CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 29 giugno 2011 ( 1 )

Causa C-162/10

Phonographic Performance (Ireland) Ltd

contro

Irlanda e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Commercial Division) (Irlanda)]

«Diritto d’autore e diritti connessi — Direttive 92/100/CEE e 2006/115/CE — Diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi — Art. 8, n. 2 — Comunicazione al pubblico — Comunicazione indiretta al pubblico di fonogrammi nell’ambito di trasmissioni ricevute nelle camere d’albergo mediante apparecchi radio e televisivi — Comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione nelle camere d’albergo di apparecchi per la riproduzione e di fonogrammi — Utente — Equa remunerazione — Art. 10, n. 1, lett. a) — Limitazione dei diritti — Utilizzazione privata»

Indice

 

I — Introduzione

 

II — Normativa applicabile

 

A — Normativa internazionale

 

1. La Convenzione di Roma

 

2. Il WPPT

 

B — Normativa dell’Unione

 

1. La direttiva 92/100

 

2. La direttiva 2006/115

 

a) quando si tratti di utilizzazione privata;

 

3. La direttiva 2001/29

 

C — Normativa nazionale

 

III — Fatti

 

IV — Procedimento dinanzi al giudice nazionale e questioni pregiudiziali

 

V — Procedimento dinanzi alla Corte

 

VI — Osservazioni preliminari

 

VII — Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

 

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

 

B — Valutazione giuridica

 

1. Sull’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29

 

2. Sull’interpretazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115

 

a) Autonome nozioni del diritto dell’Unione

 

b) Contesto di diritto internazionale e di diritto dell’Unione

 

c) Sulla nozione di comunicazione al pubblico

 

i) Sulla nozione di comunicazione

 

ii) Sulla nozione di pubblicità

 

iii) Conclusione

 

d) Sulla nozione di utente

 

e) Sull’obbligo di versare un’unica equa remunerazione

 

i) Sul significato delle parole «o» e «unica»

 

ii) Sull’equità di un ulteriore versamento

 

iii) Sulla discrezionalità degli Stati membri

 

iv) Sugli effetti di una tassa sulla radiodiffusione

 

v) Conclusione

 

3. Conclusione

 

VIII — Sulla terza questione pregiudiziale

 

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

 

B — Valutazione giuridica

 

IX — Sulla quarta questione pregiudiziale

 

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

 

B — Valutazione giuridica

 

1. Sulla nozione di comunicazione

 

2. Sulla nozione di pubblicità

 

3. Sulla nozione di utente

 

4. Conclusione

 

X — Sulla quinta questione pregiudiziale

 

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

 

B — Valutazione giuridica

 

XI — Conclusione

I — Introduzione

1.

Come l’invenzione della stampa da parte di Gutenberg ha alla fine portato ad una protezione del diritto d’autore delle opere scritte, così l’invenzione del fonografo da parte di Edison non ha solo rafforzato l’importanza economica della protezione del diritto d’autore delle opere musicali, ma ha anche preparato il terreno all’introduzione di diritti connessi in favore degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. L’utilizzo di un fonogramma non coinvolge solo il diritto dell’autore sull’opera riprodotta, coperta dal diritto d’autore, ma anche i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.

2.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Ireland (in prosieguo: il «giudice del rinvio») riguarda il diritto ad un’equa remunerazione, previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ( 2 ), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) ( 3 ), che deve essere versata per la comunicazione al pubblico di un fonogramma già pubblicato a scopi commerciali.

3.

Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se tale diritto sorga anche qualora il gestore di un albergo installi nelle camere dell’albergo o nelle camere in affitto apparecchi radio e/o televisivi e distribuisca ad essi un relativo segnale di trasmissione. Per risolvere tale questione è necessario preliminarmente appurare se il gestore, in un caso siffatto, utilizzi i fonogrammi, impiegati nelle trasmissioni radio e televisive, per una comunicazione al pubblico.

4.

In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se tale gestore utilizzi i fonogrammi per una comunicazione al pubblico anche nell’ipotesi in cui egli non metta a disposizione nelle camere apparecchi radio e televisivi, bensì apparecchi per la riproduzione coi relativi fonogrammi.

5.

In terzo luogo, il giudice del rinvio desidera sapere se uno Stato membro, che nei predetti casi non prevede il diritto ad un’equa remunerazione, possa invocare l’eccezione di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115, in base a cui gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto ad un’equa remunerazione quando si tratti di un’utilizzazione privata.

6.

Tali questioni si pongono, per il loro contenuto, in stretto rapporto con la sentenza SGAE/Rafael Hoteles ( 4 ). In detta sentenza la Corte ha, innanzitutto, statuito che sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 5 ), qualora il gestore di un albergo distribuisca un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo, e ciò indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata. Ha, inoltre, statuito che il carattere privato delle camere d’albergo non osta alla pubblicità della comunicazione. Nel presente caso occorre, in particolare, chiedersi se tale giurisprudenza, formatasi in relazione alla comunicazione al pubblico di opere coperte dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, possa essere trasposta alla nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115, che riguarda i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.

7.

La presente causa si trova, altresì, in stretto rapporto con la causa C-135/10, SCF, relativamente alla quale esporrò le mie conclusioni nello stesso giorno della presente causa. Nella causa SCF si pone, in particolare, la questione se un medico odontoiatra, che nel suo studio rende udibili per i suoi pazienti trasmissioni radiofoniche mediante un apparecchio radio ivi installato, sia tenuto a versare un’equa remunerazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115 per il fatto di comunicare indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nell’ambito del programma radiofonico.

II — Normativa applicabile

A — Normativa internazionale

1. La Convenzione di Roma

8.

L’art. 12 della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (in prosieguo: la «Convenzione di Roma») ( 6 ), dispone quanto segue:

«Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, o ad entrambi. La legislazione nazionale può, in mancanza d’accordo tra questi diversi interessati, determinare le condizioni della suddivisione del predetto compenso».

9.

L’art. 15, n. 1, lett. a), della Convenzione di Roma dispone quanto segue:

«1.   Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:

a)

quando si tratti di utilizzazione privata».

10.

L’art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Roma dispone quanto segue:

«1.   Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:

a)

per quanto riguarda l’articolo 12:

(i)

che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;

(ii)

che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;

(iii)

che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;

(iv)

che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l’estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest’ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l’estensione della protezione stessa;

(...)».

11.

La Repubblica d’Irlanda è parte contraente della Convenzione di Roma, ma ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. a), punto ii).

12.

L’Unione non è parte contraente della Convenzione di Roma. Ad essa possono aderire solo Stati.

2. Il WPPT

13.

Il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; in prosieguo: il «WPPT») del 20 settembre 1996 ( 7 ) contiene una disciplina di diritto internazionale sui diritti connessi di portata più ampia rispetto alla Convenzione di Roma.

14.

L’art. 1 del WPPT così recita:

«Rapporto con altre convenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: “Convenzione di Roma”).

2.   La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3.   Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati».

15.

L’art. 2 del WPPT, il quale fornisce alcune definizioni, alle lett. f) e g) dispone quanto segue:

«Ai sensi del presente trattato, si intende per:

f)

“radiodiffusione”, la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico (...);

g)

“comunicazione al pubblico” di un’esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».

16.

Il secondo capo del WPPT prevede i diritti degli artisti interpreti o esecutori, il terzo capo del WPPT i diritti dei produttori di fonogrammi. Il quarto capo del WPPT contiene disposizioni comuni per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi. L’art. 15 del WPPT, contenuto in tale capo, concerne il diritto al compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, e dispone quanto segue:

«1.   Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2.   Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3.   Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

4.   Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

17.

L’art. 16 del WPPT, sotto la rubrica «Limitazioni e eccezioni», dispone quanto segue:

«1.   Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.

2.   Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle esecuzioni o dei fonogrammi e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi».

18.

La Repubblica d’Irlanda e l’Unione sono parti contraenti del WPPT. Né la Repubblica d’Irlanda né l’Unione hanno depositato alcuna dichiarazione ai sensi dell’art. 15, n. 3, del WPPT.

B — Normativa dell’Unione ( 8 )

1. La direttiva 92/100

19.

I ‘considerando’ 5, 7-10, 15-17 e 20 della direttiva 92/100 sono così redatti:

«(5)

considerando che l’adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità;

(…)

(7)

considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

(8)

considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev’essere agevolata dall’emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità;

(9)

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dalla istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità;

(10)

considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d’autore e i diritti connessi in molti Stati membri;

(…)

(15)

considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un’irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;

(16)

considerando che l’equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all’atto della stipulazione del contratto o successivamente;

(17)

considerando che l’equa remunerazione deve tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;

(…)

(20)

considerando che gli Stati membri possono riconoscere ai titolari di diritti connessi al diritto d’autore una tutela più estesa di quella richiesta dall’articolo 8 della presente direttiva».

20.

L’art. 8 della direttiva 92/100, sotto la rubrica «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.   Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3.   Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

21.

L’art. 10 della direttiva 92/100 stabilisce quanto segue:

«Eccezioni alla protezione

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a)

quando si tratti di utilizzazione privata;

(…)

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma.

3.   Il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata l’applicazione di qualsiasi disposizione legislativa vigente o da emanarsi in materia di remunerazione per la riproduzione ad uso privato».

2. La direttiva 2006/115

22.

La direttiva 2006/115 costituisce la versione consolidata della direttiva 92/100. I ‘considerando’ 3, 5-7, 12, 13 e 16 della direttiva 2006/115 così recitano:

«(3)

L’adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità.

(…)

(5)

Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(6)

Queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi. La prestazione di queste attività dovrebbe essere agevolata dall’emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità. Nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, il loro esercizio dovrebbe essere agevolato anche da una tutela giuridica armonizzata nella Comunità.

(7)

Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.

(…)

(12)

È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano.

(13)

L’equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all’atto della stipulazione del contratto o successivamente. Essa dovrebbe tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola.

(…)

(16)

Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

23.

Il secondo capo della direttiva disciplina i diritti connessi al diritto di autore. L’art. 8 della direttiva, concernente la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.   Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3.   Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

24.

L’art. 10 della direttiva, sotto la rubrica «Eccezioni alla protezione», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a)

quando si tratti di utilizzazione privata;

(…)

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma.

3.   Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti».

25.

L’art. 14 della direttiva, sotto la rubrica «Abrogazione», dispone quanto segue:

«La direttiva 92/100/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II».

3. La direttiva 2001/29

26.

I ‘considerando’ 9-12, 15, 23, 24 e 27 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)

Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11)

Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(12)

Un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L’articolo 151 del Trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.

