10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA

(Causa C-588/10) (1)

(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata - Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di proporzionalità)

2012/C 73/07

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Kraft Foods Polska SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al ricevimento di una fattura rettificata e confermata dalla controparte contrattuale

Dispositivo

Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi rientra nella nozione di condizione di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

I principi di neutralità dell’IVA nonché di proporzionalità non ostano in linea di principio ad un requisito siffatto. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall’altra, che l’operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.