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4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/12 |
Ordinanza della Corte 6 ottobre 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Commissione europea
(Cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P) (1)
(Impugnazione - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di «agevolazione» - Principio della tutela del legittimo affidamento - Interpretazione del diritto nazionale - Snaturamento - Nozione - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)
2012/C 32/21
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (rappresentanti: T. Salonico, G. Barone e A. Marega, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 1o luglio 2010, causa T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Commissione europea, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408//CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU 2008, L 144, pag. 37)
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
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2) |
La ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, la Cementir Italia Srl e la Nuova Terni Industrie Chimiche SpA sono condannate alle spese. |