CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 29 marzo 2012 ( 1 )

Causa C-509/10

Josef Geistbeck,

Thomas Geistbeck

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Proprietà intellettuale e industriale — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Obbligo di versare al titolare di una siffatta privativa un’equa compensazione e di risarcire il danno da questo subito — Criteri per determinare l’equa compensazione — Violazioni — Regolamento (CE) n. 1768/95 — Privilegio degli agricoltori — Costi di controllo e sorveglianza»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), verte in particolare sull’interpretazione degli articoli 14 e 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»), concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché del regolamento (CE) n. 1768/95 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»), che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

2.

La controversia per la quale il giudice del rinvio è stato adito vede contrapposti gli agricoltori Josef e Thomas Geistbeck (in prosieguo: i «sigg. Geistbeck») alla Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), che rappresenta gli interessi dei titolari delle varietà di vegetali protette Kuras, Quarta, Solara, Marabel e Secura. Tale controversia verte in sostanza sul rapporto tra la deroga prevista dall’articolo 14 del regolamento di base – denominata anche il «privilegio degli agricoltori» – e il calcolo dell’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base dovuta al titolare di una varietà vegetale protetta in caso di atto costitutivo di una violazione.

3.

Più esattamente, con il presente rinvio pregiudiziale si chiede alla Corte di dirimere la questione del metodo da seguire ai fini del calcolo della suddetta equa compensazione dovuta dall’agricoltore al titolare di una varietà vegetale in una situazione in cui l’agricoltore, autorizzato, conformemente al privilegio degli agricoltori, a piantare il prodotto proveniente dal proprio raccolto, abbia omesso di dichiarare una parte di tale nuova coltura, contrariamente agli obblighi imposti a tali agricoltori dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base che danno attuazione al suddetto privilegio.

4.

Le questioni sollevate comportano pertanto il contemperamento di interessi antitetici. Come osservato dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, si tratta di trovare un equilibrio tra, da un lato, la necessità di accrescere i frutti di un’attività agricola e di garantire la produzione agricola, finalità principale della politica agricola comune, e, dall’altro, la necessità di garantire i diritti dei costitutori attivi nella politica industriale, di ricerca e di sviluppo, che cercano di ottenere un contesto normativo adeguato per incentivare le loro attività nell’Unione europea, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi ( 4 ).

5.

La presente causa consentirà pertanto alla Corte di completare la sua giurisprudenza risultante dalla sentenza Schulin ( 5 ) e, in particolare, di precisare il suo punto di vista in materia di equa compensazione in caso di uso di una varietà vegetale costitutivo di una violazione nonché di pronunciarsi sull’equilibrio da trovare tra gli interessi sottesi alla normativa in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

II – Contesto giuridico

A – Il regolamento di base

6.

Dal quinto considerando del regolamento di base ( 6 ) risulta che per incentivare la selezione e lo sviluppo di nuove varietà è necessario che tutti i costitutori di varietà beneficino di una migliore tutela rispetto alla situazione attuale.

7.

Secondo il diciassettesimo considerando di tale regolamento, l’esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico.

8.

A questo proposito, il diciottesimo considerando del predetto regolamento precisa che l’interesse pubblico contemplato nel precedente considerando include la salvaguardia della produzione agricola e che a tale fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare, a determinate condizioni, i prodotti del raccolto per la moltiplicazione.

9.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al costitutore, cioè «alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà, ovvero al suo avente causa».

10.

Alla rubrica «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», l’articolo 13 del regolamento di base così prevede:

«1.   In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)

produzione o riproduzione (moltiplicazione);

(…)

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni».

11.

Il privilegio degli agricoltori è contemplato all’articolo 14 del regolamento di base in tali termini:

«1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

(…)

3.   Nelle norme di applicazione (…) sono stabilite le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

(…)

i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare (…)

(…)

agli agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona (…)

il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari (…)

le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento (...)».

12.

L’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Infrazioni», dispone quanto segue:

«1.   Chiunque:

a)

compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

(…)

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2.   Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

B – Il regolamento di attuazione

13.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di attuazione, i diritti e gli obblighi del titolare che derivano dalle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di base «possono essere rivendicati a livello comunitario, nazionale, regionale o locale da singoli titolari, da più titolari congiuntamente o da un’organizzazione di titolari stabilita nella Comunità».

14.

Alla rubrica «Ammontare della remunerazione», l’articolo 5 del regolamento di attuazione dispone quanto segue:

«1.   L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore.

2.   Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.

(…)

5.   Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.

(…)».

15.

L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Informazioni dell’agricoltore», dispone quanto segue:

«1.   Gli elementi informativi specifici che l’agricoltore è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento di base possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore interessato.

