CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 17 novembre 2011 ( 1 )

Causa C-393/10

Dermod Patrick O’Brien

contro

Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito)]

«Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Nozione di lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro — Giudici a tempo parziale»

I — Introduzione

1.

Se spetti unicamente al diritto nazionale determinare se i giudici rientrino nel campo di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 97/81/CE del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( 2 ): tale è in sostanza la questione che la Corte è chiamata a dirimere nel presente caso. Essa viene sollevata nel contesto di una norma nazionale secondo la quale ai giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari non spetta alcun diritto alla pensione di anzianità.

II — Contesto normativo

A — La normativa dell’Unione

2.

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, il contesto normativo per il presente caso è costituito dalla direttiva 97/81/CE ( 3 ), con la quale viene attuato l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (in prosieguo anche: l’«accordo quadro») concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato nell’allegato della citata direttiva.

3.

La direttiva 97/81 non era inizialmente applicabile al Regno Unito e lo è diventata mediante la direttiva del Consiglio 98/23/CE del 7 aprile 1998 ( 4 ).

4.

La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro definisce il campo di applicazione del medesimo nei termini seguenti:

«1.

Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro».

B — La normativa nazionale

5.

Il Regno Unito ha applicato la direttiva 97/81 mediante le Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000 (SI 2000 n. 1551) [Regolamenti sui lavoratori a tempo parziale (Prevenzione del trattamento meno favorevole); in prosieguo: le «Regulations»] adottate l’8 giugno 2000 ed entrate in vigore il 1o luglio 2000.

6.

La Regulation 17, intitolata «Personale che esercita funzioni giurisdizionali», prevede quanto segue:

«Le presenti Regulations non si applicano a chiunque eserciti funzioni giurisdizionali qualora sia retribuito in base a onorari giornalieri».

III — Fatti e causa principale

7.

Secondo quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, fino agli anni Settanta nel Regno Unito vi erano solo pochi giudici a tempo parziale. Questi ultimi erano retribuiti in base a onorari giornalieri. Successivamente all’entrata in vigore del Courts Act 1971 si è registrato un aumento rilevante del numero di giudici a tempo parziale. Attualmente il numero di giudici a tempo parziale («recorders» e «deputy judges», vale a dire giudici penali e giudici distrettuali aggiunti) è doppio rispetto a quello dei giudici a tempo pieno. Anche per quanto riguarda i giudici in materia di immigrazione («Immigration Judges»), il numero dei giudici a tempo parziale è nettamente superiore a quello dei giudici a tempo pieno. Dopo che inizialmente tutti i giudici a tempo parziale venivano retribuiti in base a onorari per ciascun giorno di incarico o di lavoro (in prosieguo: i «giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari»), a partire dal 2000 vi è stato un aumento del numero di giudici a tempo parziale stipendiati, in particolare tra i giudici in materia di immigrazione.

8.

Il sig. O’Brien è barrister nonché Queen’s counsel. Inoltre, nel 1978 è stato nominato recorder. Nel Regno Unito vengono definiti recorder i giudici a tempo parziale che svolgono la loro attività presso la Crown Court. Egli ha quindi continuato a lavorare come recorder fino al 31 marzo 2005, con regolari proroghe della sua carica. In quanto recorder egli è stato retribuito in base a onorari per ciascun giorno di udienza o di lavoro. L’ammontare della retribuzione di un recorder corrisponde proporzionalmente a quello di un giudice a tempo pieno.

9.

Secondo le disposizioni applicabili, il sig. O’Brien, in quanto recorder, aveva diritto ad ottenere incarichi per un minimo di 15 giorni all’anno e gli poteva essere richiesto di assolvere incarichi fino a 30 giorni.

10.

Tutti i giudici a tempo parziale hanno diritto (se del caso) ai trattamenti economici per malattia, maternità o paternità, nonché a benefici analoghi durante il servizio. I giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale stipendiati hanno diritto, dopo la cessazione dal servizio, a ricevere la pensione di anzianità. I giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari non hanno invece diritto, dopo la cessazione dal servizio, a ottenere siffatta pensione.

11.

Il sig. O’Brien ha richiesto una pensione di anzianità corrispondente, pro rata temporis, a quella spettante ad un giudice a tempo pieno che ha esercitato sostanzialmente la stessa attività. Detta richiesta è stata respinta dal competente Ministero della giustizia del Regno Unito. Nella causa principale il sig. O’Brien si oppone al rigetto della domanda di pensione, richiamandosi alla direttiva 97/81. Attualmente la causa principale pende in appello dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom.

