5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-567/10) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» - Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)

2012/C 133/12

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Applicabilità della direttiva a un procedimento d’abrogazione totale o parziale di un piano regolatore — Interpretazione della nozione di «piani e programmi previsti» — Esclusione dei piani la cui adozione non è obbligatoria

Dispositivo

1)

La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.