2.   Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

(…)

b)

il fatto che l’agricoltore abbia utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare;

c)

se l’agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà o alle varietà interessate, che siano state utilizzate dall’agricoltore in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base;

(…)».

16.

L’articolo 14 del citato regolamento, che disciplina il controllo da parte del titolare del rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di base, al paragrafo 1 così dispone:

«(…) [l’agricoltore], su richiesta del titolare:

a)

fornisce una prova a sostegno delle sue dichiarazioni ai sensi dell’articolo 8, esibendo i documenti pertinenti in suo possesso, quali fatture, etichette impiegate o ogni altro strumento appropriato (…)

(…)».

17.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di attuazione:

«Il controllo è eseguito dal titolare. Egli può prendere misure necessarie per avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni degli agricoltori, dei servizi di trattamento, delle cooperative o di altri circoli della comunità agricola».

18.

L’articolo 17 del regolamento di attuazione intitolato «Violazioni», prevede quanto segue:

«Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base, richiamat[a] dal presente regolamento».

III – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19.

Tra il 2001 e il 2004, in forza della deroga prevista dall’articolo 14 del regolamento di base, i sigg. Geistbeck procedevano, dopo aver informato la STV, a piantare le varietà Kuras, Quarta, Solara e Marabel, protette ai sensi del diritto dell’Unione, nonché la varietà Secura, protetta in forza del diritto tedesco.

20.

Cionondimeno, in occasione di un controllo, la STV ha constatato che i quantitativi realmente coltivati eccedevano, talvolta per oltre il triplo, i quantitativi dichiarati. Basandosi sull’importo che sarebbe stato reclamato in caso di concessione alle condizioni generali di una licenza di produzione di materiale di moltiplicazione, la STV ha calcolato che l’importo del risarcimento che le era dovuto per la differenza dei quantitativi era pari a EUR 4 576,15. I sigg. Geistbeck hanno pagato tuttavia soltanto la metà di tale importo. Quest’ultimo importo era pari alla remunerazione che sarebbe stata dovuta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, in caso di coltivazioni autorizzate nell’ambito del privilegio degli agricoltori.

21.

Di conseguenza la STV ha proposto un ricorso contro i sigg. Geistbeck per non aver completamente dichiarato di aver piantato ritrovati vegetali protetti e ha reclamato il pagamento del restante importo di EUR 2 288, nonché la rifusione di spese sostenute in fase precontenziosa per l’ammontare di EUR 141,05. La domanda della STV veniva accolta sia in primo grado sia in sede di appello. I sigg. Geistbeck hanno proposto ricorso per «Revision» avverso quest’ultima decisione innanzi al Bundesgerichtshof.

22.

In questo contesto il giudice remittente si interroga, in particolare, sul calcolo dell’equa compensazione dovuta ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base al titolare delle privative ai sensi del medesimo regolamento. Basandosi sulla citata sentenza Schulin, esso considera a questo proposito che l’agricoltore che non ha debitamente assolto il suo obbligo di informazione previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base nei confronti del titolare della varietà vegetale protetta non può avvalersi del paragrafo 1 dell’articolo 14 di tale regolamento e si espone ad un’azione per violazione ai sensi dell’articolo 94 di tale regolamento nonché al pagamento di un’equa compensazione.

23.

Cionondimeno, il giudice remittente nutre dubbi circa le modalità di calcolo di una siffatta compensazione. Da un lato, sarebbe a suo avviso possibile prendere come base di calcolo l’importo medio percepito per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione di varietà protette della varietà vegetale di cui trattasi nella medesima regione (in prosieguo: il «corrispettivo per produzione su licenza»). Dall’altro, tale compensazione potrebbe essere calcolata sulla base della remunerazione dovuta in caso di impianto autorizzato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, letto in combinato con l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di attuazione (in prosieguo: il «corrispettivo per impianto autorizzato»).

24.

Stando alla prima ipotesi, l’agricoltore sarebbe tenuto al pagamento del corrispettivo per produzione su licenza alle medesime condizioni e alle medesime tariffe di un terzo. In base alla seconda ipotesi, egli potrebbe avvalersi della tariffa privilegiata riservata agli agricoltori, cioè del corrispettivo per impianto autorizzato pari al 50% degli importi dovuti per produzione su licenza di materiale di moltiplicazione, a meno che tale remunerazione non costituisca oggetto di un contratto tra il titolare e l’agricoltore interessati.

25.