IV — Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12.

Con ordinanza del 28 luglio 2010 la Supreme Court of the United Kingdom sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se spetti al diritto nazionale determinare se i giudici nel loro complesso siano o meno lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, o se vi sia una norma del diritto dell’Unione in base alla quale va risolta tale questione.

2.

Nel caso in cui i giudici nel loro complesso siano lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, se una norma nazionale possa operare, ai fini dell’attribuzione di pensioni di anzianità, una discriminazione a) tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero b) tra diverse categorie di giudici a tempo parziale».

13.

Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre al ricorrente della causa principale, si sono espressi per iscritto i governi di Irlanda, Lettonia, Portogallo e del Regno Unito nonché la Commissione europea. All’udienza sono intervenuti il ricorrente nella causa principale, il Council of Immigration Judges (Consiglio dei giudici in materia di immigrazione), i governi di Irlanda, Lettonia e del Regno Unito nonché la Commissione.

V — Valutazione in diritto

A — Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva

14.

Il governo lettone nutre dubbi circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto l’attività di recorder, per la quale il sig. O’Brien ora chiede una pensione, è stata perlopiù svolta prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/23, che dichiarava applicabile nel Regno Unito la direttiva sul lavoro a tempo parziale. Quest’ultima è entrata in vigore il 7 aprile 1998, concedendo termine al Regno Unito per la trasposizione fino al 7 aprile 2000. Il sig. O’Brien svolgeva l’attività di recorder dal 1o marzo 1978. La sua ultima nomina ha avuto luogo nel 1999 ed egli ha continuato a lavorare come recorder fino al 31 marzo 2005.

15.

Il governo lettone è dell’avviso che la direttiva 98/23 e pertanto la direttiva 97/81 possano trovare applicazione solo su fattispecie venute in essere dopo la scadenza del termine di trasposizione o comunque dopo la relativa entrata in vigore.

16.

Con riferimento all’applicabilità ratione temporis della direttiva 97/81, la Corte ha però già rinviato al principio secondo cui, salvo altrimenti stabilito, una norma nuova debba applicarsi immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente. Da ciò ha concluso che il calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a una pensione di anzianità è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 97/81, anche per quanto riguarda i periodi di attività precedenti la data di entrata in vigore di quest’ultima ( 5 ).

17.

Di conseguenza, le questioni sollevate sono ricevibili.

B — Sulle questioni pregiudiziali

1. Sulla prima questione pregiudiziale

18.

Con la prima questione il giudice del rinvio vuole sapere se spetti al diritto nazionale o al diritto dell’Unione determinare la nozione di lavoratore di cui all’accordo quadro.

19.

Il giudice del rinvio pone questa domanda alla luce del fatto che il sig. O’Brien, che ha lavorato come giudice a tempo parziale (recorder) retribuito in base a onorari, si richiama alla direttiva per far valere un diritto pensionistico a fronte dell’attività da lui svolta in veste di recorder. Nel diniego di accordargli una pensione egli ravvisa una discriminazione rispetto ai giudici a tempo pieno. Per sapere se il rapporto tra giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari sia disciplinato dall’accordo quadro, il giudice del rinvio deve chiarire preliminarmente la questione se la categoria dei giudici ricada nell’ambito di applicazione della direttiva. Il giudice del rinvio non ha ancora risolto in via definitiva la questione se un giudice penale sia da considerarsi alla stregua di un lavoratore secondo il diritto nazionale ( 6 ).

20.

La clausola 2, punto 1, stabilisce il campo di applicazione soggettivo dell’accordo quadro. Conseguentemente, esso si applica «ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro».

21.

Sulla premessa che i recorder lavorano in parte solo pochissimi giorni all’anno ( 7 ), va innanzitutto rilevato che a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale il Ministero della giustizia, parte resistente nella causa principale, non si è richiamato, neppure in via subordinata, alla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro. Ciò apre agli Stati membri la possibilità, dopo aver consultato le parti sociali e quando ragioni obiettive lo giustifichino, di escludere totalmente o parzialmente dall’ambito di applicazione del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorino solo su base occasionale.

a) La causa Wippel

22.

Nelle conclusioni da me presentate nella causa Wippel, dalla lettera della clausola 2, punto 1, ho dedotto che la nozione di lavoratore di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non ha natura di diritto dell’Unione, bensì va stabilita sulla scorta delle norme giuridiche, dei contratti collettivi o delle prassi in vigore in ogni Stato membro. A tal riguardo gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale. Pertanto, dal diritto dell’Unione si possono tutt’al più desumere limiti esterni. Per esempio, potrebbe emergere un contrasto con l’obbligo di leale collaborazione (articolo 4 TUE) qualora uno Stato membro all’interno del proprio diritto nazionale definisse la nozione di lavoratore in termini a tal punto restrittivi da privare di qualsiasi efficacia pratica l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e da rendere eccessivamente difficile la realizzazione degli obiettivi in esso enunciati ( 8 ).

