28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino

(Causa C-618/10) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Clausola abusiva sugli interessi moratori - Procedimento d’ingiunzione di pagamento - Competenze del giudice nazionale)

2012/C 227/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Banco Español de Crédito, SA

Convenuto: Joaquín Calderón Camino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22), degli articoli 5, 6, paragrafo 2, 7 e 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) e dell’articolo 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30) — Credito al consumo — Tasso d’interesse moratorio applicabile — Clausole abusive — Procedimento d’ingiunzione di pagamento — Competenze del giudice nazionale

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.