comune dei termini appare poco sensato qualificare concettualmente come benefico per la salute il consumo di tale prodotto solo perché le conseguenze negative sono leggermente ridotte rispetto a prodotti analoghi.

29.

Infine, secondo il Bundesverwaltungsgericht, è altresì necessario valutare se un divieto sia compatibile con i diritti fondamentali e, in special modo, con la libertà professionale e la libertà d’impresa, sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, un’interpretazione che consideri la descrizione tradizionale di una bevanda come «bekömmlich» alla stessa stregua di un’indicazione sulla salute ai fini del regolamento n. 1924/2006 e la dichiari quindi inammissibile in relazione al vino, eccederebbe lo scopo del regolamento e potrebbe costituire una restrizione sproporzionata di tali diritti fondamentali.

30.

Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se la qualificazione come indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo periodo, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, o dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (...), come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 (...) (in prosieguo: il «regolamento»), richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento duraturo dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto temporaneo, ossia limitato al periodo dell’assunzione e della digestione dell’alimento.

2.

Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa essere qualificata come indicazione sulla salute:

se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull’assenza o sul contenuto ridotto di una sostanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e del quindicesimo considerando del suddetto regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.

3.

Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente:

se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007 (GU 2008, C 115, pag. 13), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1 (libertà professionale), e con l’articolo 16 (libertà d’impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella versione del 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1), vietare, senza eccezione alcuna, ad un produttore o a un distributore di vini la pubblicità recante un’indicazione sulla salute del tipo qui in esame, anche ove tale indicazione sia veritiera».

IV – Analisi

A – Sulle questioni prima e seconda: il significato della nozione di «indicazioni sulla salute» di cui al regolamento n. 1924/2006

31.

Con le questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il concetto di «indicazioni sulla salute», di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che ricomprende anche un’indicazione che sottintenda un effetto benefico meramente temporaneo sullo stato fisico, limitato in particolare al periodo necessario per l’assunzione e la digestione dell’alimento, e che presupponga semplicemente che le conseguenze negative dell’alimento sullo stato fisico siano più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti dello stesso tipo.

1. Principali posizioni delle parti

32.

Nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, hanno presentato osservazioni scritte la Deutsches Weintor, il Land Rheinland-Pfalz, i governi ceco, estone, francese, ungherese e finlandese, nonché il Parlamento europeo e la Commissione. Ad eccezione dei governi estone, francese, ungherese e finlandese, le suddette parti erano altresì rappresentate all’udienza del 19 gennaio 2012.

33.

La Deutsches Weintor e il governo ceco sostengono che la nozione di «indicazione sulla salute», di cui al regolamento n. 1924/2006, andrebbe interpretata restrittivamente. Essi propongono, in sostanza, di rispondere alla prima e alla seconda questione nel senso che detta nozione presuppone un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento costante dello stato fisico, piuttosto che un miglioramento meramente temporaneo. Inoltre, secondo la Deutsches Weintor, non è sufficiente asserire che le conseguenze negative dell’alimento di cui trattasi sono più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti dello stesso tipo.

34.

Per contro, tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni sulla prima questione – in particolare il Land Rheinland-Pfalz, i governi francese, estone, finlandese e ungherese e la Commissione – sono favorevoli ad un’interpretazione estensiva e sostengono che un effetto temporaneo sulle condizioni fisiche, limitato in particolare al periodo necessario per l’assunzione e la digestione dell’alimento, sia sufficiente perché una descrizione come quella in questione possa essere qualificata come indicazione sulla salute ai fini del regolamento n. 1924/2006.

35.

Per quanto riguarda la seconda questione, con cui si chiede se sia sufficiente che l’indicazione affermi che un alimento sia meno dannoso per la salute rispetto a prodotti analoghi, le stesse parti propongono risposte contrarie a quella proposta dalla Deutsches Weintor o ritengono che una risposta – separata – sia inutile o irrilevante.

2. Valutazione

36.