23.

Nella sentenza pronunciata nella causa Wippel la Corte ha sottolineato solo che un lavoratore rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 quando ha un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore nello Stato membro, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni circa la definizione della nozione ( 9 ).

24.

La causa Wippel si distingueva tuttavia per il fatto che il diritto nazionale presentava un’accezione molto estesa della nozione di lavoratore e ci si chiedeva quindi se questa potesse ancora rientrare nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro ( 10 ). La Corte ha quindi potuto limitarsi ad accertare che anche una nozione di lavoratore presente in un’accezione molto estesa nel diritto nazionale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Nel caso di specie, al contrario, ci si chiede se l’esclusione, da parte del diritto nazionale, dei giudici dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro contrasti con l’accordo quadro stesso. Nella risoluzione della presente questione, pertanto, quanto affermato dalla Corte nella causa Wippel non si rivela di alcun aiuto.

25.

Tutte le parti intervenute nel procedimento hanno rilevato che la nozione di lavoratore nel diritto dell’Unione non è univoca ( 11 ). Così, per esempio, in materia di parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile, la nozione di lavoratore è una nozione autonoma del diritto dell’Unione che va interpretata estensivamente. In questo contesto può accadere che anche i dipendenti pubblici siano considerati lavoratori ( 12 ). Nell’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori, la Corte ha sottolineato, per quanto riguarda la direttiva concernente gli orari di lavoro, la necessità di fornire alla nozione dell’orario di lavoro un significato univoco e autonomo a livello dell’Unione, benché anche qui la lettera della direttiva rinvii al diritto nazionale ( 13 ). Per contro, per quanto attiene alla direttiva concernente i trasferimenti di imprese, la Corte ha deciso che, ai fini della definizione dell’ambito di applicazione, occorre fare riferimento soltanto alla definizione di lavoratore prevista dalla legislazione nazionale ( 14 ).

26.

Nella misura in cui alcune parti intervenute nel procedimento rinviano all’articolo 51 TFUE, che nell’ambito della libertà di stabilimento prevede un’esclusione delle attività che partecipino all’esercizio dei pubblici poteri, va replicato che da ciò non si possono trarre conclusioni circa la definizione della nozione di lavoratore nell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Infatti, l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non riguarda la libera circolazione dei lavoratori, bensì conferisce a tutti i lavoratori negli Stati membri diritti connessi ad un’attività a tempo parziale.

b) La causa Del Cerro Alonso

27.

Di particolare interesse nella presente fattispecie è la causa Del Cerro Alonso ( 15 ), vertente sulla questione dell’ambito d’applicazione ratione personae della direttiva ovvero dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato contiene una definizione dell’ambito di applicazione identica a quella dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ( 16 ).

28.

Dopo aver già accertato che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è applicabile anche ai contratti di lavoro conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico ( 17 ), ora la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’accordo ricomprenda anche i dipendenti pubblici. Analogamente al caso di specie - e diversamente dalla causa Wippel - questa fattispecie non verteva sulla possibile delimitazione di un’estesa nozione di lavoratore negli Stati membri, bensì, al contrario, sulla questione se la direttiva obblighi uno Stato membro a concedere a un dipendente pubblico i diritti derivanti dall’accordo quadro.

29.

Nella sentenza pronunciata in esito alla causa Del Cerro Alonso la Corte ha statuito che la mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato non è di per sé sufficiente a negare l’ambito di applicazione della direttiva 1999/70.

30.

Infatti, si rimetterebbe seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti dell’Unione. Gli Stati membri sono, piuttosto, tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto dell’Unione ( 18 ).

31.

Nella motivazione la Corte si è fondata sul significato dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell’Unione. Pertanto, alle disposizioni previste dalla direttiva e dall’accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela ( 19 ).

32.

In detta causa, un aspetto decisivo per l’affermazione dell’applicabilità della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro è stato per la Corte che la persona interessata aveva lavorato per più di dodici anni in diversi ospedali del sistema sanitario pubblico dei Paesi Baschi in qualità di membro del personale a tempo determinato, e che la causa principale verteva sul confronto tra un membro del personale di ruolo a tempo determinato e un membro del personale di ruolo a tempo indeterminato.