(…)

(15)

La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

(…)

(23)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(24)

Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti.

(…)

(27)

La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

27.

L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.   Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)

gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)

ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

(…)

d)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

C — Normativa nazionale

28.

Le disposizioni pertinenti della normativa nazionale si trovano nel Copyright and Related Rights Act 2000-2007 (in prosieguo: la «legge del 2000»).

29.

La seconda parte della legge del 2000 è rubricata «Diritto d’autore».

30.

Per quanto riguarda i fonogrammi, la legge del 2000, all’art. 17, n. 2, lett. b), stabilisce l’esistenza del diritto d’autore sui fonogrammi. Ai sensi degli artt. 21, lett. a), e 23, lett. l), il produttore di una registrazione sonora ne è l’autore e, in quanto tale, è il primo titolare del diritto d’autore sulla registrazione sonora.

31.

Il quarto capo della legge del 2000 è rubricato «Diritti dei titolari dei diritti d’autore».

32.

In base all’art. 37, n. 1, lett. b), di questo capo, il titolare di un diritto d’autore (compreso il produttore di una registrazione sonora) ha il diritto esclusivo di «rendere accessibile al pubblico l’opera». In base al diritto irlandese, quindi, il produttore di un fonogramma ha una posizione giuridica per certi aspetti più ampia di quella che gli spetterebbe in base alle direttive 92/100 e 2006/115.

33.

In base all’art. 37, n. 2, della legge del 2000, viola il diritto d’autore chiunque, senza licenza del titolare del diritto d’autore, compie o autorizza terzi a compiere atti che sono sottoposti a limitazioni per effetto del diritto d’autore.

34.

L’art. 38 della legge del 2000 prevede, tuttavia, diritti legali di utilizzazione per la comunicazione al pubblico di registrazioni sonore e per la loro utilizzazione in programmi diffusi via radio o via cavo. In base alla citata disposizione è autorizzato ad una tale utilizzazione chiunque sia disposto a versare un’equa remunerazione per la loro riproduzione o per il loro utilizzo in programmi diffusi via radio o via cavo, rispettando le ulteriori condizioni poste dall’art. 38 della legge del 2000.

35.

Il sesto capo della legge del 2000 stabilisce quali atti sono consentiti in relazione alle opere protette dal diritto d’autore.

36.

L’art. 97 di tale capo dispone quanto segue:

«1.   Salvo quanto disposto dal n. 2, non costituisce violazione del diritto d’autore su una registrazione sonora, su una trasmissione via radio o su un programma via cavo il fatto di renderli udibili o visibili qualora essi siano uditi o visti

a)

all’interno di locali di edifici destinati al pernottamento di soggetti ivi residenti o ospitati;

b)

quale parte dei servizi ricettivi forniti esclusivamente o principalmente ai soggetti ivi residenti o ospitati.

2.   Il n. 1 non si applica ai locali di edifici cui esso si riferisce qualora per l’accesso ai locali dove possono essere uditi o visti le registrazioni sonore, le trasmissioni via radio o i programmi via cavo, sia riscossa un’apposita tariffa».

37.

La terza parte della legge del 2000 riguarda i diritti degli artisti interpreti o esecutori. L’art. 246 della legge del 2000, collocato in tale parte, contiene una disposizione derogatoria concernente gli artisti interpreti o esecutori, analoga all’art. 97.

38.

Per gli autori di opere letterarie, artistiche, teatrali o musicali ai sensi della direttiva 2001/29 non è prevista alcuna disposizione derogatoria corrispondente agli artt. 97 e 246.

III — Fatti

39.

La ricorrente nel procedimento principale è una società di gestione collettiva. I suoi membri sono produttori di fonogrammi, titolari di diritti connessi su fonogrammi. Su mandato dei propri membri la ricorrente fa valere i diritti ad essi spettanti e derivanti dalla comunicazione al pubblico dei loro fonogrammi.

40.

Il convenuto nel procedimento principale è lo Stato irlandese.

41.

La ricorrente nel procedimento principale ritiene che lo Stato irlandese non abbia correttamente attuato le direttive 92/100 e 2006/115. L’art. 97, n. 1, della legge del 2000 non sarebbe conforme all’art. 8, n. 2, delle direttive 92/100 e 2006/115, nella parte in cui prevede che non possa essere fatto valere alcun diritto ad un’equa remunerazione per la comunicazione di fonogrammi, quale parte dei loro servizi, effettuata mediante apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora nelle camere degli alberghi e delle pensioni irlandesi.

42.

La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso contro lo Stato irlandese chiedendo, in primo luogo, che si accerti che lo Stato irlandese, emanando l’art. 97, n. 1, della legge del 2000, è venuto meno al proprio obbligo di attuare l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115, in violazione dell’art. 10 CE. In secondo luogo, chiede il risarcimento del danno per tal motivo da essa subìto.

IV — Procedimento dinanzi al giudice nazionale e questioni pregiudiziali

43.

Il giudice del rinvio dubita della conformità della deroga all’obbligo di versare un’equa remunerazione, prevista dagli artt. 97, n. 1, lett. a), e 246 della legge del 2000, con l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115, nella parte in cui tale deroga esenta la comunicazione di fonogrammi, di trasmissioni via radio e di programmi via cavo, effettuata nelle camere di alberghi o nelle camere in affitto, dall’obbligo di versare un’equa remunerazione. In relazione a tale dubbio il giudice del rinvio sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti installa apparecchi televisivi e/o radio, ai quali invia un segnale di trasmissione, sia, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, un “utente” il quale effettua una “comunicazione al pubblico” di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 obblighi gli Stati membri a prevedere il diritto al versamento di un’equa remunerazione da parte del gestore di un albergo per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all’equa remunerazione per tal motivo dovuta dall’emittente radiofonica.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l’art. 10 della direttiva 2006/115 consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare “una remunerazione equa ed unica”, trattandosi di un’“utilizzazione privata” ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115.

4)

Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti mette a disposizione apparecchi (di tipo diverso da quelli radio o televisivi) e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con detti apparecchi, sia un “utente” il quale effettua una “comunicazione al pubblico” dei fonogrammi ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

5)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 4), se l’art. 10 della direttiva 2006/115 consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare “una remunerazione equa ed unica”, trattandosi di un’“utilizzazione privata” ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115».

44.

In base a quanto riferito dal giudice del rinvio, il procedimento non riguarda i locali aperti al pubblico degli alberghi e delle pensioni, bensì solamente le camere degli alberghi o le camere in affitto. Inoltre il procedimento non riguarda le trasmissioni interattive, né le trasmissioni on-demand.

V — Procedimento dinanzi alla Corte

45.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 7 aprile 2010.

46.

Hanno presentato osservazioni nella fase scritta la ricorrente nel procedimento principale, i governi irlandese ed ellenico, nonché la Commissione.

47.

All’udienza comune relativa alla presente causa e alla causa C-135/10, SCF, svoltasi il 7 aprile 2011, sono intervenuti rappresentanti della ricorrente nella causa principale, della SCF, del sig. Marco del Corso, dei governi italiano, irlandese, ellenico e francese, nonché della Commissione.

VI — Osservazioni preliminari

48.

Nel procedimento principale la ricorrente fa valere un diritto al risarcimento dei danni, fondato sulla responsabilità dello Stato irlandese per la violazione del diritto dell’Unione. In base alla giurisprudenza della Corte, a livello di diritto dell’Unione un tale diritto sussiste in via di principio se vi è stata una violazione sufficientemente qualificata e grave di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli, e se in tal modo è stato causalmente prodotto in via diretta un danno ( 9 ). Nelle sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio ha scelto di limitarsi alla questione se lo Stato irlandese abbia violato il proprio obbligo di attuazione dell’art. 8, n. 2, delle direttive 92/100 e 2006/115. Se tale giudice, sulla scorta delle seguenti indicazioni sull’interpretazione di dette disposizioni, dovesse affermare tale violazione, a quel punto dovrà altresì verificare, qualora intenda fondarsi sul diritto connesso alla responsabilità dello Stato, previsto a livello di diritto dell’Unione, se sussistano anche le ulteriori condizioni da questo richieste.

49.

Desidero inoltre segnalare che, per semplicità, nel prosieguo prenderò in considerazione solo la direttiva 2006/115. Vero è che il dubbio relativo alla violazione del diritto dell’Unione riguarda tanto l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 quanto l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. La direttiva 2006/115 costituisce, tuttavia, solo una versione codificata della direttiva 92/100, sicché l’art. 8, n. 2, è identico in entrambe le direttive. Pertanto nel prosieguo mi occuperò solo dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, fermo restando che quanto verrà detto vale corrispondentemente anche per l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100. Infine, per semplicità, nel prosieguo farò riferimento solo ai gestori di alberghi, fermo restando che le seguenti considerazioni valgono corrispondentemente anche per i gestori di camere in affitto.

VII — Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

50.

Con le prime due questioni, il giudice del rinvio desidera sapere se l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo che installa nelle camere apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, deve versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione dei fonogrammi impiegati nelle trasmissioni.

51.

L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 prevede che un’equa remunerazione debba essere versata nel caso in cui un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, sia utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Nel prosieguo, per semplicità, prenderò in considerazione solo l’ipotesi del fonogramma pubblicato a scopi commerciali, fermo restando che le seguenti considerazioni valgono corrispondentemente anche per la riproduzione del medesimo.

52.

Il giudice del rinvio desidera innanzitutto sapere se, in un caso come quello di specie, il gestore di un albergo effettui una «comunicazione al pubblico» e sia un «utente» ai sensi di detta disposizione. Desidera inoltre sapere se un siffatto obbligo possa sussistere anche qualora l’emittente radiofonica o televisiva abbia già versato un’equa remunerazione per l’utilizzo da essa fatto dei fonogrammi nelle sue trasmissioni.

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

53.

Ad avviso della ricorrente nel procedimento principale e del governo francese, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo è tenuto, in un caso come quello di specie, a versare un’equa remunerazione.

54.