Ciò considerato, con decisione 30 settembre 2010, depositata nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 2010, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’equa compensazione che un agricoltore deve versare al titolare di un diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento [di base] per aver utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, ottenuto mediante impianto, senza aver adempiuto agli obblighi stabiliti all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento [di base] e all’articolo 8 del regolamento [di attuazione] debba essere calcolata in base all’importo medio riscosso per la produzione, soggetta a licenza, di un quantitativo equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette della rispettiva specie di vegetale della stessa zona o se invece essa debba essere calcolata in base alla remunerazione (inferiore) da versare, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [di base] e dell’articolo 5 del regolamento [di attuazione], in caso di impianto autorizzato.

2)

Qualora, nella predetta situazione, si debba fare riferimento solo alla remunerazione dovuta per un impianto autorizzato, se il titolare della privativa possa calcolare, in modo forfettario, il danno risarcibile ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento [di base], per un’unica violazione imputabile all’agricoltore, in base al corrispettivo per la concessione di una licenza per la produzione di materiale di moltiplicazione.

3)

Se, in sede di calcolo dell’equa compensazione dovuta ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento [di base], o dell’ulteriore risarcimento del danno dovuto ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sia ammesso o addirittura necessario tenere conto della particolare onerosità del controllo eseguito da un organismo che tutela i diritti di numerosi titolari di privative, in modo da attribuire il doppio della compensazione solitamente concordata o della remunerazione dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [di base]».

26.

Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale come pure il governo greco, il governo spagnolo e la Commissione europea. Le parti nel procedimento principale come pure il governo greco e la Commissione hanno assistito all’udienza del 18 gennaio 2012.

IV – Analisi

A – Introduzione

27.

Per risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo, farò alcune osservazioni preliminari, da un lato, circa la qualità del materiale di moltiplicazione utilizzato nella specie, questione sollevata dai sigg. Geistbeck, come pure, dall’altro, sulla portata del privilegio degli agricoltori.

28.

Successivamente affronterò la questione del metodo appropriato per calcolare l’equa compensazione dovuta al titolare di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base. Esaminerò infine la questione se, in occasione del calcolo della suddetta compensazione o del risarcimento del danno dovuto in applicazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del citato regolamento, sia possibile prendere in considerazione il costo degli strumenti di controllo utilizzati da un organismo come quello di cui al procedimento principale ( 7 ).

1. Sulla qualità del materiale di moltiplicazione protetto

29.

Secondo i sigg. Geistbeck, il materiale di moltiplicazione di cui trattasi non avrebbe più la qualità di quello contemplato all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, e pertanto non sarebbe stato più idoneo per operazioni commerciali su cui verte la concessione di una licenza. Essi ritengono infatti che la qualità inferiore del materiale di raccolta non giustifichi che il titolare della privativa del ritrovato vegetale esiga il pagamento di un diritto di licenza integrale.

30.

Osservo che, da un punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, l’utilizzo del materiale protetto non ha alcuna incidenza sulla protezione dell’identità del materiale oggetto del diritto protetto, quali i ritrovati vegetali di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, un diritto di proprietà intellettuale non scompare a causa dell’uso che ne viene fatto.

31.

Inoltre, affinché l’attività dell’agricoltore possa rientrare nell’ambito di applicazione del privilegio degli agricoltori previsto all’articolo 14 del regolamento di base, il prodotto del raccolto deve essere conforme alle caratteristiche della varietà protetta ( 8 ). L’agricoltore pianta in tal modo e moltiplica piante che possiedono le caratteristiche necessarie della varietà vegetale di cui trattasi.

2. Sulla portata del privilegio degli agricoltori

32.

Si deve in primo luogo sottolineare che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, per la moltiplicazione del materiale del raccolto di una varietà protetta è richiesta, in linea di principio, l’autorizzazione del titolare.

33.

Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base prevede una deroga a tale principio. Tale deroga ha lo scopo di salvaguardare la produzione agricola. In forza di tale articolo, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di varietà protette, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

34.

Tale privilegio non si applica pertanto se l’agricoltore non assolve gli obblighi menzionati dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e precisati nel regolamento di attuazione.

35.

Infatti, nella citata sentenza Schulin, la Corte ha già brevemente trattato la portata del diritto dell’agricoltore di invocare la suddetta deroga. Secondo la Corte, l’agricoltore che non versa al titolare una remunerazione equa quando utilizza il prodotto del raccolto ottenuto coltivando materiale di moltiplicazione di una varietà protetta non può invocare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e, pertanto, si deve ritenere che abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento. Conseguentemente, dall’articolo 94 del medesimo regolamento risulta che nei confronti di tale agricoltore può essere esperita un’azione, intentata dal titolare, a titolo di azione inibitoria o per ottenere un’equa remunerazione, o a tale duplice titolo. Ove agisca con dolo o con colpa, l’agricoltore è inoltre tenuto a risarcire il danno subito dal titolare ( 9 ).

36.

