18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/14 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi
(Causa C-519/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Settore vitivinicolo - Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 - Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli - Irricevibilità manifesta)
2012/C 49/22
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti
Ricorrente: Giovanni Colapietro
Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bari — Settore vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria — Campagna 1993/1994 — Ambito di applicazione rationae temporis del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) — Abrogazione del citato regolamento ad opera del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9) — Sanzione amministrativa prevista dal diritto nazionale in caso di violazione del regolamento n. 822/87 — Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 343/94 — Proporzionalità della sanzione amministrativa comminata
Dispositivo
Il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.