4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/12


Ordinanza della Corte 6 ottobre 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Commissione europea

(Cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P) (1)

(Impugnazione - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di «agevolazione» - Principio della tutela del legittimo affidamento - Interpretazione del diritto nazionale - Snaturamento - Nozione - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)

2012/C 32/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (rappresentanti: T. Salonico, G. Barone e A. Marega, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 1o luglio 2010, causa T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Commissione europea, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408//CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU 2008, L 144, pag. 37)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, la Cementir Italia Srl e la Nuova Terni Industrie Chimiche SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.