A mio avviso, altrettanto deve necessariamente dirsi quando un agricoltore non abbia debitamente assolto il suo obbligo di informazione previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base, dal momento che il versamento di un’equa remunerazione, contemplata nella citata sentenza Schulin, figura, al pari della fornitura di informazioni, sotto il predetto articolo, il quale elenca i criteri che consentono di conferire efficacia alla deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

37.

Quindi, come sostenuto nelle osservazioni della Commissione, quando un agricoltore non adempie l’obbligo di informazione nei confronti del titolare, conformemente al combinato disposto dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base e dell’articolo 8 del regolamento di attuazione, e non gli versa neppure l’equa remunerazione per tale parte della produzione, la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non può più essere applicata.

38.

Infatti, se le suddette condizioni di impianto autorizzato previste dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non sono rispettate, non è neppure applicabile la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Di conseguenza, se, in occasione dell’impianto, i criteri enunciati al paragrafo 3 di tale articolo non sono rispettati, il suddetto impianto costituisce una violazione dei diritti conferiti al titolare dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

B – Il calcolo dell’equa compensazione prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base

39.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a causa della violazione della privativa per ritrovati vegetali, la STV ha il diritto di esigere il pagamento di un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base. Per di più, il giudice a quo rileva che l’inosservanza da parte dei sigg. Geistbeck dell’obbligo di informazione è imputabile a loro colpa, con la conseguenza che la STV può altresì esigere il risarcimento del danno subito in applicazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

40.

Di primo acchito osservo che, ai fini dell’esame dell’articolo 94 del regolamento di base, occorre partire dall’ipotesi che la finalità di tale articolo è una compensazione integrale fondata sul principio della restitutio in integrum ( 10 ). In altre parole, la compensazione che dev’essere versata in occasione di una violazione della privativa per ritrovati vegetali ha lo scopo di reintegrare il titolare dei suddetti diritti nella situazione precedente alla violazione. Orbene, l’applicazione di tale principio non è nella specie priva di difficoltà dato che la suddetta situazione può essere ricostituita vuoi con riferimento all’impianto autorizzato vuoi tenendo conto dell’importo percepito per la produzione del materiale di moltiplicazione su licenza.

1. Sui regimi istituiti dagli articoli 14 e 94 del regolamento di base

41.

Per quanto riguarda il calcolo dell’equa compensazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, il giudice remittente prospetta due metodi che possono essere seguiti ai fini del calcolo di tale compensazione, e cioè quello basato sul corrispettivo per produzione su licenza o quello basato sul corrispettivo per impianto autorizzato.

42.

Rilevo che la formulazione dell’articolo 94 del regolamento di base non fornisce alcun indizio circa la possibilità di prendere in considerazione l’importo del corrispettivo per impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento, nel contesto del calcolo dell’equa compensazione ai sensi della suddetta disposizione.

43.

Osservo altresì che talune versioni linguistiche (in particolare le versioni in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, italiana e finlandese) utilizzano termini diversi all’articolo 94, paragrafo 1 ( 11 ), e all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino ( 12 ), del regolamento di base, mentre la versione francese riprende la medesima espressione nelle due disposizioni, cioè quella di «rémunération équitable». Tuttavia, non potendosi trarre conclusioni da tale differenza linguistica, occorre esaminare tali disposizioni nei loro rispettivi contesti, tenendo in particolare considerazione gli obiettivi che le ispirano.

44.

In primo luogo, ricordo che l’equa remunerazione prevista all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base fa parte di una disposizione derogatoria. In questo contesto, nella citata sentenza Schulin la Corte ha già dichiarato che, conformemente al diciassettesimo e diciottesimo considerando del regolamento di base, le disposizioni dell’articolo 14 del suddetto regolamento, adottate nell’interesse pubblico della salvaguardia della produzione agricola, costituiscono un’eccezione alla regola secondo cui per la moltiplicazione del materiale del raccolto della varietà protetta è richiesta l’autorizzazione del titolare ( 13 ).

45.

Nella citata sentenza Brangewitz, la Corte ha altresì constatato che il diritto degli agricoltori di piantare, senza previa autorizzazione del titolare, il prodotto del raccolto che hanno potuto ottenere piantando materiale di moltiplicazione di una varietà interessata dal privilegio degli agricoltori ha per corollario l’obbligo di fornire, su richiesta del suddetto titolare, le informazioni utili e, ad eccezione dei piccoli agricoltori, di versargli un’equa remunerazione ( 14 ).

46.

Sempre secondo la Corte, l’articolo 14 del regolamento di base fissa pertanto un equilibrio tra, da un lato, gli interessi dei titolari di una privativa per ritrovati vegetali e, dall’altro, quelli degli agricoltori. Il privilegio degli agricoltori, cioè l’impianto senza previa autorizzazione, combinato con l’obbligo di informazione e con il dovere di pagare un’equa remunerazione, consente pertanto di salvaguardare i legittimi interessi reciproci degli agricoltori e dei titolari nelle loro relazioni dirette ( 15 ).