Va osservato, innanzitutto, che, nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non spetta alla Corte di giustizia stabilire cosa significhi o sottintenda effettivamente la descrizione del vino come «bekömmlich», abbinata ad un riferimento alla lieve acidità – o ad ulteriori informazioni fornite sull’etichettatura in merito al processo speciale di deacidificazione – dal punto di vista di un consumatore medio, come richiamato e definito nel sedicesimo considerando del regolamento n. 1924/2006; né la Corte è chiamata a stabilire, in via definitiva, a tal proposito, se la descrizione in questione sia una «indicazione sulla salute» ai fini del predetto regolamento.

37.

Piuttosto, incombe al giudice nazionale procedere a siffatte valutazioni alla luce delle norme pertinenti del regolamento n. 1924/2006, come interpretate dalla Corte.

38.

A tal proposito, occorre rilevare che, nell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha già indicato che, secondo gli accertamenti del Verwaltungsgericht, sulla cui base, in linea di principio, è tenuto a procedere, la descrizione controversa (contrariamente alla posizione assunta dalla Deutsches Weintor) non sarebbe intesa dal consumatore medio informato e avveduto come un mero riferimento al benessere generale o alle caratteristiche generali del vino descritto, quali il gusto, bensì come riferimento alla sua lieve acidità, che sottolinea la particolare tollerabilità dei vini per lo stomaco e, pertanto, la loro digeribilità.

39.

È questo il contesto nel quale la Corte deve valutare le specifiche questioni interpretative sottopostele, la prima delle quali riguarda, in sostanza, se nella nozione di «indicazione sulla salute» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006 siano ricomprese anche descrizioni o indicazioni che sottintendono o suggeriscono solo un effetto benefico temporaneo sullo stato fisico, come un effetto sullo stomaco che dura solo per il periodo necessario al consumo e alla digestione del vino.

40.

A tal proposito, occorre osservare, in primo luogo, che la definizione di indicazione sulla salute di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006 è formulata in termini alquanto generici nel senso che comprende ogni indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di «un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

41.

È vero, come hanno osservato diverse parti, che il regolamento, per il resto, tace sul significato di «salute»; può affermarsi, tuttavia, che tale termine si riferisce generalmente allo stato fisico e mentale di una persona, sia – probabilmente con un certo grado di ambiguità – con riguardo ad un certo livello di funzionamento o benessere del corpo umano e della mente umana (una persona può quindi trovarsi in stato di «buona salute» o di «cattiva salute») sia con riguardo alla condizione ideale di completo benessere fisico e mentale ( 4 ). In particolare, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 emerge che la nozione di salute, alla base del regolamento, copre non solo le funzioni dell’organismo, ma anche le funzioni psicologiche e comportamentali di una persona.

42.

In secondo luogo, per quanto riguarda il significato della nozione di «indicazione sulla salute», da diverse disposizioni del regolamento n. 1924/2006 emerge che tale indicazione è basata sul presupposto che il prodotto avrà un effetto benefico sullo stato fisico di una persona (o, ma è irrilevante in questa sede, sul suo stato mentale).

43.

A tal proposito, il sesto considerando del regolamento n. 1924/2006, in relazione alle indicazioni nutrizionali, afferma espressamente solo che le indicazioni non benefiche esulano dall’ambito di applicazione del regolamento. A mio avviso, tuttavia, discende chiaramente, non soltanto dall’obiettivo generale della tutela dei consumatori perseguito dal regolamento (v., in particolare, il primo considerando), ma anche da altre disposizioni – segnatamente dal decimo considerando, che si riferisce al «vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale», dal quattordicesimo considerando, che si riferisce solo a sostanze per le quali si indica un effetto benefico, e dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, che riguarda anch’esso l’effetto benefico indicato –, che un’«indicazione sulla salute» ai fini del regolamento presuppone un effetto positivo e benefico sulle funzioni dell’organismo.

44.