33.

A prima vista questo passo della sentenza Del Cerro Alonso potrebbe sembrare circolare: poiché una persona era impiegata a tempo determinato e la causa verteva sul confronto tra un membro del personale di ruolo a tempo determinato e un membro del personale di ruolo a tempo indeterminato, la fattispecie rientra nel campo di applicazione della direttiva. Al proposito andava preliminarmente chiarito se il membro del personale di ruolo effettivamente ricadesse nel campo di applicazione dell’accordo quadro e se da questo si potessero desumere disposizioni relative al confronto tra dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato. In caso contrario, il campo di applicazione della direttiva troverebbe sempre automaticamente applicazione qualora la questione verta sul potenziale trattamento meno favorevole di un impiego a tempo determinato. Il rinvio di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro al diritto degli Stati membri risulterebbe quindi inoperante.

34.

La mia lettura della sentenza Del Cerro Alonso è tuttavia tale per cui, in linea di principio, la Corte mantiene la definizione della nozione di lavoratore di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato nella sfera degli Stati membri, senza ravvisarvi alcuna nozione autonoma nell’ambito dell’Unione. Ciononostante, l’efficacia pratica dell’accordo quadro e i principi generali del diritto dell’Unione fissano limiti alla discrezionalità degli Stati membri. Al proposito, l’avvocato generale Maduro, nelle conclusioni presentate nella causa Del Cerro Alonso, ha giustamente parlato di un «rinvio condizionato» al diritto nazionale ( 20 ).

35.

Lo stesso ragionamento è trasferibile all’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Infatti, da un lato, la sua formulazione è identica sotto il profilo dell’ambito di applicazione soggettivo ( 21 ). Dall’altro, essi si trovano — come a buon diritto sottolinea la Commissione — nello stesso contesto normativo, in quanto entrambi enunciano il principio generale della parità di trattamento per un determinato tipo di organizzazione del lavoro. Va altresì rilevato che entrambi gli accordi quadro e le relative direttive sono stati adottati nello stesso iter e sono strutturati in modo identico ( 22 ).

36.

Inoltre, in particolare il sedicesimo considerando della direttiva 97/81 sul lavoro a tempo parziale indica che gli Stati membri definiscono i termini impiegati nell’accordo quadro e non precisamente definiti in conformità del proprio diritto e/o delle prassi nazionali, tuttavia solo «a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro».

37.

Anche con riferimento alla definizione dell’ambito di applicazione della direttiva e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, uno Stato membro non è autorizzato a violare i principi generali e i principi fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione né, in violazione dell’efficacia pratica della direttiva, ad escludere, a sua discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari ( 23 ).

c) Applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie

38.

Come si è innanzi detto, nella definizione dell’ambito di applicazione dell’accordo quadro i principi generali e i principi fondamentali del diritto dell’Unione fissano limiti alla discrezionalità degli Stati membri.

39.

Il ricorrente nella causa principale si richiama al proposito alla Regulation 17 del diritto nazionale, che non esclude tutti i giudici, bensì esplicitamente solo i giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari, dalle misure di attuazione del direttiva. Se dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro si escludessero effettivamente solo i giudici a tempo parziale retribuiti in base a onorari, si potrebbe configurare una violazione del principio generale di uguaglianza previsto dal diritto dell’Unione ( 24 ). Il governo del Regno Unito ha tuttavia sottolineato, all’udienza dinanzi alla Corte, che la Regulation 17 avrebbe solo carattere esplicativo e che secondo il diritto nazionale i giudici non sarebbero generalmente considerati lavoratori. Tale accertamento compete, in ultima analisi, al giudice del rinvio.

40.

Ma quando uno Stato membro supera la discrezionalità altrimenti concessagli nella definizione della nozione di lavoratore, escludendo arbitrariamente una categoria professionale dal voluto beneficio della tutela?

41.

Per risolvere questa questione è innanzitutto necessario analizzare quale sia la tutela voluta dall’accordo quadro. La direttiva 97/81 e l’accordo quadro ad essa allegato mirano a migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale e a sopprimere le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale ( 25 ). Il divieto di discriminazione ivi previsto è solo un’espressione particolare del principio generale di uguaglianza ( 26 ), che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 27 ).

42.

L’accordo quadro persegue, pertanto, un obiettivo che rientra tra gli obiettivi fondamentali menzionati all’articolo 1 dell’accordo sulla politica sociale e ripresi nell’articolo 151 TFUE e nel terzo comma del preambolo del TFUE. Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all’esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.