In base a tale tesi, sussiste, in primo luogo, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Tale nozione costituisce un’autonoma nozione del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata allo stesso modo della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. In tal senso depone il fatto che entrambe le disposizioni presentano il medesimo tenore letterale. La presenza di differenze nel livello di protezione del diritto d’autore da quello dei diritti connessi non impedisce un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico. In base alle finalità legislative, non solo gli autori, ma anche gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi devono essere adeguatamente compensati, tenendo conto che a questi ultimi deve essere garantita un’equa remunerazione, essendo gli investimenti nel settore della produzione di fonogrammi soggetti a rischio. Il governo francese rileva a tal proposito che anche la finalità della direttiva 2001/29, di evitare distorsioni derivanti da disposizioni normative non omogenee, depone a favore di un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico. Le distorsioni derivanti dalla possibilità, riconosciuta agli Stati membri, di prevedere eccezioni e limitazioni verrebbero ulteriormente aggravate se l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico fosse rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. Un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico risulterebbe altresì necessaria in quanto essa, in base alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi ( 10 ), assume rilievo per la durata di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La ricorrente nel procedimento principale osserva che sono comprese anche le trasmissioni indirette. Nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles la Corte, in relazione ad un caso analogo, ha statuito la sussistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. È sufficiente che il programma radio o televisivo sia reso accessibile tramite l’installazione di apparecchi radio o televisivi cui viene trasmesso un segnale. L’effettivo utilizzo degli apparecchi da parte dei clienti dell’albergo sarebbe irrilevante. Rendendo possibile l’accesso ai programmi radio e televisivi, i gestori di albergo forniscono, infatti, una prestazione di servizi supplementare, perseguendo in tal modo un interesse economico.

55.

In secondo luogo, in base alla tesi sostenuta dalla ricorrente nel procedimento principale e dal governo francese, l’obbligo di versare un’equa remunerazione non è escluso dal fatto che, in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, deve essere versata solo un’unica remunerazione. Ciò non significherebbe, infatti, che il gestore di un albergo non deve versare alcuna remunerazione per una comunicazione al pubblico qualora una remunerazione sia stata già versata dall’emittente radiofonica o televisiva. Piuttosto, per ogni utilizzazione rilevante ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva dovrebbe essere versata un’equa remunerazione, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di un’utilizzazione diretta o indiretta. Il riferimento di tale disposizione ad un’unica equa remunerazione significherebbe soltanto che il gestore dell’albergo deve versare solo una remunerazione, da suddividersi poi tra i produttori e gli artisti interpreti o esecutori. A tale interpretazione non osta, d’altra parte, la sentenza della Corte nella causa SENA ( 11 ), giacché la Corte, in tale sentenza, si è occupata soltanto delle indicazioni scaturenti dal diritto dell’Unione sull’entità della remunerazione.

56.

I governi irlandese ed ellenico sostengono la tesi che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non può essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo sia tenuto, in un caso come quello di specie, a versare un’equa remunerazione.

57.

In primo luogo, ad avviso del governo irlandese, è in base al diritto nazionale che va stabilito se sussista una comunicazione al pubblico.

58.

In secondo luogo, ad avviso dei governi irlandese ed ellenico, non sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Tale disposizione si riferirebbe solo alle comunicazioni in una discoteca, in occasione di un concerto o in un bar. Il governo irlandese rileva a tal proposito che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non può essere interpretata allo stesso modo in cui la Corte, nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles, ha interpretato la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Prima di tutto, l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 prevede per gli autori un diritto assoluto. Per i produttori di fonogrammi, invece, un diritto assoluto è previsto solo per la messa a disposizione del pubblico di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29, mentre per la comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 è previsto solo un diritto economico. Inoltre, questi diritti si collocano in un differente contesto di diritto internazionale. In particolare, la nozione di comunicazione al pubblico definita all’art. 2, lett. g), del WPPT sarebbe più ristretta della nozione utilizzata all’art. 8 del WCT. A tal proposito il governo irlandese sottolinea che, in base all’art. 2, lett. g), del WPPT, i fonogrammi devono essere resi udibili, il che avviene solo se l’apparecchio radio o televisivo viene effettivamente acceso. La Corte, inoltre, avrebbe fondato la propria interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 sul presupposto che tale nozione ricomprenda anche il diritto di messa a disposizione del pubblico. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, invece, non prevedrebbe il diritto ad un’equa remunerazione per la «messa a disposizione del pubblico» di un fonogramma. D’altra parte, i ‘considerando’ della direttiva 2001/29, da un lato, e quelli della direttiva 2006/115, dall’altro, depongono contro un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico. Oltre a ciò, in occasione della codificazione della direttiva 92/100 nella direttiva 2006/115, non è stato fatto alcun rinvio all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, né si è precisato che sono comprese anche le comunicazioni indirette. Occorrerebbe peraltro tener presenti le possibili eccezioni consentite dalla Convenzione di Roma e dal WPPT. Depone, infine, contro un’interpretazione uniforme il fatto che gli Stati membri possono prevedere diritti di più ampia portata. Il governo ellenico aggiunge che un’interpretazione troppo ampia della nozione di comunicazione al pubblico condurrebbe ad esiti indesiderati, perché in tal caso l’installazione di un’antenna centrale in un caseggiato e il noleggio di apparecchi radio o televisivi potrebbero essere considerati come una comunicazione al pubblico. Nel presente caso si tratterebbe infatti solo della ricezione di una trasmissione, che risulta protetta a livello di diritti fondamentali. Si deve inoltre tener conto degli interessi del settore turistico.

59.

In terzo luogo, secondo la tesi dei governi irlandese ed ellenico, in un caso come quello di specie il gestore di un albergo non è un utente ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Il governo irlandese osserva innanzitutto che il gestore dell’albergo si limita a mettere a disposizione gli apparecchi e l’assistenza tecnica per la ricezione dei relativi segnali. Poiché non accende questi apparecchi, il gestore dell’albergo non sarebbe un utente. Occorrerebbe inoltre tener presente che, a differenza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 fa riferimento all’utente. Secondo il governo ellenico, utente è solo l’emittente radiofonica o televisiva, mentre il gestore dell’albergo rende solo possibile la ricezione delle trasmissioni. Tale ricezione è protetta a livello di diritti fondamentali e, pertanto, non rileverebbe ai fini del diritto d’autore.

60.

In quarto luogo, secondo la tesi dei governi irlandese ed ellenico, un diritto ad un’equa remunerazione va escluso anche perché il gestore di un albergo non deve versare di nuovo una remunerazione in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, allorché l’emittente radiofonica o televisiva ha già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione. Secondo il governo irlandese, ciò risulta dall’impiego delle parole «o» e «unica», nonché dal collegamento sistematico dei singoli numeri dell’art. 8 della direttiva. Un tale versamento non è equo anche perché l’emittente radiotelevisiva ha già dovuto versare una remunerazione. Secondo il governo ellenico, la remunerazione pagata dall’emittente radiofonica o televisiva copre anche la ricezione delle trasmissioni sugli apparecchi radio e televisivi nelle camere d’albergo. Occorre, inoltre, considerare che in alcuni Stati membri, come ad esempio in Grecia, si deve già pagare una tassa per poter ricevere programmi radio e televisivi. Questa viene pagata anche dagli alberghi e, quindi, indirettamente, anche dai clienti mediante il prezzo della camera.

61.

Anche la Commissione ritiene che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non possa essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, uno Stato membro sia tenuto a prevedere la corresponsione di un’equa remunerazione.

62.

Secondo la Commissione, la giurisprudenza della Corte sull’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 non può essere trasposta sic et simpliciter all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Occorre piuttosto tener conto delle differenze esistenti tra queste due disposizioni. Mentre all’autore spetta il più alto livello di protezione e, quindi, un diritto esclusivo, al produttore di fonogrammi sarebbe concesso solo un diritto più debole ad un’equa remunerazione. Inoltre queste due norme si collocano in un differente contesto di diritto internazionale.

63.

Nonostante tali differenze, ad avviso della Commissione, in un caso come quello di specie deve ritenersi sussistente una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Innanzitutto questa disposizione comprende anche le trasmissioni indirette. Risulterebbe, inoltre, dall’art. 2, lett. g), del WPPT che per una comunicazione ai sensi dell’art. 15, n. 1, del WPPT è sufficiente che il fonogramma sia reso udibile. La comunicazione è altresì pubblica. La pubblicità della comunicazione dipende dalla natura, pubblica o privata, del luogo in cui il fonogramma è riprodotto, dall’eventuale valore economico della comunicazione e dall’ampiezza della cerchia degli ascoltatori. In base a tali criteri, nel presente caso, similmente a quanto statuito nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles, deve ritenersi sussistente una comunicazione al pubblico.

64.

Ciò nonostante, la Commissione ritiene che, nel presente caso, il versamento di un’ulteriore remunerazione da parte del gestore di un albergo non sia equo. In primo luogo, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità in relazione all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Tale margine risulta dalle possibilità, concesse agli Stati membri a livello di diritto internazionale, di prevedere limitazioni e eccezioni. Ciò consente loro non solo di decidere quando una remunerazione è equa, ma anche se essa è davvero equa. In secondo luogo, non sarebbe coerente col differente livello di protezione predisposto, da un lato, dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e, dall’altro, dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 imporre anche in un caso come quello di specie, in cui l’emittente radiotelevisiva ha già versato un’equa remunerazione, il versamento di un’ulteriore remunerazione da parte del gestore dell’albergo. Non rileverebbe, invece, se il pubblico sia, o meno, interessato alla comunicazione.

B — Valutazione giuridica

65.

Sullo sfondo delle presenti questioni pregiudiziali si colloca la sentenza della Corte nella causa SGAE/Rafael Hoteles ( 12 ). In essa la Corte ha statuito che il gestore di un albergo che invia un segnale televisivo mediante apparecchi televisivi installati nelle camere dell’albergo comunica al pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, le opere utilizzate nella trasmissione televisiva. Tale disposizione prevede il diritto esclusivo di un autore di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle sue opere. Nella presente causa il punto maggiormente controverso tra le parti è se tale interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico, effettuata in relazione all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, possa essere estesa alla medesima nozione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Ciò premesso, intendo anzitutto analizzare la sentenza SGAE/Rafael Hoteles (1), prima di affrontare l’interpretazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 (2).

1. Sull’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29

66.

Nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles la Corte ha statuito che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, effettuata dall’albergo per i suoi clienti, costituisce, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva in parola. La Corte ha motivato la sua decisione nei seguenti termini.

67.

In primo luogo, la Corte ha fatto riferimento ai ‘considerando’ della direttiva 2001/29. Ha richiamato per primo il ventitreesimo ‘considerando’, in virtù del quale la nozione di comunicazione al pubblico dev’essere intesa in senso ampio ( 13 ). Ha, inoltre, rilevato che solo così può essere raggiunto l’obiettivo, menzionato nel nono e nel decimo ‘considerando’, di introdurre un livello elevato di protezione a favore degli autori e di assicurare a costoro un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere ( 14 ).

68.

In secondo luogo, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza relativa ad altre disposizioni del diritto dell’Unione ( 15 ).

69.

