19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/4 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 25 novembre 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Applus Servicios Tecnológicos SL
(Causa C-216/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 8, nn. 1, lett. b), e 5, 73, 74 nonché 79 - Marchio figurativo A+ - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario AirPlus International - Rigetto dell’opposizione)
2011/C 89/06
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (rappresentante: R. Kunze, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Applus Servicios Tecnológicos SL
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI e Applus Servicios Tecnológicos, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «AirPlus International», per i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 42, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 giugno 2007, R 310/2006-2, recante rigetto del ricorso presentato avverso la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dalla ricorrente alla domanda di registrazione del marchio figurativo «A+», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 37, 40, 41 e 42
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH è condannata alle spese. |