43.

Per non compromettere il conseguimento di questi obiettivi dell’accordo quadro, come l’avvocato generale Maduro ha rilevato in modo convincente nelle conclusioni presentate nella causa Del Cerro Alonso, l’esclusione di una categoria di persone dall’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo qualora il rapporto di lavoro sia sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori ( 28 ).

44.

L’esame definitivo della differenza sostanziale spetta necessariamente al giudice del rinvio. La Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale criteri che possano essergli utili ai fini della sua analisi ( 29 ).

45.

Dal criterio della differenza sostanziale consegue innanzitutto che motivi meramente formali non possono giustificare l’esclusione di una categoria di persone.

46.

Pertanto, la Commissione sostiene a ragione che la circostanza meramente formale ( 30 ) che i giudici siano qualificati come «detentori di una carica ufficiale» non è di per sé sufficiente per negare a questi ultimi il beneficio dei diritti derivanti dall’accordo quadro. Il giudice del rinvio chiede altresì se il numero delle persone interessate possa essere pertinente ai fini del riconoscimento della caratteristica di lavoratore. Anche questo rappresenterebbe però un criterio troppo formale che nulla ha a che vedere con la sostanza del rapporto di lavoro.

47.

Nella decisione di rinvio la Supreme Court ha affermato che l’incarico di un giudice presenta molte delle caratteristiche di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale. Problematico sarebbe soltanto il criterio del vincolo di subordinazione, che contraddistingue un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale. Anche il governo del Regno Unito ha sottolineato che l’esclusione dei giudici dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro si spiegherebbe con l’indipendenza degli incarichi giudiziari.

48.

Nell’esame della natura del rapporto di lavoro va considerato che la nozione di lavoratore utilizzata per definire l’ambito di applicazione soggettivo dell’accordo quadro assolve in particolare ad una funzione di delimitazione rispetto alla nozione di lavoratore autonomo. Nel valutare se il rapporto di lavoro di un giudice sia sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori, il giudice del rinvio dovrà pertanto considerare, affinché la finalità dell’accordo quadro sia rispettata, che questa delimitazione venga effettuata alla luce della distinzione rispetto ai lavoratori autonomi.

49.

Il ricorrente nella causa principale sottolinea che l’indipendenza del giudice riguarda soprattutto l’aspetto sostanziale della sua attività, quindi l’indipendenza nell’esercizio dell’attività giurisprudenziale in quanto tale. Per quanto attiene alle condizioni di base esterne dell’attività svolta da un giudice, il giudice del rinvio cita una decisione della House of Lords ( 31 ), dalla quale si evince che i giudici sono parimenti soggetti ad un’organizzazione del loro lavoro. Pertanto, a tutti è richiesto di lavorare con tempi e in periodi definiti, benché essi possano essere gestiti dai giudici stessi con un ampio grado di flessibilità. Essi non sono liberi di lavorare se e quando lo vogliano, come possono esserlo i liberi professionisti.

50.

In questo contesto vorrei sottolineare che è difficile riconoscere come l’indipendenza sostanziale di un giudice possa essere minacciata, in generale, dai diritti concessi dall’accordo quadro e, in particolare, dal diritto alla pensione di anzianità; per contro, il diritto alla pensione di anzianità rafforza l’indipendenza economica dei giudici e conseguentemente anche la loro indipendenza sostanziale.

51.

Il criterio dell’indipendenza sostanziale non è pertanto idoneo a giustificare l’esclusione di una categoria professionale dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro.

52.

Per quanto riguarda la questione se il rapporto di lavoro di un giudice sia sostanzialmente diverso da quello di un lavoratore secondo il diritto nazionale, il giudice del rinvio dovrà altresì considerare che, secondo quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i giudici — anche i giudici retribuiti in base a onorari — hanno diritto ai trattamenti economici per malattia, maternità o paternità, nonché a benefici analoghi. Pare pertanto che essi si avvalgano di diritti sociali comunemente associati ai lavoratori. Se i giudici vengono equiparati ai lavoratori ancorché sul piano formale non siano considerati lavoratori, ciò può valere come un indizio del fatto che il loro incarico non sia sostanzialmente diverso da quanto considerato un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale. I giudici devono essere perlomeno equiparati ai lavoratori anche in considerazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

53.

La prima questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che spetta al diritto nazionale determinare se i giudici debbano essere considerati lavoratori a tempo parziale ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e che, tuttavia, l’efficacia pratica dell’accordo quadro nonché i principi generali e i diritti fondamentali dell’Unione pongono limiti alla discrezionalità degli Stati membri nella definizione della nozione di lavoratore. Il criterio dell’indipendenza sostanziale non è di per sé idoneo a giustificare l’esclusione di una categoria professionale dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

54.