In terzo luogo, ha sottolineato gli effetti cumulativi derivanti dal fatto che, abitualmente, i clienti di un albergo si succedono rapidamente nelle camere, sicché la messa a disposizione delle opere può assumere un’importanza rilevante ( 16 ).

70.

In quarto luogo, la Corte ha statuito che, in base all’art. 11 bis, n. 1, punto 2, della Convenzione di Berna riveduta (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), sussiste un’autonoma comunicazione al pubblico nel caso in cui una trasmissione, diffusa dall’ente di trasmissione originario, venga ritrasmessa da un altro ente di trasmissione. In tal modo, infatti, l’opera viene indirettamente comunicata, attraverso la comunicazione della trasmissione radiofonica e televisiva, ad un nuovo pubblico ( 17 ).

71.

In quinto luogo, la Corte, rifacendosi alla guida dell’OMPI, ha in questo contesto definito la pubblicità di una comunicazione indiretta alla luce dell’autorizzazione in precedenza rilasciata dall’autore. La Corte ha rilevato che l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare. Tuttavia, allorché la trasmissione è effettuata allo scopo di intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera. Pertanto, la comunicazione della trasmissione mediante altoparlante o uno strumento analogo non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico ( 18 ).

72.

In sesto luogo, la Corte ha statuito che la clientela di un albergo costituisce un nuovo pubblico. L’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta ( 19 ).

73.

In settimo luogo, la Corte ha rilevato che, affinché vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso ( 20 ).

74.

In ottavo luogo, la Corte ha osservato che il rendere accessibili le opere radiodiffuse rappresenta una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile. In un albergo essa è addirittura utile a fini di lucro, in quanto tale prestazione di servizi ha un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere ( 21 ).

75.

In nono luogo, la Corte ha, tuttavia, precisato, in senso limitativo, che la mera fornitura di attrezzature per la ricezione di per sé non costituisce una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Per contro, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, effettuata da un albergo per i suoi clienti, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione, e ciò indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata ( 22 ).

2. Sull’interpretazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115

76.

Prima di affrontare l’interpretazione delle nozioni utilizzate all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 di comunicazione al pubblico (c) e di utente (d), e prima di soffermarmi sull’obbligo di versare un’equa remunerazione (e), intendo preliminarmente chiarire che si tratta di autonome nozioni del diritto dell’Unione (a), le quali devono essere interpretate tenendo presente il loro contesto di diritto internazionale (b).

a) Autonome nozioni del diritto dell’Unione

77.

Alcuni dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte sostengono che un’interpretazione uniforme di determinate nozioni di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, come ad esempio della nozione di comunicazione al pubblico, non sia imposta dal diritto dell’Unione. Spetterebbe, pertanto, agli Stati membri definire tali nozioni.

78.

A tal proposito si deve rilevare che le nozioni utilizzate all’art. 8, n. 2, della direttiva costituiscono, in mancanza di un rinvio al diritto degli Stati membri, autonome nozioni del diritto dell’Unione. Nell’interesse di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri e in considerazione del principio di uguaglianza nell’intera Unione, esse vanno interpretate in modo uniforme ( 23 ). Solo così può essere raggiunto l’obiettivo, menzionato nel sesto ‘considerando’ della direttiva 2006/115, di agevolare la prestazione delle attività creative, artistiche e imprenditoriali attraverso un contesto giuridico armonizzato nella Comunità.

79.

Nondimeno, in determinati casi, nonostante la presenza di un’autonoma nozione di diritto dell’Unione, può essere che sia stata realizzata solo un’armonizzazione molto limitata, con conseguente scarsa capacità regolativa di tale nozione. In siffatti casi il diritto dell’Unione delinea solo una cornice normativa molto ampia che spetta agli Stati membri riempire di contenuti ( 24 ). Da tali presupposti è partita la Corte per analizzare la nozione di equità della remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 ( 25 ). Poiché, tuttavia, la valutazione della capacità regolativa di una nozione deve essere effettuata singolarmente per ciascuna delle nozioni menzionate in una disposizione, da quanto sopra non si può trarre alcuna conclusione in relazione alle ulteriori nozioni utilizzate nell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

b) Contesto di diritto internazionale e di diritto dell’Unione

80.

Occorre, altresì, considerare che la disposizione sul diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata alla luce del contesto di diritto internazionale in cui si colloca.

81.

Il diritto ad un’equa remunerazione è, infatti, previsto a livello di diritto internazionale all’art. 12 della Convenzione di Roma e all’art. 15 del WPPT. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, pertanto, essere interpretato alla luce di queste disposizioni di diritto internazionale.

82.

Per quanto riguarda il WPPT, ciò discende già dal fatto che l’Unione stessa è parte contraente di tale Trattato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce di un trattato internazionale, in particolare quando l’Unione sia parte contraente di tale trattato e con tali disposizioni di diritto dell’Unione intenda dare esecuzione allo stesso ( 26 ).

83.

Per quanto riguarda la Convenzione di Roma, vero è che si deve ricordare che l’Unione stessa non è parte contraente di tale Convenzione. Tuttavia, dal settimo ‘considerando’ della direttiva 2006/115, in virtù del quale l’armonizzazione non deve essere attuata in modo che le disposizioni entrino in conflitto con quelle contenute nella Convenzione di Roma, risulta che devono essere prese in considerazione le disposizioni della Convenzione di Roma.

c) Sulla nozione di comunicazione al pubblico

84.

Se si ha riguardo al suo tenore letterale, la nozione di comunicazione al pubblico può essere scissa in due elementi. In primo luogo, deve sussistere una comunicazione. In secondo luogo, tale comunicazione deve essere destinata al pubblico.

i) Sulla nozione di comunicazione

85.

Che cosa si debba intendere per comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, non è definito espressamente all’interno di detta direttiva. Dalla lettera e dal contesto di tale disposizione, tuttavia, è possibile desumere indicazioni su come questa nozione debba essere interpretata.

86.

Come sopra esposto ( 27 ), per l’interpretazione della nozione di comunicazione di cui alla citata disposizione occorre tener presenti le indicazioni dell’art. 12 della Convenzione di Roma e dell’art. 15 del WPPT. Per la nozione di comunicazione risulta in particolare rilevante il combinato disposto degli artt. 15, n. 1, e 2, lett. g), del WPPT. L’art. 15, n. 1, stabilisce che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico in caso di utilizzo diretto o indiretto di fonogrammi per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico. All’art. 2, lett. g), del WPPT la nozione di comunicazione al pubblico, di un fonogramma è definita come comunicazione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ivi è, altresì, precisato che per una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del WPPT è sufficiente che i suoni fissati in un fonogramma siano resi udibili o siano rappresentati.

87.

Da ciò è possibile dedurre le seguenti conclusioni in ordine alla nozione di comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

88.

In primo luogo, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 comprende sia le comunicazioni dirette che quelle indirette. In tal senso depongono prima di tutto la formulazione letterale aperta e i lavori preparatori di tale disposizione. Dai lavori preparatori della direttiva 92/100 risulta, infatti, che un’ulteriore specificazione della nozione di comunicazione mediante l’aggiunta delle parole «direttamente o indirettamente» non fu ritenuta necessaria, giacché era evidente che, nell’utilizzo della nozione di comunicazione, fossero ricomprese anche le comunicazioni indirette ( 28 ). A favore di una siffatta interpretazione depone ora, dalla sua entrata in vigore, anche l’art. 15 del WPPT, in base al quale deve essere riconosciuto un diritto anche per le trasmissioni indirette ( 29 ).

89.

In secondo luogo, per la sussistenza di una comunicazione è sufficiente che i suoni fissati nel fonogramma siano resi udibili. Non importa, pertanto, se un cliente abbia effettivamente udito i suoni. In tal senso depone innanzitutto l’art. 2, lett. g), del WPPT, il quale dà rilievo all’atto di rendere udibili i suoni. Inoltre, in base alla ratio della direttiva 2006/115 potrebbe bastare che il cliente abbia la possibilità, di diritto e di fatto, del godimento dei fonogrammi ( 30 ). Una tale interpretazione presenta anche il vantaggio di coincidere, sul punto, con l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

90.

In applicazione di tali indicazioni deve ritenersi che la nozione di comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretata nel senso che sussiste una siffatta comunicazione nel caso in cui il gestore di un albergo installi nelle camere apparecchi televisivi e/o radio cui invia un segnale di trasmissione. In tale caso, infatti, sussiste una comunicazione indiretta, senza che rilevi se i clienti abbiano effettivamente ricevuto il programma televisivo o radiofonico.

91.

La Commissione osserva a questo proposito che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, in via di principio, non può essere interpretata in termini più ampi della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Occorrerebbe considerare che il legislatore dell’Unione ha voluto prevedere un livello di protezione più elevato per i diritti d’autore che per i diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori, sicché sarebbe in contrasto col sistema garantire ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, diritti più ampi di quelli garantiti agli autori dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Per tale ragione dovrebbero essere presi in considerazione il ventitreesimo e il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29.

92.

Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 non impedisce, tuttavia, di ritenere sussistente, in un caso come quello di specie, una comunicazione. Esso deve, infatti, essere inteso nel senso che una persona che mette a disposizione apparecchi per la riproduzione, senza disporre al tempo stesso del controllo sull’accesso alle opere protette dal diritto d’autore, così facendo non effettua ancora una comunicazione al pubblico. Questo è il caso, ad esempio, di chi vende o noleggia apparecchi radio o televisivi, o dell’Internet Service Provider che mette semplicemente a disposizione l’accesso ad Internet. In un caso come quello di specie, tuttavia, il gestore dell’albergo non si limita semplicemente a mettere a disposizione gli apparecchi per la riproduzione. Piuttosto egli consente al cliente dell’albergo — in modo intenzionale, per quanto solo indiretto — di accedere ai fonogrammi ( 31 ).

93.

Ai presenti fini non occorre prendere posizione sulla tesi, sostenuta dalla Commissione richiamando il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, secondo cui la mera ricezione di un segnale di trasmissione mediante apparecchi che ricevono in proprio non può costituire una comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Il giudice del rinvio ha, infatti, chiarito che nel caso di specie il gestore dell’albergo non si è limitato a ricevere il segnale di trasmissione, ma lo ha a sua volta di nuovo trasmesso ( 32 ).

ii) Sulla nozione di pubblicità

94.

Nella direttiva 2006/115 manca anche la definizione della nozione di pubblicità della comunicazione.

95.