In terzo luogo, è importante osservare che dalla definizione di «indicazione» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 1924/2006 discende che, ai fini della sussistenza di un’indicazione sulla salute ai sensi del suddetto regolamento, la descrizione deve sottintendere che l’alimento di cui trattasi abbia «particolari caratteristiche», vale a dire uno specifico beneficio per la salute o un effetto fisiologico benefico. Di conseguenza, come ha correttamente osservato la Commissione, effetti fisiologici o metabolici positivi non specifici (come indicato nell’ordinanza di rinvio) che sono meramente connessi in generale con l’assunzione di alimenti, o del tipo di alimenti di cui trattasi – come il nutrimento dell’organismo umano, che è naturalmente vitale per il mantenimento delle funzioni corporee – sono esclusi a priori dall’ambito della nozione di «indicazione sulla salute».

45.

Ciò premesso, tuttavia, nelle disposizioni del regolamento n. 1924/2006 non ravviso i presupposti, né altri motivi convincenti, per ritenere che, oltre ai suddetti elementi della nozione, la durata o la persistenza dell’effetto (benefico) sulle condizioni fisiche o sulle funzioni corporee potrebbero o dovrebbero essere elementi costitutivi della nozione di «indicazione sulla salute» ai sensi del regolamento.

46.

In primo luogo, a livello concettuale risulta artefatto escludere effetti temporanei sul benessere fisico dalla nozione di «salute». Lo stato generale di salute, da un lato, e stati circostanziali più temporanei di benessere – o di malattia – di una persona, dall’altro, sono, infatti, intimamente collegati. Inoltre, come ha correttamente osservato la Commissione, numerosi medicinali forniscono solo un sollievo temporaneo o hanno effetti di breve periodo sul corpo umano, eppure generalmente non si controverte sul fatto che tali farmaci abbiano una valenza per la salute.

47.

In secondo luogo, come è già stato osservato sopra, il legislatore ha ovviamente scelto di definire la nozione di «indicazione sulla salute» in termini ampi, coerentemente con l’elevato livello di tutela dei consumatori che il regolamento n. 1924/2006 mira a garantire, così come enunciato nel primo considerando.

48.

In particolare, data l’immagine positiva che le indicazioni sulla salute tendono a conferire agli alimenti di cui trattasi e l’effetto di incoraggiamento che esse possono quindi avere sul consumatore, il regolamento mira a tutelare il consumatore da indicazioni fuorvianti e/o non veritiere, esigendo principalmente che siano corroborate da prove scientifiche ( 5 ).

49.

Per quanto riguarda le bevande alcoliche contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 vieta in generale – cioè indipendentemente dal fatto che l’effetto benefico in questione sia o meno veritiero e avvalorato da prove scientifiche – l’uso di indicazioni sulla salute, nonché (in quanto presuppongono una specifica indicazione sulla salute) i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento in parola. Dati i pericoli di dipendenza e di abuso collegati al consumo di alcol, l’obiettivo di più ampia portata, nella specie, sembra essere quello di evitare qualsiasi connotazione positiva per la salute che potrebbe incoraggiare, in generale, il consumo di bevande alcoliche.

50.

A mio avviso, non sarebbe conforme a tali obiettivi del regolamento n. 1924/2006 interpretare la nozione di «indicazione sulla salute» in modo talmente restrittivo da escludere indicazioni che presuppongono un effetto benefico temporaneo sullo stato fisico. Come hanno sottolineato alcune parti, siffatta interpretazione potrebbe eliminare dalla sfera di tutela del regolamento un considerevole numero di prodotti e di indicazioni correlate che, sebbene presuppongano un effetto fisiologico positivo, anche se temporaneo, potrebbero tuttavia incoraggiare il consumo dell’alimento o della sostanza cui si riferiscono.

51.

Infine, anche da un punto di vista pratico, la distinzione suggerita dalla prima questione causerebbe ulteriori problemi di delimitazione in relazione al momento in cui l’effetto indicato sulle funzioni corporee cessa di essere temporaneo e inizia ad essere più durevole o prolungato – e renderebbe quindi più difficile l’applicazione del regolamento n. 1924/2006 in modo coerente e prevedibile.

