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26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/14 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA
(Causa C-20/10) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Primo o unico contratto - Obbligo di indicare i motivi oggettivi - Abrogazione - Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Artt. 82 CE e 86 CE)
2011/C 63/26
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trani
Parti
Ricorrente: Vino Cosimo Damiano
Convenuta: Poste Italiane SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Compatibilità di una normativa statale che accoglie nell’ordinamento giuridico nazionale una clausola che non specifica la causa dell’impiego a tempo determinato per l'assunzione di lavoratori presso la società Poste Italiane SpA
Dispositivo
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1) |
La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale la Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro. |
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2) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani. |
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3) |
La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile. |