Diversamente da quanto avviene per la definizione della nozione di comunicazione, a questo proposito la definizione legale di comunicazione al pubblico di cui all’art. 2, lett. g), del WPPT non fornisce alcun aiuto. Ivi, infatti, l’elemento da definire, vale a dire la pubblicità della comunicazione, non risulta ulteriormente specificato nella parte definitoria. Ivi si afferma, invece, semplicemente che l’atto di rendere udibili i suoni deve essere rivolto al pubblico, sicché sul punto la definizione legale si rivela inconsistente.

96.

Ci si può, tuttavia, domandare se a questo proposito possa farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte sopra esposta ( 33 ) relativa all’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, secondo cui una comunicazione in una camera d’albergo può essere pubblica se il rapido succedersi dei clienti dell’albergo nelle camere comporta un’utilizzazione dell’opera protetta di rilevante importanza.

97.

Secondo me, la risposta a tale interrogativo deve essere affermativa ( 34 ).

98.

Depone in tal senso, in primo luogo, il fatto che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 usano la medesima nozione. A ciò il governo irlandese obietta che, dopo la pronuncia della sentenza SGAE/Rafael Hoteles in occasione della consolidazione della direttiva 92/100 nella direttiva 2006/115, non è stato effettuato alcun rinvio per chiarire che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, di detta direttiva debba essere intesa allo stesso modo della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Siffatta obiezione non mi pare, tuttavia, convincente. Piuttosto, la circostanza che dopo la pronuncia della sentenza SGAE/Rafael Hoteles la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 sia stata conservata senza ulteriori rinvii mi sembra deporre proprio a favore di un’interpretazione uniforme di tale nozione nelle due disposizioni.

99.

In secondo luogo, lo stretto rapporto, sotto il profilo sia del contenuto che giuridico, tra il diritto d’autore e i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi mi sembra deporre a favore di un’interpretazione uniforme delle due nozioni.

100.

Occorre, infatti, prima di tutto rilevare che la direttiva 2006/115 e la direttiva 2001/29 si trovano in un rapporto tale che i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sono disciplinati non solo nella direttiva 2006/115, ma anche nell’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29. Quest’ultima disposizione, infatti, per la particolare ipotesi della messa a disposizione del pubblico del fonogramma in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, prevede un diritto esclusivo degli artisti e dei produttori, mentre la prima per l’ipotesi della comunicazione al pubblico prevede solo un diritto ad un’equa remunerazione. Ciò considerato, a me pare poco ragionevole interpretare in queste direttive le medesime nozioni in modo diverso.

101.

Si deve, per altro verso, tener conto del rapporto a livello di contenuto tra il diritto d’autore, da un lato, e i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, dall’altro. In molti casi, opere musicali protette dal diritto d’autore divengono accessibili al grande pubblico grazie alla loro interpretazione in un’esecuzione, fissata su un fonogramma, di un artista interprete o esecutore. Se si considera che tale contributo degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi deve essere compensato proprio attraverso il diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva, allora risultano numerosi elementi a favore di un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

102.

A favore di questa tesi depone, in terzo luogo, anche il quinto ‘considerando’ della direttiva 2006/115, in base al quale occorre assicurare agli artisti interpreti o esecutori un reddito adeguato e ai produttori di fonogrammi una sufficiente garanzia per gli investimenti effettuati. Se si considera lo stretto rapporto sopra menzionato tra il diritto d’autore e i diritti connessi, allora non si comprende perché mai, in un caso di comunicazione al pubblico di un fonogramma, l’autore debba avere un diritto esclusivo in base all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, mentre gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi non debbano ricevere alcun’equa remunerazione in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, rimanendo a mani vuote.

103.

Le obiezioni sollevate contro una siffatta interpretazione uniforme non risultano peraltro convincenti.

104.

In primo luogo, non vedo la ragione per cui il fatto che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 prevede un diritto esclusivo degli autori, mentre l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 concede agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi soltanto un diritto economico ad un’equa remunerazione, debba giustificare una differente interpretazione della nozione di pubblicità.

105.

La particolarità della concessione di un diritto esclusivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 consiste nel consentire all’autore di vietare l’utilizzazione della sua musica da parte di soggetti non autorizzati. Per i fonogrammi già pubblicati a fini commerciali, il legislatore dell’Unione non si è voluto spingere fino a tal punto in relazione ai diritti connessi, in essi incorporati, spettanti ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. A costoro ha, tuttavia, concesso, a titolo di compenso, il diritto ad un’equa remunerazione. La disciplina di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva può, pertanto, essere intesa come una sorta di licenza obbligatoria ( 35 ). Se si parte da questa idea del compenso e della licenza obbligatoria, allora risulta ragionevole, in caso di comunicazione al pubblico di un fonogramma, concedere ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori un diritto ad un’equa remunerazione in tutti i casi in cui un autore avrebbe un diritto esclusivo.

106.

In secondo luogo, anche dal fatto che in base al nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29 per l’autore deve essere realizzato un alto livello di protezione, mentre in base al quinto ‘considerando’ della direttiva 2006/115 per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi tale livello di protezione deve essere soltanto adeguato, non può necessariamente dedursi che l’elemento della pubblicità della comunicazione debba essere interpretato in senso più restrittivo per i diritti connessi. A me pare molto più ragionevole ritenere che ciò costituisca un rinvio al fatto che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 prevede per gli autori un diritto esclusivo, mentre l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 prevede per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi non un diritto esclusivo, bensì solo un diritto ad un’equa remunerazione.

107.

Si afferma, in terzo luogo, che la Corte ha fondato l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 sul ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, ai sensi del quale il diritto relativo alla comunicazione al pubblico deve essere inteso in senso ampio. Poiché la direttiva 2006/115 non contiene un analogo ‘considerando’, la nozione di comunicazione al pubblico in questa direttiva dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

108.

Anche questa obiezione deve essere alla fine respinta.

109.

Si deve senz’altro riconoscere che la Corte, nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles, nell’interpretare la nozione di comunicazione al pubblico si è effettivamente fondata su tale ‘considerando’ e che un ‘considerando’ di analogo tenore non si trova nella direttiva 2006/115.

110.

Ciò, tuttavia, non giustifica un’interpretazione più restrittiva della nozione di pubblicità della comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Le considerazioni sopra richiamate e le finalità di un’equa remunerazione dei titolari dei diritti, menzionate nel terzo, nel quarto e nel quinto ‘considerando’ della direttiva 2006/115, fondano, già di per sé, la menzionata necessità di interpretare in modo uniforme la nozione di pubblicità nell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e nell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Occorre, inoltre, segnalare che la Corte ha desunto la necessità di un’interpretazione in senso ampio anche dal fatto che in base al decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 deve essere garantito agli autori un adeguato compenso. A questo proposito, tuttavia, un corrispondente ‘considerando’ si trova nel quinto ‘considerando’ della direttiva 2006/115, in base al quale ai titolari dei diritti connessi deve parimenti essere garantito un reddito adeguato e un adeguato recupero degli investimenti.

111.

Deve, in conclusione, ritenersi che la nozione di pubblicità della comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 in via di principio ( 36 ) debba essere interpretata allo stesso modo della nozione di pubblicità della comunicazione di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Pertanto, in un caso come quello di specie, la pubblicità della comunicazione deve essere ricondotta al fatto che nelle camere d’albergo il rapido succedersi dei clienti può comportare un’utilizzazione dell’opera protetta di rilevante importanza.

iii) Conclusione

112.

Per le ragioni sopra illustrate, la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata nel senso che il gestore di un albergo, che installa nelle camere dell’albergo apparecchi radio e televisivi, ai quali invia un segnale di trasmissione, comunica indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni radio e televisive.

113.

In questo contesto intendo altresì far cenno alla circostanza che la questione relativa alla possibile sussistenza di una comunicazione al pubblico anche quando con la comunicazione non viene perseguito uno scopo di lucro, è stata oggetto di intensa discussione in udienza. Poiché, tuttavia, nel presente caso si tratta di una situazione in cui l’atto di rendere udibili i fonogrammi costituisce una prestazione di servizi supplementare che ha un’influenza sullo standing dell’albergo e sul prezzo delle camere, lo scopo di lucro è presente, sicché ai fini del presente procedimento questo punto non abbisogna di essere ulteriormente approfondito ( 37 ).

d) Sulla nozione di utente

114.

Il giudice del rinvio desidera altresì sapere se il gestore di un albergo sia un «utente» ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. L’art. 8, n. 2, della direttiva prevede, infatti, che il soggetto obbligato a versare l’equa remunerazione, dovuta in caso di utilizzazione di un fonogramma per la comunicazione al pubblico, sia l’utente.

115.

Utente ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva è chiunque effettua una radiodiffusione via etere o una qualsiasi comunicazione al pubblico dei fonogrammi.

116.

Contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese, dalla circostanza che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 utilizza, a differenza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, la nozione di utente, non può trarsi la conclusione che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato restrittivamente. Il motivo di tale differenza nel testo delle due disposizioni è, infatti, il seguente: l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 riconosce un diritto esclusivo, che l’autore può invocare nei confronti di chiunque. Per questo motivo non c’è bisogno di menzionare in detta disposizione il soggetto obbligato. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, invece, non riconosce un diritto esclusivo, bensì solo un diritto ad un’equa remunerazione. Pertanto, in questa disposizione deve essere determinato anche il soggetto obbligato.

117.

In conclusione, deve ritenersi che il gestore di un albergo, che comunica indirettamente al pubblico fonogrammi, sia un utente ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 e, quindi, il soggetto obbligato a versare l’equa remunerazione in base a tale disposizione.

e) Sull’obbligo di versare un’unica equa remunerazione

118.

Il giudice del rinvio desidera inoltre sapere se l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui un’emittente radiofonica o televisiva abbia già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi nella trasmissione, anche il gestore di un albergo, che procura ai suoi clienti l’accesso alle trasmissioni radio e televisive nelle camere d’albergo, in tal modo comunicando indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni, debba a sua volta versare un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi.

119.

In base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, l’utente versa una remunerazione equa e unica, e detta remunerazione è suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

120.

Dalla lettera e dalla sistematica della disposizione emerge che in un caso del genere il gestore di un albergo deve a sua volta versare un’equa remunerazione.

121.

Contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese, infatti, dalle parole «o» e «unica» non è possibile desumere che il gestore di un albergo in un caso del genere non debba versare una remunerazione (i). Non risultano inoltre convincenti né la tesi del governo irlandese e della Commissione, secondo cui il versamento di un’ulteriore remunerazione non sarebbe equo (ii), né il richiamo, operato dalla Commissione, alla discrezionalità degli Stati membri (iii). Infine, la circostanza, segnalata dal governo ellenico, che in alcuni Stati membri devono essere pagate tasse sulla radiodiffusione di per sé non può giustificare una deroga all’obbligo di versare un’equa remunerazione (iv).

i) Sul significato delle parole «o» e «unica»

122.