47.

È pertanto fondamentale interpretare la nozione di «equa remunerazione» ex articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base in modo restrittivo, e nel suo particolare contesto, come facente parte integrante del regime di deroga previsto in tale articolo.

48.

Inoltre, l’equa compensazione alla quale l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base fa riferimento dev’essere, al pari della remunerazione contemplata all’art. 14, paragrafo 3, quarto trattino, del suddetto regolamento, interpretata tenendo conto del contesto del citato regolamento e dell’obiettivo da questo perseguito.

49.

Sul piano generale, come risulta dal quinto considerando del regolamento di base, quest’ultimo persegue l’obiettivo generale di migliorare la protezione di tutti i costitutori di varietà ( 16 ). Tenuto conto dello scopo della tutela dei titolari dei ritrovati vegetali contemplata nel regolamento di base, considero che l’articolo 94, paragrafo 1, del suddetto regolamento consente al titolare di vigilare affinché i suoi interessi siano protetti nei confronti di chiunque compia, senza previa autorizzazione, uno degli atti elencati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base ( 17 ).

2. Sul metodo di calcolo basato sul corrispettivo per produzione su licenza

50.

Al fine di garantire la tutela dei titolari di varietà vegetali protette e di consentire il ripristino della situazione precedente alla violazione dei loro diritti, è necessario calcolare l’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, con riferimento al corrispettivo per produzione su licenza.

51.

Tale disposizione è altresì applicabile quando colui che abbia commesso un atto costitutivo di una violazione non abbia agito intenzionalmente né negligentemente ( 18 ). Essa è intesa ad assicurare che il titolare riceva un’equa remunerazione che, a mio avviso, non può essere inferiore alla compensazione che il suddetto titolare avrebbe potuto pretendere sulla base della produzione su licenza del materiale di moltiplicazione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

52.

Fondandomi sulla natura derogatoria del regime previsto all’articolo 14 del suddetto regolamento, considero che un agricoltore che non rispetti le condizioni enunciate all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, su cui si fonda l’applicazione della deroga prevista al paragrafo 1 del medesimo articolo, deve considerarsi come qualsiasi terzo tenuto ad acquistare la varietà protetta sul mercato dietro versamento del corrispettivo per produzione su licenza. Di conseguenza, un agricoltore che non adempia gli obblighi derivantigli dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non può avvalersi della deroga prevista da tale articolo.

53.

Tale conclusione può peraltro essere confermata dalla lettura dell’articolo 17 del regolamento di attuazione, in forza del quale il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o delle limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base.

54.

Inoltre, mi pare utile osservare che, se si accogliesse una soluzione differente, gli agricoltori potrebbero non essere incentivati a rispettare l’obbligo di informazione nei confronti del titolare, dal momento che l’inosservanza degli obblighi che conferiscono efficacia a tale deroga non comporterebbe in realtà alcuna conseguenza economica preventiva.

55.

Da questo punto di vista, come risulta altresì dall’ordinanza di rinvio, la fissazione di un massimale al diritto alla remunerazione del titolare pari all’importo del corrispettivo per l’impianto autorizzato avrebbe l’effetto di avvantaggiare ingiustificatamente gli agricoltori che non rispettano gli obblighi previsti dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

56.

In un siffatto sistema, il cui obiettivo generale è garantire un livello elevato di protezione dei ritrovati vegetali, verrebbe ad essere in contrasto con tale obiettivo il fatto che un agricoltore, indipendentemente dal fatto che rispetti o meno il suo obbligo di informazione, sia sistematicamente tenuto a corrispondere solo il corrispettivo per impianto autorizzato, il cui livello è mantenuto, in forza della normativa applicabile, a un livello considerevolmente inferiore a quello del corrispettivo per produzione su licenza.

57.

A questo proposito aggiungerei che, anche se l’obbligo di pagare un’equa compensazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, calcolata sulla base del corrispettivo per produzione su licenza, comporta una compensazione più elevata di quella prevista per l’impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base, non per questo si tratta di risarcimento di danni detto «punitivo» (punitive damages), che include anche un elemento sanzionatorio ( 19 ). Tuttavia si tratta di un metodo che consente di imporre il costo della produzione su licenza del materiale di moltiplicazione in occasione di un impianto che costituisca un’infrazione e che ha di conseguenza una funzione preventiva.

58.

