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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Venafro — Italia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello
(Causa C-496/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Membro del Parlamento europeo - Protocollo sui privilegi e sulle immunità - Articolo 8 - Procedimento penale per il reato di ingiuria - Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento - Nozione di «opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari» - Immunità - Presupposti)
2012/C 109/03
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di Pace di Venafro
Imputato nella causa principale
Aldo Patriciello
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di Pace di Venafro — Interpretazione degli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 13) — Membro del Parlamento europeo imputato per il reato di ingiuria in seguito ad una falsa accusa nei confronti di un rappresentante delle forze dell’ordine — Riconducibilità o meno alla nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare
Dispositivo
L’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di ingiuria, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nel procedimento principale.