Secondo il governo irlandese, dalle parole «o» e «unica», che compaiono all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, risulta che il gestore di un albergo non deve versare alcuna remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi, qualora un’emittente radiofonica o televisiva abbia già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi nelle sue trasmissioni.

123.

Tale tesi non convince.

124.

Usando la parola «unica» all’art. 8, n. 2, prima frase, della direttiva 2006/115, il legislatore dell’Unione ha voluto semplicemente esprimere che non deve essere versata una remunerazione agli artisti interpreti o esecutori e un’altra ai produttori di fonogrammi, bensì solo un’unica remunerazione, che deve poi essere suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

125.

In tal senso depongono, in primo luogo, la lettera e la sistematica della disposizione, in particolare il collegamento con l’art. 8, n. 2, seconda frase, della direttiva 2006/115, in cui vengono disciplinate le modalità di suddivisione della remunerazione equa e unica nei rapporti interni tra i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori.

126.

In secondo luogo, solo questa interpretazione mi sembra coerente con la tesi sopra esposta secondo cui il diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, prima frase, della direttiva 2006/115 deve essere inteso come una sorta di licenza obbligatoria. Se si parte da questa tesi, allora l’ingerenza nei diritti connessi deve essere compensata ogni qual volta un fonogramma è utilizzato ai sensi di detta disposizione, quindi sia nel caso di trasmissione che nel caso di successiva comunicazione al pubblico, sicché il diritto ad un’equa remunerazione sorge ogni volta.

127.

In terzo luogo, alla tesi del governo irlandese mi sembra che osti anche la disposizione di diritto internazionale di cui all’art. 15 del WPPT, da cui risulta che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve comprendere anche le comunicazioni indirette. Di regola, nel caso di comunicazione indiretta, il diritto ad un’equa remunerazione sussisterà già nei confronti di chi ha trasmesso o comunicato direttamente i fonogrammi. Se in tale caso si negasse l’obbligo di chi comunica indirettamente i fonogrammi per il motivo che un’equa remunerazione è già stata versata per la trasmissione o per la comunicazione diretta, allora, nel caso di comunicazione indiretta al pubblico, di regola non sorgerebbe alcun diritto alla remunerazione. Tale risultato non mi sembra compatibile con la disposizione di diritto internazionale di cui all’art. 15 del WPPT.

128.

Le parole «o» e «unica» di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non ostano, pertanto, in un caso come quello di specie, all’obbligo del gestore di un albergo di versare un’equa remunerazione.

ii) Sull’equità di un ulteriore versamento

129.

Il governo irlandese e la Commissione ritengono che non sia equo, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, prevedere, in un caso come quello di specie, un’ulteriore remunerazione a carico del gestore di un albergo. In fondo, i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori vantano già un diritto nei confronti dell’organismo di radiodiffusione.

130.

Questa opinione non può essere accolta.

131.

In primo luogo, infatti, essa non è compatibile con l’idea di fondo dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, secondo cui è dovuta una remunerazione ogni qual volta un’ulteriore parte di pubblico è posta in condizione di udire i fonogrammi. L’equa remunerazione versata per l’utilizzazione del fonogramma in una trasmissione radio o televisiva copre, infatti, solo la ricezione della trasmissione in una cerchia privata o familiare. Il coinvolgimento di una nuova cerchia di ascoltatori, come quella dei clienti di un albergo, va oltre tale utilizzazione e costituisce pertanto un’ulteriore utilizzazione sotto forma di comunicazione indiretta al pubblico. Per questa ulteriore utilizzazione è dovuta, in conformità alla concezione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 come una sorta di licenza obbligatoria compensatoria, un’ulteriore equa remunerazione.

132.

In secondo luogo, tale opinione non mi sembra conforme alle disposizioni di diritto internazionale di cui all’art. 15 del WPPT. Come sopra esposto ( 38 ), questa disposizione prevede che un’equa remunerazione debba essere versata anche in caso di comunicazione indiretta al pubblico di un fonogramma. Una tesi secondo cui il versamento di un’equa remunerazione per una comunicazione indiretta non risulta equo in quanto deve essere già versata un’equa remunerazione per la comunicazione diretta, mi sembra eludere questa disposizione di diritto internazionale.

133.

In terzo luogo, la tesi del governo irlandese e della Commissione mi sembra destinata a produrre valutazioni contraddittorie. In base ad essa il gestore di un bar, di un ristorante o di una discoteca, il quale riproduce in proprio i fonogrammi, dovrebbe per tal motivo versare un’equa remunerazione. Lo stesso gestore, tuttavia, non dovrebbe versare alcuna remunerazione per il fatto di diffondere una stazione radio che si limita a riprodurre i fonogrammi.

iii) Sulla discrezionalità degli Stati membri

134.

La Commissione sostiene inoltre che rientrebbe nella discrezionalità degli Stati membri scegliere se prevedere, in un caso come quello di specie, oltre al diritto ad un’equa remunerazione nei confronti dell’organismo di radiodiffusione, anche un analogo diritto nei confronti del gestore di un albergo.

135.

Tale tesi non può essere accolta.

136.

In primo luogo, occorre constatare che l’affermazione di una tale discrezionalità non è suggerita dalla lettera dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Vero è che gli Stati membri dispongono, a causa della scarsa capacità regolativa della nozione di equità ( 39 ), di ampia discrezionalità nel valutare quale remunerazione risulti equa. La disposizione, tuttavia, non concede ad essi alcuna discrezionalità circa la scelta se debbano prevedere una remunerazione. Piuttosto, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 dispone che gli Stati membri sono tenuti a prevedere un’equa remunerazione sia in caso di utilizzazione di un fonogramma per una radiodiffusione, sia in caso di sua utilizzazione per una qualsiasi comunicazione al pubblico.

137.

In secondo luogo, un’interpretazione secondo cui gli Stati membri devono sì prevedere una remunerazione, ma possono limitarla nominalmente a zero, potrebbe collocarsi solo ai margini estremi del tenore letterale della disposizione in parola. Ad una siffatta interpretazione potrebbe inoltre opporsi la finalità dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 di assicurare ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori un equo compenso per il fatto che la comunicazione indiretta dei fonogrammi integra un’ulteriore ingerenza nei loro diritti.

138.

In terzo luogo, non sembra convincere nemmeno la tesi della Commissione secondo cui, per determinare l’ampiezza della discrezionalità degli Stati membri a livello di diritto dell’Unione, si deve prendere in considerazione anche il margine di discrezionalità di cui essi dispongono a livello di diritto internazionale.

139.

Prima di tutto, occorre rilevare che uno Stato membro non può invocare il margine di discrezionalità riconosciutogli a livello di diritto internazionale, se a livello di diritto dell’Unione è sottoposto a norme più rigorose. La tesi della Commissione mi sembra pertanto radicalmente errata.

140.

Si deve, altresì, considerare che l’Unione stessa è parte contraente del WPPT e, pertanto, sottostà agli obblighi di diritto internazionale derivanti da tale Trattato. In base al principio di lealtà uno Stato membro deve astenersi da qualsiasi misura che potrebbe comportare un inadempimento, da parte dell’Unione, dei propri obblighi di diritto internazionale.

141.

L’Unione è vincolata all’art. 15 del WPPT, che prevede il diritto ad un equo compenso anche per le comunicazioni indirette. Essa non può invocare un’eccezione o una limitazione in relazione a tale disposizione. L’art. 15, n. 3, del WPPT non è pertinente. Tale disposizione prevede che ciascuna parte contraente possa, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni relative al diritto ad un equo compenso di cui all’art. 15, n. 1, del WPPT solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna. L’Unione, tuttavia, non ha depositato alcuna notifica di questo tipo. Anche l’art. 16 del WPPT non può essere richiamato a questo proposito. Il n. 1 di tale disposizione consente, infatti, alle parti contraenti solo di prevedere limitazioni ed eccezioni, che esse hanno previsto per i diritti d’autore, anche per i diritti connessi. Non si tratta, quindi, di una norma che consente un’autonoma limitazione o eccezione solo per i diritti connessi. Anche il n. 2 di tale disposizione non può di per sé costituire il fondamento per una limitazione o eccezione. Esso, infatti, di per sé non prevede alcuna possibilità di introdurre una limitazione o un’eccezione, ma circoscrive piuttosto la discrezionalità delle parti contraenti in relazione alle eccezioni e limitazioni previste dal WPPT.

142.

Si deve, in conclusione, constatare che anche la tesi della Commissione fondata sulla discrezionalità degli Stati membri deve essere respinta.

iv) Sugli effetti di una tassa sulla radiodiffusione

143.

Infine, la circostanza, segnalata dal governo ellenico, che in alcuni Stati membri deve essere pagata una tassa sulla radiodiffusione, che anche gli alberghi devono pagare, di per sé sola non basta a far cambiare idea. Se, infatti, tale tassa non è destinata ad assicurare un’equa remunerazione agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi, ma serve ad altri scopi, come ad esempio al finanziamento del servizio radiotelevisivo di diritto pubblico, ogni riferimento ad essa non può andare a discapito degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.

v) Conclusione

144.

L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, pertanto, essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un’emittente radiofonica o televisiva abbia già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi nella trasmissione, il gestore di un albergo, che procura ai suoi clienti l’accesso alle trasmissioni radio e televisive nelle camere d’albergo, in tal modo comunicando indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni, deve a sua volta versare un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi.

3. Conclusione

145.

Riepilogando, si deve constatare che l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo, che installa nelle camere apparecchi televisivi e/o radio cui invia un segnale di trasmissione, è obbligato a versare un’equa remunerazione per il fatto che egli comunica indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni, anche qualora le emittenti radiofoniche e televisive abbiano già a loro volta versato un’equa remunerazione per aver utilizzato tali fonogrammi nella loro trasmissione.

VIII — Sulla terza questione pregiudiziale

146.

Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se l’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare «una remunerazione equa ed unica» sul presupposto che la comunicazione indiretta al pubblico di fonogrammi mediante apparecchi radio e televisivi costituisca un’«utilizzazione privata» ai sensi di detta disposizione.

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

147.