Ritengo in conclusione che per determinare l’importo dell’equa compensazione prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorra fondarsi sul corrispettivo per produzione su licenza. Infatti, ogni altra interpretazione non sarebbe in grado di garantire né il perseguimento dell’obiettivo del regolamento né il suo effetto utile.

59.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere il mio punto di vista circa la necessità di prendere in considerazione il corrispettivo per produzione su licenza quale base di calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, farò alcune altre osservazioni circa l’altro metodo di calcolo, basato sul corrispettivo per impianto autorizzato, che è prospettato dal giudice remittente.

3. Sul metodo di calcolo alternativo considerato dal giudice a quo

60.

Rilevo anzitutto che, se l’equa compensazione che un agricoltore deve al titolare in caso di infrazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base fosse calcolata con riferimento al corrispettivo per impianto autorizzato, la suddetta compensazione resterebbe nettamente inferiore all’importo dovuto da terzi per la produzione su licenza del materiale di moltiplicazione.

61.

Va notato che dall’ordinanza di rinvio emerge che gli atti dei sigg. Geistbeck sono imputabili a loro colpa, con la conseguenza che la STV può egualmente pretendere il risarcimento del danno subito conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base ( 20 ).

62.

In un siffatto contesto e al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento di base nonché di evitare che la moltiplicazione non autorizzata possa avere come risultato un indebito profitto per i contravventori rispetto ai terzi che producono su licenza materiale di moltiplicazione, mi sembra necessario determinare l’ammontare del danno da risarcire in applicazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base, con riferimento al corrispettivo per produzione su licenza. In questo caso, il danno subito dal titolare di cui all’art. 94, paragrafo 2, del regolamento di base corrisponderebbe alla differenza tra detto corrispettivo e l’equa remunerazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base ( 21 ).

63.

Preciso che il corrispettivo per impianto autorizzato copre solo il 50% dell’importo del corrispettivo per produzione su licenza ( 22 ). Il danno subito dal titolare ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base corrisponde pertanto, in una siffatta ipotesi, e senza che il suddetto titolare sia tenuto a fornirne la prova, alla differenza tra l’importo del corrispettivo per impianto autorizzato e quello per produzione su licenza.

64.

Inoltre, per quanto riguarda le spese ordinarie di controllo e sorveglianza contemplate dal giudice remittente, aggiungerei che la presa in considerazione del corrispettivo per impianto autorizzato quale base ai fini del calcolo dell’equa compensazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base avrebbe altresì come conseguenza che i suddetti costi, di norma inclusi nell’importo del corrispettivo per produzione su licenza, non sarebbero interamente coperti dalla remunerazione contemplata all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base.

65.

Da ciò consegue che, se tale metodo di calcolo fosse ritenuto appropriato, il titolare di una varietà vegetale protetta dovrebbe essere in grado di calcolare l’importo del danno da risarcire, in applicazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base, con riferimento al corrispettivo per produzione su licenza nel quale sono parimenti inclusi i costi ordinari di controllo e sorveglianza sostenuti dal titolare. Una siffatta interpretazione porta, dal punto di vista economico, per tale titolare, al medesimo risultato dell’interpretazione proposta in via principale.

4. Sulla presa in considerazione del costo degli strumenti di controllo particolarmente ingenti

66.

Il giudice a quo intende altresì sapere se strumenti di controllo particolarmente ingenti impiegati da un organismo che difende i diritti di un gran numero di titolari di privative al fine di accertare eventuali violazioni di ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafi 1 o 2, del regolamento di base possano costituire oggetto di un indennizzo e se il loro costo possa essere calcolato su una base forfettaria, pari al doppio della remunerazione convenuta.

67.

Innanzi tutto, per quanto riguarda la natura di tale quesito, la Commissione rileva che è privo di incidenza sulla soluzione della controversia su cui verte il procedimento principale. Riconosco certamente che dall’ordinanza di rinvio emerge che la STV non ha chiesto il pagamento di un siffatto importo forfettario e che il procedimento principale verte solo su spese sostenute in fase precontenziosa di importo molto modesto, cioè EUR 141,05, che chiaramente non derivano dalla gestione dei controlli organizzati dalla STV. Ritengo tuttavia che tale questione non sia ipotetica essendo strettamente connessa all’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento di base ( 23 ).

68.

Per quanto riguarda il merito, si deve osservare che le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di attuazione consentono ai titolari di organizzarsi in modo idoneo per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’articolo 14 del regolamento di base. Infatti essi possono agire individualmente o congiuntamente oppure costituire un’organizzazione a tal fine ( 24 ).

69.

