18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Causa C-519/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Settore vitivinicolo - Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 - Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli - Irricevibilità manifesta)

2012/C 49/22

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti

Ricorrente: Giovanni Colapietro

Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bari — Settore vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria — Campagna 1993/1994 — Ambito di applicazione rationae temporis del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) — Abrogazione del citato regolamento ad opera del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9) — Sanzione amministrativa prevista dal diritto nazionale in caso di violazione del regolamento n. 822/87 — Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 343/94 — Proporzionalità della sanzione amministrativa comminata

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.