La seconda questione pregiudiziale viene posta per l’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga alla conclusione che i giudici rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Con essa il giudice del rinvio chiede se norme nazionali possano operare, ai fini dell’attribuzione di pensioni di anzianità, una discriminazione tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero tra diverse categorie di giudici a tempo parziale.

55.

In linea con l’obiettivo di sopprimere la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno, la clausola 4 dell’accordo quadro tratta il principio di non discriminazione. Il punto 1 di tale clausola vieta che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Secondo la clausola 4, punto 2, si applica, ove opportuno, il principio del pro rata temporis.

56.

La Corte ha già statuito che la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo ( 32 ). Tenuto conto della giurisprudenza relativa all’articolo 157 TFUE si deve ritenere che rientrino nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale, meno dipendenti da un rapporto siffatto che da considerazioni di ordine sociale ( 33 ).

57.

Una pensione di anzianità rientra dunque nel campo di applicazione degli accordi quadro se soddisfa le tre condizioni seguenti: la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati ed il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione ( 34 ).

58.

Nell’ambito della verifica della ricevibilità ho già precisato che il calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto ad una pensione è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 97/81, anche per quanto riguarda i periodi di attività precedenti la data di entrata in vigore di quest’ultima ( 35 ).

59.

Va pertanto verificato se la mancata concessione di una pensione ai recorder comporti che questi siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno che si trovino in una situazione comparabile, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

60.

La clausola 3 indica i criteri per verificare se vi siano «lavoratori a tempo pieno comparabili», basandosi sull’attività sostanziale svolta dalle persone interessate. L’argomentazione formulata dal governo britannico, secondo cui i giudici a tempo pieno e i recorder non si troverebbero in una situazione comparabile trattandosi di «carriere diverse», non può pertanto risultare convincente. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. Nel corso dell’udienza, le parti intervenute nel procedimento hanno sostenuto che i recorder e i giudici a tempo pieno svolgono le stesse mansioni. La questione delle «carriere diverse» può quindi essere in ogni caso pertinente per la giustificazione oggettiva della disparità di trattamento. Spetterà però al giudice del rinvio verificare in via definitiva la questione della comparabilità dei recorder e dei giudici a tempo pieno.

61.

Dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro risulta tuttavia che una siffatta differenza di trattamento può essere ritenuta conforme al principio di non discriminazione se è giustificata da ragioni obiettive.

62.

La disparità di trattamento in causa deve pertanto essere giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria ( 36 ).

63.

La nozione di «ragioni obiettive» è da intendersi nel senso che un diverso trattamento dei lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno non può essere giustificato per il fatto che è previsto in una norma di carattere generale e astratta. La disparità di trattamento deve piuttosto rispondere ad una reale necessità, essere idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria ( 37 ).

64.

Nella misura in cui il Regno Unito ha rilevato che una disparità di trattamento tra recorder e giudici a tempo pieno si spiegherebbe per il fatto che i giudici retribuiti in base a onorari possono proseguire la loro carriera quali avvocati o ricercatori, mentre questa prerogativa non spetterebbe ai giudici a tempo parziale stipendiati, e che ogni giudice retribuito in base a onorari sarebbe libero di candidarsi per un posto di giudice a tempo parziale stipendiato, va pertanto replicato che quest’argomentazione formale non è di per sé sufficiente ai fini di una giustificazione.

65.

La disparità di trattamento potrebbe essere giustificata solo se essa assolvesse ad uno scopo legittimo, al di là dell’argomentazione formale delle diverse carriere. Un siffatto scopo non è stato tuttavia rilevato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. Anche ulteriori elementi giustificativi non sono stati sollevati. Ciò può spiegarsi per il fatto che la giustificazione di una potenziale disparità di trattamento non costituiva oggetto della causa principale. Il giudice del rinvio era in tale occasione investito unicamente della questione preliminare dell’applicabilità o meno dell’accordo quadro. La questione della possibile giustificazione di una disparità di trattamento tra i giudici a tempo parziale e a tempo pieno dovrà pertanto essere verificata in via definitiva dal giudice del rinvio.

66.

Il giudice del rinvio chiede altresì se la direttiva osti anche ad una discriminazione tra vari tipi di impiego a tempo parziale.

67.