Dalla citata sentenza Jäger risulta che la STV è una società avente come oggetto la salvaguardia degli interessi economici dei suoi soci che producono sementi o le smerciano, direttamente o indirettamente, oppure hanno interessi nella produzione o smercio delle medesime. In particolare tale società controlla i diritti dei costitutori a livello nazionale e internazionale e organizza verifiche, per quanto riguarda i diritti di costitutori dei soci o di terzi, presso società di moltiplicazione e distribuzione. Tali funzioni comportano altresì l’incasso dei diritti di licenza per ritrovati vegetali e infine l’adozione di misure generali intese a promuovere la produzione e distribuzione ai consumatori di sementi di qualità nonché il loro smercio ( 25 ).

70.

Come rilevato nelle osservazioni del governo greco, il fatto di poter esercitare collettivamente i diritti derivanti dall’articolo 14 del regolamento di base non implica in alcun modo che il costo di una siffatta azione collettiva debba essere a carico dell’agricoltore, anche se questi viola le disposizioni di tale regolamento. Al contrario, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, del regolamento di base, letto in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento di attuazione, a norma del quale il controllo va effettuato dal titolare, tali costi debbono essere integrati dal titolare nell’importo del corrispettivo per produzione su licenza.

71.

Alla luce del ruolo svolto da un organismo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è strettamente collegato al controllo e alle verifiche finalizzate alla salvaguardia dei diritti dei costitutori interessati, il costo degli strumenti di controllo particolarmente ingenti sostenuto da un siffatto organismo non può essere considerato separatamente nell’ambito del calcolo dell’equa compensazione dovuta ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base o del risarcimento del danno dovuto in applicazione dell’articolo 94, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

72.

A mio avviso è possibile tener conto del costo di siffatti strumenti solo nella misura in cui si tratta di costi supplementari sostenuti in fase precontenziosa o contenziosa connessi all’esame di un caso specifico di violazione, il cui rimborso può essere preteso in forza e con riserva delle condizioni previste dall’articolo 94, paragrafo 2 del regolamento di base ( 26 ). Deve comunque sussistere un nesso di causalità fra tali costi e il caso di violazione di cui trattasi.

73.

Rilevo infine che, allorché l’equa compensazione prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base sia calcolata, come propongo, con riferimento al corrispettivo per produzione su licenza, il titolare non può pretendere il pagamento di una compensazione a titolo di retribuzione per costi di controllo e di sorveglianza ordinari che sono legati al controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, del regolamento di base, nonché all’articolo 16 del regolamento di attuazione ( 27 ).

74.

Tale conclusione si impone perché i costi ordinari di controllo e sorveglianza, anche ammontanti ad un importo rilevante, debbono considerarsi, come risulta da queste conclusioni, inclusi nelle somme percepite a titolo di produzione su licenza e quindi inclusi nell’importo del corrispettivo per produzione su licenza, dal momento che il controllo sarà effettuato dal titolare, in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, del regolamento di base e dell’articolo 16 del regolamento di attuazione. Infatti il calcolo dell’importo dell’equa remunerazione con riferimento al corrispettivo per produzione su licenza consente di riparare le conseguenze della violazione e reintegra pertanto il titolare nella situazione anteriore all’infrazione.

V – Conclusione

75.

Considerato tutto quanto sopra esposto, suggerisco alla Corte di dichiarare che non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale e di rispondere come segue alla prima e alla terza delle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof:

«L’equa compensazione di cui, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, un agricoltore è debitore nei confronti del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per avere utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuta mediante impianto senza adempiere gli obblighi sanciti dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 e dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998, deve essere calcolata sulla base dell’importo medio percepito per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione di varietà protette del ritrovato vegetale di cui trattasi nella medesima regione. Siccome, da un lato, il calcolo dell’importo dell’equa compensazione sulla base sopra menzionata consente di reintegrare il titolare nella situazione anteriore alla violazione e di riparare le conseguenze della violazione dei suoi diritti, e, dall’altro, i costi di controllo e di sorveglianza debbono considerarsi inclusi dal titolare nell’importo della licenza, il pagamento di tali costi può essere preteso dal titolare solo nella misura in cui si tratti di costi aggiuntivi sostenuti in fase precontenziosa o contenziosa, connessi all’esame di un caso specifico di infrazione, il cui rimborso può essere preteso in forza e con riserva delle condizioni previste dall’articolo 94, paragrafo2, del regolamento n. 2100/94».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Consiglio del 27 luglio 1994 (GU L 227, pag. 1).

( 3 ) Regolamento della Commissione del 24 luglio 1995 (GU L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998 (GU L 328, pag. 6).

( 4 ) V., in questo senso, paragrafi 22 e 23 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa definita con sentenza dell’8 giugno 2006, Deppe e a. (C-7/05-C-9/05, Racc. pag. I-5045).