52.

Per quanto riguarda, poi, la questione se nella nozione di «indicazione sulla salute» ai fini del regolamento n. 1924/2006 siano ricomprese indicazioni che presuppongono meramente che, grazie al ridotto contenuto di una sostanza, le conseguenze negative di un determinato alimento sul benessere fisico sono più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti di tale genere, occorre osservare, in primo luogo, come ha giustamente rilevato il giudice del rinvio, che dal quindicesimo considerando e in particolare dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 emerge chiaramente che la nozione ricomprende anche le indicazioni che sottintendono un effetto sulla salute attribuibile all’assenza o al contenuto ridotto di una sostanza in un alimento, come il ridotto tenore di acidità dei vini in questione.

53.

In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente la questione se tale indicazione possa consistere nel suggerire o nel sottintendere che un alimento è meramente meno dannoso di prodotti simili della stessa categoria o dello stesso tipo – nella fattispecie, i vini – è stato osservato sopra che la nozione si basa sul presupposto che vi sarebbe un effetto specifico positivo o benefico sulla salute o sulle funzioni corporee. La specificità dei benefici sulla salute indicati implica così un comparatore o un parametro di riferimento, vale a dire un prodotto comparabile.

54.

A mio avviso, è del tutto possibile, quindi, che l’impatto fisiologico benefico indicato sia un vantaggio per la salute meramente relativo, ivi compreso un vantaggio attribuibile al fatto che un determinato alimento sia semplicemente meno nocivo o meno dannoso per le funzioni dell’organismo di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti di tal genere.

55.

È importante ricordare in questo contesto, come è stato dimostrato sopra, che la nozione di «indicazione sulla salute» dev’essere interpretata estensivamente; tuttavia, il fatto che tale nozione richieda l’allusione o il suggerimento di un effetto positivo o benefico sulla salute non significa che sia necessario indicare un effettivo miglioramento dello stato di salute generale o reali effetti curativi simili a quelli dei medicinali.

56.

A mio avviso, tale interpretazione è conforme anche allo scopo del regolamento n. 1924/2006, menzionato sopra, che è quello di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori.

57.

A tal proposito, è anche vero che l’indicazione di un vantaggio sulla salute meramente relativo, consistente nella promessa di una conseguenza meno negativa su alcune funzioni corporee quali la digestione, può influenzare le abitudini del consumatore e incoraggiare il consumo dell’alimento di cui trattasi. Pertanto, in relazione ai vini in esame, è concepibile non solo che il suggerimento di una migliore digeribilità sposti probabilmente le preferenze del consumatore da altre bevande di tal genere che sono altrimenti comparabili, ma anche che tale indicazione, in termini assoluti, possa incoraggiare il consumo della bevanda in questione e perfino attirare nuovi consumatori, specialmente quelli che hanno lo stomaco sensibile.

58.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione che la nozione di «indicazioni sulla salute», di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006, dev’essere interpretata nel senso che ricomprende anche le indicazioni che sottintendono un effetto temporaneo benefico sullo stato fisico, quale un effetto limitato al periodo necessario per l’assunzione e la digestione dell’alimento, ivi comprese le indicazioni che sottintendono che, grazie a un ridotto contenuto di una sostanza, le conseguenze negative di un determinato alimento sul benessere fisico sono più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti di tale genere.

B – Sulla terza questione pregiudiziale: la compatibilità con la Carta

59.

Nel caso di risposta affermativa alle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se il divieto generale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 dell’uso delle indicazioni sulla salute di cui trattasi per le bevande alcoliche quali il vino sia compatibile con la Carta, in particolare con la libertà professionale e la libertà d’impresa sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta.

1. Principali posizioni delle parti

60.

La Deutsches Weintor ritiene che la risposta alla terza questione debba essere negativa. A suo avviso, il divieto dell’uso di un’indicazione sulla salute, quale quello in questione, costituisce un’interferenza sproporzionata nelle libertà professionale e d’impresa dei produttori e dei distributori di vini.

