21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — (Regno Unito) — Football Dataco Ltd e a./Yahoo UK Limited e a.
(Causa C-604/10) (1)
(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto d’autore - Calendari degli incontri dei campionati di calcio)
2012/C 118/08
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
Convenute: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal del Regno Unito — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Nozione di «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore» — Elenchi informatizzati di incontri di calcio programmati per la stagione futura
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale. Di conseguenza:
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2) |
La direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1. |