La direttiva 97/81 e il relativo accordo quadro, stando alla loro lettera e all’intero contesto normativo, hanno per oggetto solo la soppressione della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Secondo la direttiva, l’adozione di norme diverse per i vari tipi di lavoro a tempo parziale è pertanto demandata, in linea di principio, alla discrezionalità degli Stati membri.

68.

Nelle conclusioni presentate nella causa Bruno e Pettini, tuttavia, l’avvocato generale Sharpston ha rilevato in modo convincente che, benché l’accordo quadro vieti solo la discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, le misure di attuazione degli Stati membri devono essere coerenti, e devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio della parità di trattamento. Conseguentemente, gli Stati membri non possono introdurre distinzioni tra vari tipi di lavoro a tempo parziale che violino il generale divieto di discriminazione nel diritto dell’Unione ( 38 ).

69.

Il governo del Regno Unito si è opposto nel caso di specie a quest’argomentazione eccependo che, con riferimento al trattamento dei lavoratori a tempo parziale, non ci si troverebbe nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro e quindi del diritto dell’Unione, sicché il principio generale della parità di trattamento previsto nel diritto dell’Unione non troverebbe applicazione ( 39 ). Non sono convinto da tale argomento. Infatti, così come, per esempio, nella trasposizione dell’accordo quadro nel diritto nazionale gli Stati membri non possono violare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, analogamente non è loro consentito di operare distinzioni arbitrarie tra i vari tipi di lavoro a tempo parziale, le quali violerebbero il divieto generale di discriminazione previsto dal diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione trova applicazione per il fatto che le misure adottate dagli Stati membri sono finalizzate all’attuazione dell’accordo quadro.

70.

La seconda questione va pertanto risolta nel senso che l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta ad una norma nazionale che, ai fini dell’attribuzione di pensioni di anzianità, operi una discriminazione tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero tra diverse categorie di giudici a tempo parziale, senza che questa disparità di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

VI — Conclusione

71.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni sottoposte dalla Supreme Court of the United Kingdom come segue:

1.

Spetta in linea di principio al diritto nazionale determinare se i giudici debbano essere considerati lavoratori a tempo parziale ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale; tuttavia, l’efficacia pratica dell’accordo quadro nonché i principi generali e i diritti fondamentali dell’Unione pongono limiti alla discrezionalità degli Stati membri nella definizione della nozione di lavoratore. Il criterio dell’indipendenza sostanziale non è di per sé idoneo a giustificare l’esclusione di una categoria professionale dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro.

2.

L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta ad una norma nazionale che, ai fini dell’attribuzione di pensioni di anzianità, operi una discriminazione tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero tra diverse categorie di giudici a tempo parziale, senza che questa disparità di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) GU L 14, pag. 9, in prosieguo: la «direttiva 97/81».

( 3 ) Cit. alla nota 2.

( 4 ) Direttiva del Consiglio 98/23/CE del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 131, pag. 10).

( 5 ) Sentenza del 10 giugno 2010, Bruno e Pettini (C-395/08 e C-396/08, Racc. pag. I-5119, punti 53-55).

( 6 ) A titolo esplicativo va sottolineato che la causa principale ha per oggetto solo la qualifica di giudici togati e non di giudici onorari.

( 7 ) Stando a quanto esposto dal Council of Immigration Judges nell’udienza dinanzi alla Corte, ciò non riguarda i giudici in materia di immigrazione.

( 8 ) V. in proposito le conclusioni generali da me presentate il 18 maggio 2004 nella causa Wippel (C-313/02, Racc. pag. I-9483, paragrafo 45).

( 9 ) Sentenza 12 ottobre 2004, causa Wippel (C-313/02, Racc. pag. I-9483, punto 40).

( 10 ) Sentenze Wippel (cit. alla nota 9), e 16 settembre 2010, Chatzi (C-149/10, Racc. pag. I-8489).

( 11 ) Si vedano al proposito, tra l’altro, sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala (C-85/96, Racc. pag. I-2691, punto 31); 20 settembre 2007, Kiiski (C-116/06, Racc. pag. I-7643, punti 62-67), e 13 gennaio 2004, Allonby (C-256/01, Racc. pag. I-873, punti 25 e 26).

( 12 ) V. sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar (C-366/99, Racc. pag. I-9383, punto 31); 12 settembre 2002, Niemi (C-351/00, Racc. pag. I-7007, punto 48); 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker (C-4/02 e 5/02, Racc. pag. I-12575, punto 60); 30 settembre 2004, Briheche (C-319/03, Racc. pag. I-8807, punto 18), e Chatzi (cit. alla nota 10, punto 30).

