28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

(Causa C-606/10) (1)

(Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articolo 13 - Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo - Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno - Nozione di «visto di ritorno» - Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno - Necessità di misure transitorie - Insussistenza)

2012/C 227/04

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

Convenuto: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 4, lettera a) e 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Normativa nazionale che vieta il rientro dei cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato tale permesso in assenza di un visto di ritorno emesso dalle autorità consolari o prefettizie — Nozione di «visto di ritorno» — Ammissibilità delle misure transitorie a favore di tali cittadini che abbiano lasciato il territorio — Principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento

Dispositivo

1)

Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

2)

L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

3)

I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011