61.

Per contro, le altre parti che hanno presentato osservazioni sulla terza questione propongono una risposta nel senso che il divieto generale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 dell’uso di indicazioni sulla salute per le bevande alcoliche, visti, in particolare, i danni connessi al consumo di bevande alcoliche, è giustificato e proporzionato e soddisfa quindi i requisiti della Carta. Allo stesso modo, il Parlamento europeo, che ha incentrato le proprie osservazioni sulla terza questione, conclude che l’esame della questione non rivela fattori che potrebbero inficiare la validità del regolamento n. 1924/2006.

2. Valutazione

62.

Va ricordato, innanzitutto, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, «che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati».

63.

Occorre accertare, pertanto, se – nei limiti in cui l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento vieta in generale che le bevande alcoliche contenenti più dell’1,2% in volume di alcol rechino «indicazioni sulla salute» nel significato suindicato – il regolamento n. 1924/2006 sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e, in particolare, con l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 16 della medesima.

64.

L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 16 della Carta sanciscono la libertà professionale e la liberà d’impresa, che la Corte ha già riconosciuto come principi generali del diritto dell’Unione europea ( 6 ). Secondo detta giurisprudenza, la libertà d’impresa coincide di fatto con il libero esercizio di un’attività lavorativa ( 7 ).

65.

A tal proposito, va osservato che, nei limiti in cui il divieto di usare le indicazioni sulla salute in questione riguardi l’etichettatura, la pubblicità e le informazioni concernenti le bevande alcoliche e pone alcune restrizioni sulle attività professionali di produttori e distributori di tali prodotti, dev’essere considerato come avente un potenziale impatto sulla libertà d’impresa e sulla libertà di esercitare un’attività commerciale o professionale ( 8 ).

66.

Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali, quali quelli in questione, non risultano essere prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile applicare restrizioni all’esercizio di detti diritti, in particolare nell’ambito di un’organizzazione comune dei mercati, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dall’Unione europea e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza dei diritti così garantiti ( 9 ).

67.

Del pari, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta riconosce che possono essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 15 e 16 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, in osservanza del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

68.

Alla luce di tali criteri, occorre osservare nella presente causa che lo scopo del regolamento n. 1924/2006 – secondo il suo primo considerando e come illustrato sopra – è garantire un elevato livello di tutela dei consumatori; più in particolare, per quanto riguarda il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, il regolamento mira – come emerge anche dal decimo e dal diciottesimo considerando – a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, nel senso che è volto a precludere, dati i possibili effetti dannosi e i pericoli di abuso connessi al consumo di alcol, ogni associazione positiva fra la salute e il consumo di bevande alcoliche, a prescindere dal fatto che le indicazioni sulla salute di cui trattasi siano scientificamente corrette o meno.

69.

A tal proposito, in diverse occasioni la Corte ha riconosciuto che le misure di limitazione della pubblicità di bevande alcoliche al fine di combattere l’alcolismo rispondono a preoccupazioni di sanità pubblica e che la tutela della salute pubblica costituisce, come discende anche dall’articolo 9 TFUE, un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione europea ( 10 ).

70.

Occorre altresì osservare che, sebbene tali diritti possano essere limitati dal divieto in questione, non si può sostenere che l’essenza e la sostanza effettiva della libertà d’impresa o della libertà di esercitare un’attività commerciale o professionale sarebbero compromesse, perché il divieto di usare indicazioni sulla salute per le bevande alcoliche come i vini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006, pone soltanto in un settore ben delimitato restrizioni all’attività professionale dei produttori o distributori di tali bevande ( 11 ).

71.

Infine, il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 è opportuno, a mio avviso, allo scopo di proteggere la salute pubblica, di cui sopra, e, alla luce dei pericoli di dipendenza e di abuso e dei possibili effetti dannosi connessi al consumo di alcol, non va oltre quanto necessario per conseguire siffatto obiettivo.

72.