Ad avviso della ricorrente nel procedimento principale, l’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 non trova applicazione in un caso come quello di specie. A suo avviso, in un caso del genere non sussiste, come risulta dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles, un’utilizzazione privata ai sensi di detta disposizione. L’albergo utilizza i fonogrammi per scopi commerciali, giacché li comunica al pubblico nel suo interesse economico. La natura privata dell’utilizzazione da parte del cliente dell’albergo o del luogo dell’utilizzazione non viene in rilievo. In ogni caso, l’art. 10 della direttiva 2006/115, che deve essere interpretato restrittivamente essendo una disposizione eccezionale, consente solo di disporre limitazioni al diritto ad un’equa remunerazione e non, quindi, un’eccezione così ampia come quella prevista dalla normativa irlandese. D’altra parte, tale normativa non soddisfa i requisiti del test a tre fasi previsto all’art. 10, n. 3, della direttiva.

148.

Ad avviso dei governi irlandese ed ellenico, nonché della Commissione, l’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 consente ad uno Stato membro di prevedere un’eccezione come quella contenuta nella normativa irlandese. I governi irlandese ed ellenico rilevano, prima di tutto, che l’utilizzazione degli apparecchi radio e televisivi da parte del cliente dell’albergo all’interno della sua camera è di natura privata, giacché una camera d’albergo rientra nella sfera privata protetta a livello di diritti fondamentali. Secondo il governo irlandese, si deve fare riferimento ai singoli spettatori nelle singole camere. La sentenza SGAE/Rafael Hoteles non sarebbe applicabile al presente caso. Ad ogni modo, in questa sentenza la Corte non ha ritenuto incompatibile la natura privata delle camere d’albergo con la pubblicità della comunicazione che vi ha luogo. La Commissione segnala a questo proposito che la direttiva 2006/115 non contiene una definizione della nozione di utilizzazione privata, sicché uno Stato membro è libero di definire determinati luoghi come luoghi privati ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva 2006/115. Infine, secondo il governo irlandese e la Commissione, anche il test a tre fasi di cui all’art. 10, n. 3, della direttiva 2006/115 non osta all’applicazione dell’art. 10, n. 1, lett. a).

B — Valutazione giuridica

149.

L’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 concede agli Stati membri la facoltà di disporre restrizioni, nel caso di utilizzazione privata, ai diritti di cui al secondo capo della direttiva, tra i quali rientra anche il diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

150.

Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che, in base ad essa, in un caso come quello di specie, l’obbligo del gestore di un albergo di versare un’equa remunerazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 per la comunicazione al pubblico di fonogrammi non può subire limitazioni.

151.

Nell’ambito dell’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115, viene infatti in rilievo la valutazione della specifica utilizzazione. Inoltre, decisiva è la natura pubblica o privata della specifica utilizzazione, ma non la natura pubblica o privata del luogo ove tale utilizzazione avviene ( 40 ).

152.

L’utilizzazione dei fonogrammi, che nel presente caso ha comportato il sorgere del diritto ad un’equa remunerazione, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, è l’utilizzazione da parte del gestore di un albergo sotto forma di comunicazione al pubblico. Non mi sembra che questa utilizzazione possa rientrare nell’eccezione di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115, in quanto un’utilizzazione da parte del gestore di un albergo sotto forma di comunicazione al pubblico difficilmente può essere considerata allo stesso tempo quale utilizzazione privata da parte del gestore dell’albergo. È evidente, infatti, che i termini «privato» e «pubblico» sono antonimi tra loro ( 41 ).

153.

Se, per contro, il comportamento di un cliente dell’albergo nella sua camera debba essere considerato come un’utilizzazione privata, è irrilevante ai fini del presente procedimento. Nel presente caso non si tratta di applicare l’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva ad un’utilizzazione effettuata da un cliente dell’albergo, bensì all’utilizzazione effettuata dal gestore dell’albergo. In un caso come quello di specie, infatti, l’utilizzazione dei fonogrammi da parte del gestore dell’albergo può costituire una comunicazione al pubblico, mentre per il cliente dell’albergo può essere un’utilizzazione privata. In tal senso mi sembra debbano essere intese anche le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles, in cui la Corte, pur avendo rilevato il carattere privato delle camere d’albergo, ha affermato la presenza di una comunicazione al pubblico ( 42 ).

154.

Ad una siffatta interpretazione dell’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 non può essere obiettato che in tal modo questa disposizione perde ogni efficacia pratica. Piuttosto la disposizione in parola conserva un autonomo ambito d’applicazione, in particolare in relazione a utilizzazioni che non consistono in una comunicazione al pubblico, bensì in un’utilizzazione d’altro tipo, come ad esempio nella fissazione di cui all’art. 7 della direttiva 2006/115.

155.

Deve, infine, essere respinta anche la tesi della Commissione secondo cui, in mancanza di una definizione legale della nozione di utilizzazione privata di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115, gli Stati membri sarebbero in via di principio liberi di definire determinati luoghi come luoghi privati ai sensi di detta disposizione. In primo luogo, la nozione di utilizzazione privata di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutta l’Unione ( 43 ). La mancanza di una definizione legale nella direttiva, pertanto, non comporta automaticamente che gli Stati membri dispongano di discrezionalità in relazione all’interpretazione della nozione di utilizzazione privata. Come sopra esposto, non sussiste qui nemmeno un’ipotesi in cui la capacità regolativa della disposizione sia a tal punto scarsa che agli Stati membri competa un ampio margine di discrezionalità nel riempire di contenuti la cornice normativa dell’Unione. Piuttosto, la nozione di utilizzazione privata presenta confini altrettanto netti della nozione di pubblicità della comunicazione, dal momento che le nozioni di privato e pubblico si escludono a vicenda.

156.

Si deve, in conclusione, constatare che l’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che in un caso in cui il gestore di un albergo comunichi al pubblico fonogrammi, il suo obbligo di versare un’equa remunerazione non può essere escluso in forza di tale disposizione, giacché in un caso del genere non sussiste un’utilizzazione privata da parte del gestore dell’albergo.

IX — Sulla quarta questione pregiudiziale

157.

Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se il gestore di un albergo che mette a disposizione, nelle camere dei clienti, apparecchi (di tipo diverso da quelli televisivi o radio) e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con detti apparecchi sia un «utente», che effettua una «comunicazione al pubblico» dei fonogrammi ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

158.

Secondo la ricorrente nella causa principale, tale questione deve essere risolta affermativamente. A suo avviso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il gestore di un albergo in un caso del genere effettua una comunicazione al pubblico nei confronti dei clienti dell’albergo che, altrimenti, non avrebbero avuto accesso a tali fonogrammi. In questo caso non si tratta della mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile una comunicazione che, in base al ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, non costituisce un atto di comunicazione.

159.

Secondo i governi irlandese ed ellenico, nonché la Commissione, tale questione deve essere risolta negativamente. Il governo ellenico richiama le proprie considerazioni svolte in relazione alla prima questione pregiudiziale. Il governo irlandese e la Commissione sostengono che non sussiste una comunicazione al pubblico del fatto che il gestore di un albergo metta a disposizione dei suoi clienti apparecchi per la riproduzione e fonogrammi, sicché il gestore dell’albergo non è un utente che deve versare una remunerazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/155.

B — Valutazione giuridica

160.

Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se il gestore di un albergo, che mette a disposizione dei clienti nelle loro camere apparecchi per la riproduzione di fonogrammi coi relativi fonogrammi in formato fisico o digitale, debba versare un’equa remunerazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiarito che non si tratta di casi di trasmissione interattiva o di trasmissione on-demand. Anche a tal proposito rileva se in questo caso il gestore dell’albergo utilizza i fonogrammi per una comunicazione al pubblico. Qui di seguito analizzerò prima di tutto la nozione di comunicazione (1), per poi occuparmi della nozione di pubblicità della comunicazione (2).

1. Sulla nozione di comunicazione

161.

Come ho sopra esposto ( 44 ), sussiste una comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 quando viene effettuata una trasmissione diretta o indiretta dei suoni fissati in un fonogramma o la rappresentazione di suoni mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, compreso anche l’atto di rendere udibili i suoni fissati in un fonogramma o la rappresentazione di suoni. Rileva, pertanto, che i suoni fissati in un fonogramma siano resi udibili ( 45 ).

162.

Questi requisiti di una comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 mi sembrano, pertanto, integrati in un caso come quello di specie, in cui il gestore di un albergo mette a disposizione dei suoi clienti sia gli apparecchi per la riproduzione che i relativi fonogrammi.

163.

La Commissione rileva a questo proposito che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, in via di principio, non può essere interpretata in termini più ampi rispetto alla nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Occorrerebbe considerare che il legislatore dell’Unione ha voluto prevedere un livello di protezione più elevato per i diritti d’autore che per i diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori, sicché sarebbe in contrasto col sistema garantire ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, diritti più ampi di quelli garantiti agli autori dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Per tale ragione dovrebbero essere presi in considerazione il ventitreesimo e il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29.

164.

Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 non impedisce, tuttavia, di ritenere sussistente una comunicazione nel presente caso. Esso deve, infatti, essere inteso nel senso che una persona che mette a disposizione apparecchi per la riproduzione, senza disporre al tempo stesso del controllo sull’accesso alle opere protette dal diritto d’autore, così facendo non effettua ancora una comunicazione al pubblico. Questo è il caso, ad esempio, di chi vende o noleggia apparecchi radio o televisivi, o dell’Internet Service Provider che mette semplicemente a disposizione l’accesso ad Internet. In un caso come quello di specie, tuttavia, il gestore dell’albergo non si limita a mettere semplicemente a disposizione gli apparecchi per la riproduzione. Piuttosto, egli mette intenzionalmente a disposizione dei clienti anche i fonogrammi, e in tal modo procura loro un accesso diretto ai suoni fissati nei fonogrammi.

165.

Si può, in conclusione, constatare che il gestore di un albergo, che mette a disposizione dei suoi clienti non solo gli apparecchi per la riproduzione ma anche i relativi fonogrammi, rende accessibili le opere protette dal diritto d’autore incorporate nei fonogrammi e rende udibili i fonogrammi, sicché sussiste una comunicazione al pubblico sia ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, che ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

2. Sulla nozione di pubblicità

166.

Come sopra esposto ( 46 ), le nozioni di pubblicità di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 devono, in via di principio, essere interpretate in modo uniforme, sicché è possibile impiegare i criteri elaborati dalla Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles.

167.

Anche quando si forniscono apparecchi per la riproduzione e fonogrammi in formato fisico o digitale, i fonogrammi vengono resi pubblici nei confronti di un nuovo pubblico, il che, in presenza di un rapido succedersi dei clienti di un albergo, produce un effetto cumulativo e, quindi, una messa a disposizione di rilevante importanza.

168.

Peraltro, anche i fatti di specie sono analoghi a quelli che sono alla base della presente causa, in quanto il gestore di un albergo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso alle opere protette agisce allo scopo di intrattenere un pubblico più ampio. Inoltre, anche nel presente caso il rendere le opere accessibili rappresenta una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile e che può, quindi, avere un’influenza sul prezzo delle camere.