( 13 ) V. sentenze del 9 settembre 2003, Jaeger (C-151/02, Racc. pag. I-8389, punti 58 e 59), e 1o dicembre 2005, Dellas e a. (C-14/04, Racc. pag. I-10253, punti 44 e 45).

( 14 ) V. sentenze dell’11 luglio 1985, Danmols Inventar (105/84, Racc. pag. 2639, punti 26-28), e 14 settembre 2000, Collino e Chiappero (C-343/98, Racc. pag. I-6659, punti 36-39).

( 15 ) Sentenza del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (C-307/05, Racc. pag. I-7109).

( 16 ) La clausola 2 dell’accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU L 175, pag. 43) così dispone: «Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Nella versione tedesca vi sono di fatto piccole, irrilevanti differenze tra le due direttive, mentre nella versione francese e inglese la definizione del campo di applicazione è dello stesso tenore letterale.

( 17 ) Sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, Racc. pag. I-6057, punti 54-57); 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino (C-53/04, Racc. pag. I-7213, punti 39 e 40), e 7 settembre 2006, Vassallo (C-180/04, Racc. pag. I-7251, punto 32).

( 18 ) Sentenze Adeneler e a. (cit. alla nota 17, punto 69), e Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punto 29).

( 19 ) Sentenza Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punto 27).

( 20 ) Conclusioni dell’avvocato generale Maduro presentate il 10 gennaio 2007 nella causa Del Cerro Alonso (C-307/05, Racc. pag. I-7109, paragrafo 15).

( 21 ) In proposito v. nota 16.

( 22 ) V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston presentate il 21 gennaio 2010 nelle cause riunite Bruno e Pettini (C-395/08 e C-396/08, Racc. pag. I-5119, paragrafi 70-72).

( 23 ) V. sentenza Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punto 29).

( 24 ) Con riferimento alla disparità di trattamento di diverse categorie di giudici a tempo parziale si veda anche la soluzione della seconda questione pregiudiziale ai paragrafi 66 e segg. delle presenti conclusioni.

( 25 ) V. clausola 1, lettera a) dell’accordo quadro, il secondo comma del preambolo dell’accordo quadro nonché il terzo, l’undicesimo e il ventitreesimo considerando della direttiva 97/81.

( 26 ) Sentenze Wippel (cit. alla nota 9, punto 56) e Bruno e Pettini (cit. alla nota 5, punto 58).

( 27 ) Sentenze del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C-550/07 P, Racc. pag. I-8301, punto 54), e 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C-127/07, Racc. pag. I-9895, punto 23).

( 28 ) Conclusioni dell’avvocato generale Maduro nella causa Del Cerro Alonso (cit. alla nota 20, paragrafo 15).

( 29 ) In questo senso, v. da ultimo sentenza del 6 settembre 2011, Patriciello (C-163/10, Racc. pag. I-7565, punto 21).

( 30 ) V. al proposito anche le conclusioni dell’avvocato generale Maduro nella causa Del Cerro Alonso (cit. alla nota 20, paragrafo 15).

( 31 ) Lady Hale in Percy/Board of National Mission of the Church of Scotland [2005] UKHL 73 [2006] 2 AC 28, paragrafo 145, con rinvio a quanto affermato dal Lord Chief Justice sig. Robert Carswell nella decisione della Court of Appeal of Northern Ireland in Perceval-Price/Department of Economic Development [2000] IRLR 380.

( 32 ) Sentenza Bruno e Pettini (cit. alla nota 5, punto 32) con rinvio alle sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punto 38), e 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 114).

( 33 ) Sentenza Bruno e Pettini (cit. alla nota 5, punto 42 con rinvio alla sentenza Impact, cit. alla nota 32, punto 132).

( 34 ) Sentenza Bruno e Pettini (cit. alla nota 5, punto 47).

( 35 ) Sentenza Bruno e Pettini (cit. alla nota 5, punto 55).

( 36 ) Sentenze Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punto 58), e del 4 marzo 2010, Angé Serrano e a./Parlamento (C-496/08 P, Racc. pag. I-1793, punto 44).

( 37 ) V. in questo senso sentenze Del Cerro Alonso (cit. alla nota 15, punti 57 e 58), e del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (C-486/08, Racc. pag. I-3527, punto 44).

( 38 ) Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bruno e Pettini (cit. alla nota 22, paragrafi 120 e 121).

( 39 ) Per quanto riguarda la trattazione della nozione di ambito di applicazione del diritto dell’Unione, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Bot presentate il 5 aprile 2011 nella causa Scattolon (C-108/10, Racc. pag. I-7491, paragrafi 110-121).