A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha considerato che la gravità degli obiettivi perseguiti nel settore della salute pubblica può giustificare restrizioni che abbiano conseguenze negative, anche gravi, per taluni operatori ( 12 ).

73.

Inoltre, va sottolineato che il divieto in questione, in definitiva, è limitato all’uso delle indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006, vale a dire descrizioni o informazioni che suggeriscono un impatto specifico, positivo sulla salute, come illustrato sopra. Per contro, è sempre possibile usare altre dichiarazioni ed etichettature prive di una siffatta implicazione specifica – per esempio, informazioni sulle caratteristiche oggettive del prodotto o indicazioni nutrizionali – anche in relazione alle bevande alcoliche.

74.

Pertanto, sebbene il giudice del rinvio ritenga che la descrizione dei vini in questione – ossia l’abbinamento del termine «bekömmlich» con un riferimento alla lieve acidità e ad un particolare processo di produzione – potrebbe presupporre, dal punto di vista del consumatore medio, l’esistenza di effetti positivi sulle funzioni corporee tali da corrispondere ad un’«indicazione sulla salute» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, ciò potrebbe non essere vero, ad esempio, se è indicata sull’etichetta solo la lieve acidità.

75.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione che il divieto generale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 dell’uso di indicazioni sulla salute, come quelle oggetto della presente causa, per le bevande alcoliche quali il vino è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con la libertà professionale e la libertà d’impresa sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta.

V – Conclusione

76.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht nei termini seguenti:

La nozione di «indicazione sulla salute» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5) del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, dev’essere interpretata nel senso che ricomprende le indicazioni che sottintendono un effetto benefico temporaneo sullo stato fisico, quale un effetto limitato al periodo necessario per l’assunzione e la digestione di un alimento, ivi comprese le indicazioni che sottintendono che, grazie al ridotto contenuto di una sostanza, le conseguenze negative di un determinato alimento sul benessere fisico sono più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti di tal genere;

il divieto generale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 dell’uso delle indicazioni sulla salute, come quelle oggetto della presente causa, per le bevande alcoliche quali il vino è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con la libertà professionale e la libertà d’impresa sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU L 404, pag. 9.

( 3 ) GU L 37, pag. 16.

( 4 ) Per quanto riguarda il secondo senso, v. l’ampia definizione di salute data dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che copre, inoltre, il benessere sociale, come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattie o infermità».

( 5 ) V., a tal proposito, in particolare, i considerando 10, 14, 16 e 17, nonché gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1924/2006.

( 6 ) V. sentenza del 9 settembre 2004, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio (C-184/02 e C-223/02, Racc. pag. I-7789, punto 51); v., altresì, le spiegazioni relative agli articoli 15 e 16 della Carta.

( 7 ) V. sentenza Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, citata alla nota 6, e sentenza del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG e Zuckerfabrik Soest GmbH (C-143/88 e C-92/89, Racc. pag. I-415, punti 72-77).

( 8 ) V., in particolare sull’etichettatura dei vini, sentenza dell’8 ottobre 1986, Keller (234/85, Racc. pag. 2897, punto 9).

( 9 ) V. sentenze del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, (C-20/00 e C-64/00, Racc. pag. I-7411, punto 68); del 15 luglio 2004, Di Lenardo e Dilexport (C-37/02 e C-38/02, Racc. pag. I-6911, punto 82), e del 15 aprile 1997, The Irish Farmers Association e a. (C-22/94, Racc. pag. I-1809, punto 27).

( 10 ) V., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2004, Bacardi France (C-429/02, Racc. pag. I-6613, punto 37), e dell’8 marzo 2001, Gourmet International Products (C-405/98, Racc. pag: I-1795, punto 27).

( 11 ) V. sentenza Keller, citata alla nota 8, punto 9.

( 12 ) V. sentenze del 1o giugno 2010, Pérez e Gómez (C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I-4629, punto 90), e del 17 luglio 1997, Affish (C-183/95, Racc. pag. I-4315, punti 42 e 43).