169.

Anche il rinvio al ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 non può valere quale argomento contrario all’affermazione di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

170.

In primo luogo, con questo ‘considerando’ si intendeva semplicemente chiarire che le rappresentazioni e le esecuzioni dirette dell’opera non devono rientrare nella nozione di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 ( 47 ). Nel presente caso non vi è una rappresentazione o esecuzione diretta di un’opera.

171.

In secondo luogo, tale considerazione in ogni caso non può essere riferita alla comunicazione di un fonogramma ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. La nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, infatti, essere interpretata tenendo conto dello specifico contesto di tale disposizione e, quindi, tenendo conto dell’art. 15 in combinato disposto con l’art. 2, lett. g), del WPPT. In base ad essi, se i suoni fissati in un fonogramma sono resi udibili al pubblico, sussiste una comunicazione di fonogrammi. Con questa definizione le parti contraenti del WPPT hanno inteso chiarire che sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del WPPT anche quando la comunicazione del fonogramma avviene dinanzi ad un pubblico che è presente nel luogo della comunicazione del fonogramma ( 48 ).

172.

Per una più approfondita analisi del significato del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 per la ricostruzione della nozione di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, rinvio ai paragrafi 90-109 e 114-125 delle mie conclusioni nella causa C-135/10, SCF.

173.

In un caso come quello di specie la comunicazione è, pertanto, anche rivolta al pubblico.

3. Sulla nozione di utente

174.

Come sopra esposto ( 49 ), chiunque comunica i fonogrammi al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, deve essere considerato utente ai sensi di detta disposizione.

4. Conclusione

175.

In conclusione, si deve, pertanto, constatare che il gestore di un albergo, che mette a disposizione dei clienti nello loro camere apparecchi per la riproduzione di fonogrammi coi relativi fonogrammi in formato fisico o digitale, utilizza questi fonogrammi per una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 e deve, quindi, versare per tal motivo un’equa remunerazione in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.

X — Sulla quinta questione pregiudiziale

176.

Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se, in caso di soluzione affermativa della quarta questione pregiudiziale, l’art. 10 della direttiva 2006/115 consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare «una remunerazione equa ed unica», trattandosi di un’«utilizzazione privata» ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115.

A — Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

177.

La ricorrente nel procedimento principale ritiene che la presente questione debba essere risolta in senso negativo per gli stessi motivi esposti in relazione alla terza questione pregiudiziale. Secondo i governi irlandese ed ellenico, tale questione deve essere risolta in senso affermativo. Il governo irlandese sostiene che in un caso come quello di specie si tratta di un’utilizzazione privata. Il governo ellenico rinvia agli argomenti esposti in relazione alla terza questione. Secondo la Commissione, non è necessario, considerata la soluzione fornita alla quarta questione pregiudiziale, affrontare l’ultima questione.

B — Valutazione giuridica

178.

La quinta questione pregiudiziale deve essere risolta in senso negativo. Come già risulta dalle considerazioni svolte in relazione alla terza questione, in un caso in cui sussiste un’utilizzazione in forma di comunicazione al pubblico, non può trovare applicazione la limitazione relativa all’utilizzazione privata di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115.

XI — Conclusione

179.

Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

1)

L’art. 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata), nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo o di camere in affitto che installa nelle camere apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, utilizza i fonogrammi riprodotti nelle trasmissioni per una comunicazione indiretta al pubblico.

2)

In un caso del genere, gli Stati membri, in sede di attuazione della direttiva 2006/115 e della direttiva 92/100, sono tenuti a prevedere il diritto ad un’equa remunerazione da parte del gestore dell’albergo o delle camere in affitto anche qualora le emittenti radiofoniche e televisive abbiano già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi nelle loro trasmissioni.

3)

L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 e della direttiva 92/100 deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione dei clienti nelle loro camere apparecchi per la riproduzione di fonogrammi, di tipo diverso da quelli televisivi o radio, e i relativi fonogrammi in formato fisico o digitale, che possono essere riprodotti o ascoltati con detti apparecchi, utilizza questi fonogrammi per una comunicazione al pubblico.

4)

L’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/115 e della direttiva 92/100 deve essere interpretato nel senso che il gestore di un albergo o di camere in affitto, il quale utilizza un fonogramma per la comunicazione al pubblico, non ne fa un’utilizzazione privata, e un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non è possibile nemmeno nel caso in cui l’utilizzazione da parte del cliente nella sua camera abbia carattere privato.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) GU L 346, pag. 61.

( 3 ) GU L 376, pag. 28.

( 4 ) Sentenza 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles (Racc. pag. I-11519).

( 5 ) GU L 167, pag. 10.

( 6 ) Secondo la versione pubblicata nel Bundesgesetzblatt tedesco 1965 II, pag. 1245.

( 7 ) Cfr. decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi — Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT) — Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) (GU L 89, pag. 6).

( 8 ) In conformità alle denominazioni utilizzate nel TUE e nel TFUE, l’espressione «normativa dell’Unione» viene qui impiegata come nozione globale comprendente il diritto comunitario e il diritto dell’Unione. In prosieguo, laddove assumeranno rilievo singole norme di diritto primario, verranno indicate le disposizioni pertinenti ratione temporis.

( 9 ) Sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 35); 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-1029, punto 31), nonché sentenza 9 dicembre 2010, causa C-568/08, Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie e a. (Racc. pag. I-12655, punto 87).

( 10 ) GU L 372, pag. 12.

( 11 ) Sentenza 6 febbraio 2003, causa C-245/00, SENA (Racc. pag. I-1251).

( 12 ) Cit. supra alla nota 4.

( 13 ) Ibidem, punto 36.

( 14 ) Ibidem, punto 36.

( 15 ) Ibidem, punto 37. A tale proposito la Corte ha richiamato prima di tutto la sentenza 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel (Racc. pag. I-4891, punto 30), in cui, in relazione all’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), ha interpretato la nozione di ricezione di un programma televisivo da parte del pubblico dando rilievo ad un numero indeterminato di potenziali telespettatori. La Corte ha poi richiamato la propria sentenza 14 luglio 2005, causa C-192/04, Lagardère Active Broadcast (Racc. pag. I-7199, punto 31), in cui, in relazione all’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), ha interpretato la nozione di comunicazione al pubblico via satellite dando rilievo ad un numero indeterminato di potenziali ascoltatori.

( 16 ) Ibidem, punti 38 e segg.

( 17 ) Ibidem, punto 40.

( 18 ) Ibidem, punto 41.

( 19 ) Ibidem, punto 42.

( 20 ) Ibidem, punto 43.

( 21 ) Ibidem, punto 44.

( 22 ) Ibidem, punti 45 e segg.

( 23 ) Ibidem, punto 31.

( 24 ) Sentenza SENA, cit. supra alla nota 11 (punto 34).

( 25 ) Ibidem, punti 34-38.

( 26 ) Sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 52), e SGAE/Rafael Hoteles, cit. supra alla nota 4 (punto 35). V. in proposito Rosenkranz, F., «Die völkerrechtliche Auslegung des EG-Sekundärrechts dargestellt am Beispiel der Urheberrechts», in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, pagg. 238 e segg., in particolare pagg. 239 e segg.

( 27 ) V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.

( 28 ) Reinbothe, J., Lewinski, S., The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, Sweet & Maxwell 1993, pag. 97.

( 29 ) L’art. 12 della Convenzione di Roma prevede un siffatto diritto solo in relazione alle trasmissioni dirette. Sul punto, le parti contraenti del WPPT sono deliberatamente andate oltre la Convenzione di Roma.

( 30 ) V., a tal proposito, il paragrafo 67 delle conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 13 luglio 2006 nella causa SGAE/Rafael Hoteles, cit. supra alla nota 4, nonché il paragrafo 22 delle conclusioni dell’avvocato generale A. La Pergola, presentate il 9 settembre 1999 nella causa C-293/98, Egeda (Racc. pag. I-629).

( 31 ) Sentenza SGAE/Rafael Hoteles, cit. supra alla nota 4 (punti 45 e segg.).

( 32 ) In proposito rinvio ai paragrafi 90-109 e 114-125 delle mie conclusioni presentate nella causa C-135/10, SCF, in cui mi soffermo su tale questione di diritto.

( 33 ) V. paragrafi 66-75 delle presenti conclusioni.

( 34 ) In tal senso anche Walter, M., Lewinsky, S., European Copyright Law, Oxford University Press 2010, pag. 989.

( 35 ) WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, pag. 318.

( 36 ) Per un’analisi delle questioni relative a come la nozione di pubblicità di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel caso di un apparecchio che riceve in proprio il segnale, e se tale interpretazione possa essere trasposta alla nozione di pubblicità di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, v. paragrafi 114-125 delle mie conclusioni presentate nella causa C-135/10, SCF.

( 37 ) Per maggiori approfondimenti rinvio ai paragrafi 128-135 delle mie conclusioni presentate nella causa C-135/10, SCF, in cui tale questione di diritto viene analizzata a fondo.

( 38 ) V. paragrafo 127 delle presenti conclusioni.

( 39 ) V. paragrafo 78 delle presenti conclusioni.

( 40 ) V. Mahr, F.E., «Die öffentliche Wiedergabe von Rundfunksendungen im Hotelzimmer», in Medien und Recht 2006, pagg. 372 e segg., in particolare pag. 376, secondo il quale non è decisivo il luogo della comunicazione, bensì la condotta di utilizzo. A suo avviso, infatti, il carattere privato del luogo dipende dalle contingenze tecniche del caso di specie.

( 41 ) Lo stesso viene sostenuto anche in relazione alle corrispondenti coppie di termini a livello di diritto internazionale: v. Ricketson, S., Ginsburg, J., International Copyright and Neighbouring Rights, vol. I, Oxford, II ed., 2006, paragrafo 12.02, a proposito, tuttavia, della Convenzione di Berna.

( 42 ) Cit. supra alla nota 4, punti 50-54.

( 43 ) V. paragrafi 78 e segg. delle presenti conclusioni.

( 44 ) V. paragrafi 85-89 delle presenti conclusioni.

( 45 ) V. paragrafo 89 delle presenti conclusioni.

( 46 ) V. paragrafi 94-110 delle presenti conclusioni.

( 47 ) V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato CE, relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi alla società dell’informazione, SEC/2000/1734 def.

( 48 ) Lewinsky, S., International Copyright and Policy, Oxford University Press 2008, pag. 481.

( 49 ) V. paragrafi 114-117 delle presenti conclusioni.