( 5 ) Sentenza del 10 aprile 2003 (C-305/00, Racc. pag. I-3525). V., altresì, sentenze dell’11 marzo 2004, Jäger (C-182/01, Racc. pag. I-2263); del 14 ottobre 2004, Brangewitz (C-336/02, Racc. pag. I-9801); sentenza Deppe e a., cit., nonché del 20 ottobre 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C-140/10, Racc. pag. I-10075).

( 6 ) A livello internazionale, la privativa per ritrovati vegetali costituisce l’oggetto di una convenzione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, cioè la convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali. La Comunità europea ha aderito a tale convenzione nel 2005 [decisione 2005/523/CE del Consiglio del 30 maggio 2005, recante approvazione dell’adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192, pag. 63)]. La normativa dell’Unione è ampiamente ispirata alle disposizioni di detta convenzione.

( 7 ) Preciso che occorre partire dall’ipotesi che i titolari in genere includono, nell’importo dell’indennità per produzione su licenza, i costi di controllo e di sorveglianza ordinari connessi alla salvaguardia dei loro diritti.

( 8 ) V., per quanto riguarda le caratteristiche delle varietà coltivate nell’ambito dell’agricoltura europea, i paragrafi 1-4 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Association Kokopelli (C-59/11), pendente dinanzi alla Corte.

( 9 ) Cit. sentenza Schulin (punto 71).

( 10 ) V., in questo senso, Bonadio, E., «Remedies and sanctions for the infringement of intellectual property rights under EC law», European Intellectual Property Review, 2008, n. 8, vol. 30, pag. 324.

( 11 ) La formulazione di tali versioni è, rispettivamente, la seguente: «indemnización razonable», «rimelig vederlag», «angemessenen Vergütung», «reasonable compensation», «equa compensazione» e «kohtuullinen korvaus».

( 12 ) Tali versioni si riferiscono rispettivamente ai seguenti termini: «remuneración justa», «rimelig godtgoerelse», «angemessene Entschädigung», «equitable remuneration», «equa remunerazione» e «kohtuullinen palkkio».

( 13 ) Cit. sentenza Schulin (punto 47).

( 14 ) Cit. sentenza Brangewitz (punto 43).

( 15 ) V., in questo senso, cit. sentenza Brangewitz (punto 43) e, per analogia, sentenza del 6 febbraio 2003, SENA (C-245/00, Racc. pag. I-1251, punto 36).

( 16 ) A questo proposito v. altresì il paragrafo 40 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz Jarabo Colomer nella causa in cui la Corte ha pronunciato la citata sentenza Jäger. In questo contesto ha osservato che il regolamento di base aveva per oggetto non la disciplina di un settore di produzione agricola, ma l’istituzione di un regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

( 17 ) Rilevo altresì che tale regime costituisce un sistema di indennizzo distinto e separato che è inteso ad assicurare l’effetto utile del regolamento di base.

( 18 ) V.,per quanto riguarda il carattere oggettivo dell’equa compensazione prevista dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, cit. sentenza Greenstar-Kanzi Europe (punto 48).

( 19 ) V., altresì, il ventiseiesimo considerando della direttiva 2004/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), non applicabile nella specie.

( 20 ) Per quanto riguarda i possibili metodi di calcolo del danno subito dal titolare e i problemi che essi pongono, v. Würtenberger G. e a., European Plant Variety Protection, Oxford University Press, Oxford, 2009, pagg. 177 e 178.

( 21 ) Aggiungo che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di attuazione prevede che, in caso di ripetuta e intenzionale violazione degli obblighi previsti dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, da parte dell’agricoltore, il risarcimento del danno subito dal titolare comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore. Cionondimeno, le disposizioni del regolamento di attuazione non possono imporre agli agricoltori obblighi maggiori di quelli derivanti dal regolamento di base. V., per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di attuazione, cit. sentenza Schulin (punto 60).

( 22 ) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di attuazione, tale remunerazione può anche costituire l’oggetto di un contratto tra il titolare e l’agricoltore.

( 23 ) Noto en passant che tale questione, come risulta dall’ordinanza di rinvio, trae ispirazione dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof in materia di violazione di diritti di rappresentanza. In questo settore il Bundesgerichtshof concede da molto tempo alla società di gestione che persegue tali tipi di infrazione una maggiorazione detta «per violazione» pari al doppio del corrispettivo della licenza abituale.

( 24 ) V., in tal senso, cit. sentenza Jäger (punto 51).

( 25 ) V. cit. sentenza Jäger (punto 17).

( 26 ) Tale conclusione mi pare altresì conforme ai principi sanciti nel ventiseiesimo considerando e all’articolo 13 della direttiva 2004/48.

( 27 ) A parte tali costi, il titolare può tuttavia, in forza dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base, esigere il pagamento di una compensazione per la riparazione del danno subito.