5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-574/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Servizi di architettura e di ingegneria - Prestazioni di studio, di progettazione e di supervisione relativi al progetto di rinnovo di un edificio pubblico - Realizzazione del progetto in varie fasi per ragioni di bilancio - Valore dell’appalto)

2012/C 133/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e J. Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-55, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, senza provvedere a un bando di gara a livello dell’Unione, ad un ufficio di ingegneri di una serie di servizi di architettura attinenti ad uno stesso progetto di costruzione — Separazione dei servizi attribuiti — Determinazione del valore dell’appalto

Dispositivo

1)

A seguito dell’attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, di un appalto di servizi di architettura relativi al rinnovo di un edificio pubblico denominato «Autalhalle», sito nel territorio del comune medesimo, il cui valore è superiore al limite fissato nell’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, senza aver indetto un bando di gara a livello dell’Unione europea, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-53, della direttiva medesima.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.