16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

(Cause riunite da C-578/10 a C-580/10) (1)

(Articoli 18 CE e 56 CE - Autoveicoli - Utilizzazione in uno Stato membro di un veicolo a motore privato preso in prestito che è immatricolato in un altro Stato membro - Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro in occasione della sua prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale)

2012/C 174/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuti: L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 18 CE (attualmente art. 21 TFUE) — Normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta d’immatricolazione all’atto della prima utilizzazione del veicolo sulla rete stradale nazionale — Assoggettamento di una persona residente nello Stato membro considerato che ha preso in prestito un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da una persona residente in quest’ultimo Stato per utilizzarlo nel primo Stato membro a fini privati per un breve periodo

Dispositivo

L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che abbiano preso in prestito da un residente di un altro Stato un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato di pagare, all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale nazionale, l’integralità di un’imposta, normalmente dovuta al momento dell’immatricolazione di un veicolo nel primo Stato membro, senza che si tenga conto della durata dell’utilizzazione di detto veicolo sulla rete stradale di cui trattasi e senza che tale persona possa far valere un diritto all’esonero o alla restituzione qualora il medesimo veicolo non sia né destinato a essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.